Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 32559/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n Rilevato che la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa in data 11 febbraio 2020 dal Tribunale di Vicenza, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del delitto di cui all'art. 10 d.lgs. 74 del 2000 e condannato alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione.

Considerato che avverso tale sentenza il ricorrente ha presentato ricorso per cassazione lamentando, con il primo motivo, l'inosservanza di disposizioni di legge penale e la mancanza di motivazione, per aver la Corte territoriale erroneamente confermato il giudizio di responsabilità a fronte di elementi probatori che non la dimostravano oltre ogni ragionevole dubbio, in quanto non potrebbe ritenersi provata la condotta di distruzione o di occultamento solo per il rinvenimento presso un terzo delle copie delle fatture emesse dall'impresa amministrata dal ricorrente; con il secondo motivo il ricorrente si duole della manifesta illogicità della motivazione, per non essere stata provata la duplice emissione di dette fatture, non essendo sufficiente il rinvenimento di una copia delle stesse presso terzi, con la conseguente insufficienza degli elementi dimostrativi della propria responsabilità; con il terzo motivo si duole della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché, della eccessività della pena inflittagli.

Osservato che il primo e il secondo motivo, esaminabili congiuntamente, essendo entrambi relativi alla affermazione della responsabilità e, in partic:olare, alla istituzione della documentazione contabile di cui è stato addebitato al ricorrente l'occultamento, sono manifestamente infondati, non avendo à Corte territoriale confermato la responsabilità del ricorrente sulla base di una condotta omissiva, bensì dell'occultamento di documentazione di cui è obbligatoria la conservazione (le copie delle fatture emesse dal ricorrente medesimo rinvenute presso terzi)„ di cui è stata ritenuta dimostrata l'esistenza sulla base di considerazioni logiche, e cioè del rinvenimento di copia presso il destinatario delle merci, oltre che di mastrini compilati a mano, applicando correttamente il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "In tema di reati tributari, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell'atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento." (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862).

Considerato che anche il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello ha giustificato adeguatamente la conferma del trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sottolineando l'assenza di elementi di positiva considerazione al riguardo sul conto dell'imputato e la gravità dei precedenti, per ricettazione e bancarotta fraudolenta, da cui lo stesso è gravato: si tratta di motivazione idonea, essendo stati indicati gli elementi preponderanti tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen. considerati nella valutazione negativa della personalità del ricorrente, che quest'ultimo ha censurato in modo generico e sul piano delle valutazioni di merito, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato.

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n Rilevato che la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa in data 11 febbraio 2020 dal Tribunale di Vicenza, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del delitto di cui all'art. 10 d.lgs. 74 del 2000 e condannato alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione. Considerato che avverso tale sentenza il ricorrente ha presentato ricorso per cassazione lamentando, con il primo motivo, l'inosservanza di disposizioni di legge penale e la mancanza di motivazione, per aver la Corte territoriale erroneamente confermato il giudizio di responsabilità a fronte di elementi probatori che non la dimostravano oltre ogni ragionevole dubbio, in quanto non potrebbe ritenersi provata la condotta di distruzione o di occultamento solo per il rinvenimento presso un terzo delle copie delle fatture emesse dall'impresa amministrata dal ricorrente; con il secondo motivo il ricorrente si duole della manifesta illogicità della motivazione, per non essere stata provata la duplice emissione di dette fatture, non essendo sufficiente il rinvenimento di una copia delle stesse presso terzi, con la conseguente insufficienza degli elementi dimostrativi della propria responsabilità; con il terzo motivo si duole della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché, della eccessività della pena inflittagli. Osservato che il primo e il secondo motivo, esaminabili congiuntamente, essendo entrambi relativi alla affermazione della responsabilità e, in partic:olare, alla istituzione della documentazione contabile di cui è stato addebitato al ricorrente l'occultamento, sono manifestamente infondati, non avendo à Corte territoriale confermato la responsabilità del ricorrente sulla base di una condotta omissiva, bensì dell'occultamento di documentazione di cui è obbligatoria la conservazione (le copie delle fatture emesse dal ricorrente medesimo rinvenute presso terzi)„ di cui è stata ritenuta dimostrata l'esistenza sulla base di considerazioni logiche, e cioè del rinvenimento di copia presso il destinatario delle merci, oltre che di mastrini compilati a mano, applicando correttamente il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "In tema di reati tributari, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell'atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento." (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862). Considerato che anche il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello ha giustificato adeguatamente la conferma del trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sottolineando l'assenza di elementi di positiva considerazione al riguardo sul conto dell'imputato e la gravità dei precedenti, per ricettazione e bancarotta fraudolenta, da cui lo stesso è gravato: si tratta di motivazione idonea, essendo stati indicati gli elementi preponderanti tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen. considerati nella valutazione negativa della personalità del ricorrente, che quest'ultimo ha censurato in modo generico e sul piano delle valutazioni di merito, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32559/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris