CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 37189/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della corte di assise di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di assise di appello di Caltanissetta rigettava l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] - in espiazione di pena, per effetto della sentenza emessa dalla stessa Corte in data 2 febbraio 2021, irrevocabile dal 9 febbraio 2022 - tesa ad ottenere lo scomputo dalla pena da eseguire, ai sensi dell'art. 657, comma 1, cod. proc. pen., del periodo (tre anni e quattro giorni) di sottoposizione, durante il processo, alla misura cautelare dell'obbligo di dimora, con prescrizione di non allontanarsi dall'abitazione tra le ore 20 e le ore 7. 2. Ricorre il condannato per cassazione, con rituale ministero difensivo. Nel motivo unico il ricorrente deduce la violazione degli artt. 284 e 657 cod. proc. pen., sul presupposto che la prescrizione accessoria alla misura cautelare fosse stata immotivatamente e ingiustificatamente imposta, trasmodando in prescrizione «aggressiva», idonea a snaturare l'essenza della misura trasformandola in custodiale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 37302 del 09/09/2021, Lazzerini, Rv. 281908-01; Sez. 1, n. 36231 del 08/11/2016, dep. 2017, Curea, Rv. 271043-01; Sez. 2, n. 44502 del 03/07/2015, Cartanese, Rv. 265169-01), la misura cautelare dell'obbligo di dimora non è fungibile, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta, salvo che essa sia accompagnata dall'arbitraria imposizione all'imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha ineccepibilmente escluso che la prescrizione accessoria di permanenza domiciliare nelle ore serali e notturne fosse arbitraria, essendo la stessa viceversa protesa (come motivatamente indicato nella richiesta del pubblico ministero, recepita dal G.i.p.) a salvaguardare esigenze concorrenti di cautela, con riferimento ad individuo condannato a pena definitiva elevata. La prescrizione imposta non ha neppure precluso «la possibilità per l'interessato di interagire con la sua naturale sfera territoriale o di intessere relazioni sociali», come ha ulteriormente e logicamente argomentato il giudice a quo, dovendosi conclusivamente ritenere che la sua introduzione non abbia fatto assumere alla misura cautelare surrettizio carattere custodiale.2. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process