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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 dicembre 2024

Cassazione n. 13365/2026

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o tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] (c.c. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f.CRNFNC79P64A182WC) in qualità di ex soci della C.V.L. di [OSCURATO:PERSONA] ValterS.n.c., cancellata dal registro delle imprese il 24/12/2024, entrambirappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delPiemonte n. 443/2024 depositata il 18/9/2024.Numero registro generale 6626/2025Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 13365/2026Data pubblicazione 08/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Alessandria, laC.V.L. di [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. impugnava l’avviso di accertamento n.T7J021G004662020, per IVA relativa all’anno 2015.

Il recuperodell’imposta era dovuto, secondo l’Agenzia delle Entrate, al fatto che lasocietà, esportatrice abituale, pur avendo dichiarato nel modello IVA divoler utilizzare per la determinazione del cd. plafond ex art. 8, comma 2°,d.P.R. 633/1972 (cioè l’ammontare degli acquisti che possono esserecompiuti senza pagamento dell’imposta) il metodo cd. fisso (con il plafonddeterminato in base ai corrispettivi delle cessioni all’esportazione compiutenell’anno solare precedente), compilando anche nel quadro VC le vociriservate a coloro che impiegano tale metodo, aveva in realtà applicato ilmetodo cd. mobile o mensile, rivelatosi più favorevole (con il plafond perciascun mese, determinato in base all’ammontare dei corrispettivi delleesportazioni fatte nei dodici mesi precedenti).La CTP accoglieva il ricorso, osservando che era stata presentata,prima della scadenza del termine per gli accertamenti, dichiarazioneintegrativa con la quale era stato emendato l’errore nella sceltadell’opzione.2.

Avverso tale sentenza l’Amministrazione proponeva appello al qualeresisteva la società.Con sentenza n. 443/2024, la Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Piemonte rigettava l’impugnazione.

Dava atto innanzi tuttodell’orientamento secondo il quale le opzioni in ordine ai differenti regimiapplicabili in materia di imposte costituiscono dichiarazioni di volontà, chepossono essere modificate solo in caso di errore che presenti lecaratteristiche di cui all’art. 1428 c.c.; ciò nonostante, affermava che, inbase all’art. 1 d.P.R. 442/1997, doveva farsi riferimento al comportamentoNumero registro generale 6626/2025Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 13365/2026Data pubblicazione 08/05/2026concludente tenuto dalla parte.

In tal senso, apparivano determinanti lamodalità di tenuta della contabilità per il 2015 e la dichiarazioneintegrativa dalle quali poteva desumersi la volontà di determinare ilplafond con il metodo mobile o mensile.3.

Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo.Hanno resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inqualità di ex soci della C.V.L. di [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. nel frattempo estintae cancellata dal registro delle imprese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va osservato che, fino all’estinzione della società,non sussisteva il litisconsorzio necessario con i soci, giacché il presentegiudizio ha ad oggetto soltanto l’IVA (Cass. n. 6303/2018).2.1 Con l’unico motivo di ricorso, l’Amministrazione ha lamentato ilvizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsaapplicazione degli artt. 1 d.P.R. 442/1997 e 13 d.lgs. 472/1997.

Haosservato, in particolare, che la dichiarazione può essere integrata (conriguardo all’IVA, ai sensi dell’art. 8, comma 6 bis e non dell’art. 2, comma8 bis, d.P.R. 322/1998, come affermato dalla CGT di secondo grado) soloper correggere errori o omissioni, non anche per modificare le modalità dicalcolo del plafond per ragioni di convenienza; pertanto, erano irrilevantile dichiarazioni integrative anche se presentate nel marzo 2020 e, dunque,prima della scadenza del termine di cui all’art. 57 d.P.R. 633/1972.

Conriguardo poi all’art. 1 d.P.R. 442/1997, il comportamento tenuto dallacontribuente deponeva nel senso dell’opzione per la determinazione delplafond con riferimento all’anno solare; ciò si evinceva dal regime dicalcolo adottato per le annualità 2014, 2016 e 2017, dalle modalità ditenuta della contabilità, dalla dichiarazione IVA e dalle dichiarazioni diintenti; peraltro, la modifica dell’opzione adottata poteva intervenire soloNumero registro generale 6626/2025Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 13365/2026Data pubblicazione 08/05/2026nel periodo d’imposta alla quale si riferisce, sicché era irrilevante quellacompiuta nel 2020.Infine, ha escluso che tale dichiarazione potesse integrare l’ipotesi delravvedimento operoso di cui all’art. 13 d.lgs. 472/1997 in quanto sarebbestato necessario, comunque, il versamento della maggiore imposta e disanzioni ed interessi in misura ridotta.2.2 Il motivo è inammissibile.Va innanzi tutto osservato che l’istituto del plafond rappresenta unaderoga rispetto all'ordinario sistema dell’IVA, che risponde all’esigenza dievitare che determinate categorie di operatori economici, che effettuanoun notevole volume di cessioni all’esportazione, diventino titolari di uncredito di imposta eccessivo nei confronti dell’Erario che potrebbedeterminare un danno economico per l’impresa; il plafond di cui all'art. 8del d.P.R. 633/1972 individua il limite quantitativo entro il qualel'esportatore abituale può esercitare la facoltà di acquistare ed importarebeni e servizi senza pagamento dell'imposta.

L’ammontare del plafond èdeterminato dalle cessioni all'esportazione o dalle altre operazioni nonimponibili ad esse assimilate registrate nell'anno solare o nei dodici mesiprecedenti.

Sul piano funzionale, il meccanismo del plafond elimina,pertanto, lo “svantaggio economico” derivante dal credito IVA maturatodal produttore-esportatore del quale difficilmente è possibile ottenere ilrimborso in tempi sufficientemente brevi, con conseguente penalizzazione,sotto il profilo finanziario, dello stesso soggetto e, più in generale, delleoperazioni di esportazione.2.3 Tanto premesso, va evidenziato che è irrilevante la giurisprudenzarichiamata nella sentenza impugnata, secondo la quale l’esercizio diun’opzione in ordine alle modalità di applicazione dell’imposta costituisceuna manifestazione di volontà ritrattabile o emendabile solo con lemodalità previste dagli artt. 1427 e ss. c.c. in relazione ai vizi dellavolontà (Cass. n. 19410/2015; Cass. n. 20208/2015; Cass. n.Numero registro generale 6626/2025Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 13365/2026Data pubblicazione 08/05/202626382/2019).

Nel caso di specie, infatti, occorreva accertare quale fossel’opzione formulata dalla contribuente in considerazione del contrasto traquanto inizialmente dichiarato (e poi rettificato) ed il suo comportamentoconcludente.

Al riguardo la CGT ha ritenuto, alla luce dell’art. 1 d.P.R.442/1997, che dovesse prevalere il comportamento tenuto dallacontribuente rispetto a quanto originariamente dichiarato (conformementea Cass. n. 6886/2001; Cass. n. 9365/2002; Cass. n. 7011/2003; Cass. n.2464/2007; Cass. n. 20421/2014 e, con riguardo ad un caso analogo aquello in esame, Cass. n. 26005/2019); quindi, con valutazione in fatto,ha desunto tale volontà di avvalersi del cd. metodo mobile dalle modalitàdi tenuta della contabilità e dalla presentazione della dichiarazioneintegrativa.2.4 L’Amministrazione non ha criticato i principi di diritto applicati, maha ritenuto irrilevante la dichiarazione integrativa, affermando, alcontempo, che «se si considera tanto il comportamento concludente diparte – si pensi, in particolare, al regime di calcolo adottato nelleannualità 2014, 2016 e 2017 – quanto le modalità di tenuta delle scritturecontabili – ovvero la compilazione del quadro VC della dichiarazione IVA edelle dichiarazioni di intento – è evidente come la società abbia intesooptare, nel periodo di imposta 2015, per il metodo di calcolo annuale delplafond».Così facendo, però, ha inteso sostanzialmente proporre una diversavalutazione in fatto del comportamento concludente tenuto dalla societàcontribuente, con la conseguenza che il motivo di impugnazione in talmodo formulato è inammissibile in questa sede.È evidente, infatti, che la CTR ha fondato la propria decisione sullemodalità di «tenuta della contabilità con applicazione del metodo mobilenell’anno 2015» e sulla «presentazione della dichiarazione integrativapresentata per l’anno 2015»; si tratta di una valutazione in fatto delcomportamento tenuto dalla contribuente, sicché, anche a voler ritenereNumero registro generale 6626/2025Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 13365/2026Data pubblicazione 08/05/2026irrilevante la dichiarazione integrativa in quanto presentata solosuccessivamente, resta la valutazione delle modalità di tenuta dellacontabilità per l’anno 2015, da cui la CTR – conformemente alla previsionecontenuta nell’art. 1 d.P.R. 442/1997, che fa riferimento alla desumibilitàdell’opzione «da comportamenti concludenti del contribuente o dallemodalità di tenuta delle scritture contabili» - ha tratto la volontà dellacontribuente, che non può costituire oggetto di sindacato nel giudizio dilegittimità.

Con il ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto,tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili, compiuto dalgiudice del merito, al quale resta riservata l’individuazione delle fonti delproprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loroquelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n.23872/2020, Cass. n. 9097/2017).

Può al più dolersi dell’erroneaapplicazione delle norme in materia di valutazione delle prove (come, adesempio, quelle sulla prova per presunzioni) o far valere il vizio dimotivazione entro i limiti ristretti, indicati in precedenza, in cui ciò èancora possibile.

Con il motivo in esame, tuttavia, la doglianza non è stataarticolata con tali modalità, in quanto la ricorrente si è limitata acontrapporre alla valutazione complessiva delle prove compiuta dalla CTRuna diversa ricostruzione dei fatti, che dovrebbe fondarsi, anziché sullemodalità di tenuta della contabilità per il 2015, sul «regime di calcoloadottato nelle annualità 2014, 2016 e 2017» e sulla «compilazione delquadro VC della dichiarazione IVA e delle dichiarazioni di intento».Restano pertanto privi di rilievo anche i riferimenti alla tardività dellamodifica dell’opzione ed all’inapplicabilità dell’art. 13 d.lgs. 472/1997 sulravvedimento operoso che non colgono sostanzialmente la ratio delladecisione.3.

Il ricorso va quindi rigettato.Numero registro generale 6626/2025Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 13365/2026Data pubblicazione 08/05/2026L’Amministrazione va condannata al pagamento, in favore deicontribuenti, delle spese del giudizio di legittimità, in considerazione dellasoccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida in € 10.600,00 per compenso professionale, oltrealle spese generali nella misura del 15 per cento del compenso, agliesborsi, che liquida in € 200,00, ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/3/2026.Il PresidenteLucio Luciotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] (c.c. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f.CRNFNC79P64A182WC) in qualità di ex soci della C.V.L. di [OSCURATO:PERSONA] ValterS.n.c., cancellata dal registro delle imprese il 24/12/2024, entrambirappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delPiemonte n. 443/2024 depositata il 18/9/2024.Numero registro generale 6626/2025Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 13365/2026Data pubblicazione 08/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Alessandria, laC.V.L. di [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. impugnava l’avviso di accertamento n.T7J021G004662020, per IVA relativa all’anno 2015. Il recuperodell’imposta era dovuto, secondo l’Agenzia delle Entrate, al fatto che lasocietà, esportatrice abituale, pur avendo dichiarato nel modello IVA divoler utilizzare per la determinazione del cd. plafond ex art. 8, comma 2°,d.P.R. 633/1972 (cioè l’ammontare degli acquisti che possono esserecompiuti senza pagamento dell’imposta) il metodo cd. fisso (con il plafonddeterminato in base ai corrispettivi delle cessioni all’esportazione compiutenell’anno solare precedente), compilando anche nel quadro VC le vociriservate a coloro che impiegano tale metodo, aveva in realtà applicato ilmetodo cd. mobile o mensile, rivelatosi più favorevole (con il plafond perciascun mese, determinato in base all’ammontare dei corrispettivi delleesportazioni fatte nei dodici mesi precedenti).La CTP accoglieva il ricorso, osservando che era stata presentata,prima della scadenza del termine per gli accertamenti, dichiarazioneintegrativa con la quale era stato emendato l’errore nella sceltadell’opzione.2. Avverso tale sentenza l’Amministrazione proponeva appello al qualeresisteva la società.Con sentenza n. 443/2024, la Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Piemonte rigettava l’impugnazione. Dava atto innanzi tuttodell’orientamento secondo il quale le opzioni in ordine ai differenti regimiapplicabili in materia di imposte costituiscono dichiarazioni di volontà, chepossono essere modificate solo in caso di errore che presenti lecaratteristiche di cui all’art. 1428 c.c.; ciò nonostante, affermava che, inbase all’art. 1 d.P.R. 442/1997, doveva farsi riferimento al comportamentoNumero registro generale 6626/2025Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 13365/2026Data pubblicazione 08/05/2026concludente tenuto dalla parte. In tal senso, apparivano determinanti lamodalità di tenuta della contabilità per il 2015 e la dichiarazioneintegrativa dalle quali poteva desumersi la volontà di determinare ilplafond con il metodo mobile o mensile.3. Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo.Hanno resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inqualità di ex soci della C.V.L. di [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. nel frattempo estintae cancellata dal registro delle imprese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va osservato che, fino all’estinzione della società,non sussisteva il litisconsorzio necessario con i soci, giacché il presentegiudizio ha ad oggetto soltanto l’IVA (Cass. n. 6303/2018).2.1 Con l’unico motivo di ricorso, l’Amministrazione ha lamentato ilvizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsaapplicazione degli artt. 1 d.P.R. 442/1997 e 13 d.lgs. 472/1997. Haosservato, in particolare, che la dichiarazione può essere integrata (conriguardo all’IVA, ai sensi dell’art. 8, comma 6 bis e non dell’art. 2, comma8 bis, d.P.R. 322/1998, come affermato dalla CGT di secondo grado) soloper correggere errori o omissioni, non anche per modificare le modalità dicalcolo del plafond per ragioni di convenienza; pertanto, erano irrilevantile dichiarazioni integrative anche se presentate nel marzo 2020 e, dunque,prima della scadenza del termine di cui all’art. 57 d.P.R. 633/1972. Conriguardo poi all’art. 1 d.P.R. 442/1997, il comportamento tenuto dallacontribuente deponeva nel senso dell’opzione per la determinazione delplafond con riferimento all’anno solare; ciò si evinceva dal regime dicalcolo adottato per le annualità 2014, 2016 e 2017, dalle modalità ditenuta della contabilità, dalla dichiarazione IVA e dalle dichiarazioni diintenti; peraltro, la modifica dell’opzione adottata poteva intervenire soloNumero registro generale 6626/2025Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 13365/2026Data pubblicazione 08/05/2026nel periodo d’imposta alla quale si riferisce, sicché era irrilevante quellacompiuta nel 2020.Infine, ha escluso che tale dichiarazione potesse integrare l’ipotesi delravvedimento operoso di cui all’art. 13 d.lgs. 472/1997 in quanto sarebbestato necessario, comunque, il versamento della maggiore imposta e disanzioni ed interessi in misura ridotta.2.2 Il motivo è inammissibile.Va innanzi tutto osservato che l’istituto del plafond rappresenta unaderoga rispetto all'ordinario sistema dell’IVA, che risponde all’esigenza dievitare che determinate categorie di operatori economici, che effettuanoun notevole volume di cessioni all’esportazione, diventino titolari di uncredito di imposta eccessivo nei confronti dell’Erario che potrebbedeterminare un danno economico per l’impresa; il plafond di cui all'art. 8del d.P.R. 633/1972 individua il limite quantitativo entro il qualel'esportatore abituale può esercitare la facoltà di acquistare ed importarebeni e servizi senza pagamento dell'imposta. L’ammontare del plafond èdeterminato dalle cessioni all'esportazione o dalle altre operazioni nonimponibili ad esse assimilate registrate nell'anno solare o nei dodici mesiprecedenti. Sul piano funzionale, il meccanismo del plafond elimina,pertanto, lo “svantaggio economico” derivante dal credito IVA maturatodal produttore-esportatore del quale difficilmente è possibile ottenere ilrimborso in tempi sufficientemente brevi, con conseguente penalizzazione,sotto il profilo finanziario, dello stesso soggetto e, più in generale, delleoperazioni di esportazione.2.3 Tanto premesso, va evidenziato che è irrilevante la giurisprudenzarichiamata nella sentenza impugnata, secondo la quale l’esercizio diun’opzione in ordine alle modalità di applicazione dell’imposta costituisceuna manifestazione di volontà ritrattabile o emendabile solo con lemodalità previste dagli artt. 1427 e ss. c.c. in relazione ai vizi dellavolontà (Cass. n. 19410/2015; Cass. n. 20208/2015; Cass. n.Numero registro generale 6626/2025Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 13365/2026Data pubblicazione 08/05/202626382/2019). Nel caso di specie, infatti, occorreva accertare quale fossel’opzione formulata dalla contribuente in considerazione del contrasto traquanto inizialmente dichiarato (e poi rettificato) ed il suo comportamentoconcludente. Al riguardo la CGT ha ritenuto, alla luce dell’art. 1 d.P.R.442/1997, che dovesse prevalere il comportamento tenuto dallacontribuente rispetto a quanto originariamente dichiarato (conformementea Cass. n. 6886/2001; Cass. n. 9365/2002; Cass. n. 7011/2003; Cass. n.2464/2007; Cass. n. 20421/2014 e, con riguardo ad un caso analogo aquello in esame, Cass. n. 26005/2019); quindi, con valutazione in fatto,ha desunto tale volontà di avvalersi del cd. metodo mobile dalle modalitàdi tenuta della contabilità e dalla presentazione della dichiarazioneintegrativa.2.4 L’Amministrazione non ha criticato i principi di diritto applicati, maha ritenuto irrilevante la dichiarazione integrativa, affermando, alcontempo, che «se si considera tanto il comportamento concludente diparte – si pensi, in particolare, al regime di calcolo adottato nelleannualità 2014, 2016 e 2017 – quanto le modalità di tenuta delle scritturecontabili – ovvero la compilazione del quadro VC della dichiarazione IVA edelle dichiarazioni di intento – è evidente come la società abbia intesooptare, nel periodo di imposta 2015, per il metodo di calcolo annuale delplafond».Così facendo, però, ha inteso sostanzialmente proporre una diversavalutazione in fatto del comportamento concludente tenuto dalla societàcontribuente, con la conseguenza che il motivo di impugnazione in talmodo formulato è inammissibile in questa sede.È evidente, infatti, che la CTR ha fondato la propria decisione sullemodalità di «tenuta della contabilità con applicazione del metodo mobilenell’anno 2015» e sulla «presentazione della dichiarazione integrativapresentata per l’anno 2015»; si tratta di una valutazione in fatto delcomportamento tenuto dalla contribuente, sicché, anche a voler ritenereNumero registro generale 6626/2025Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 13365/2026Data pubblicazione 08/05/2026irrilevante la dichiarazione integrativa in quanto presentata solosuccessivamente, resta la valutazione delle modalità di tenuta dellacontabilità per l’anno 2015, da cui la CTR – conformemente alla previsionecontenuta nell’art. 1 d.P.R. 442/1997, che fa riferimento alla desumibilitàdell’opzione «da comportamenti concludenti del contribuente o dallemodalità di tenuta delle scritture contabili» - ha tratto la volontà dellacontribuente, che non può costituire oggetto di sindacato nel giudizio dilegittimità. Con il ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto,tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili, compiuto dalgiudice del merito, al quale resta riservata l’individuazione delle fonti delproprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loroquelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n.23872/2020, Cass. n. 9097/2017). Può al più dolersi dell’erroneaapplicazione delle norme in materia di valutazione delle prove (come, adesempio, quelle sulla prova per presunzioni) o far valere il vizio dimotivazione entro i limiti ristretti, indicati in precedenza, in cui ciò èancora possibile. Con il motivo in esame, tuttavia, la doglianza non è stataarticolata con tali modalità, in quanto la ricorrente si è limitata acontrapporre alla valutazione complessiva delle prove compiuta dalla CTRuna diversa ricostruzione dei fatti, che dovrebbe fondarsi, anziché sullemodalità di tenuta della contabilità per il 2015, sul «regime di calcoloadottato nelle annualità 2014, 2016 e 2017» e sulla «compilazione delquadro VC della dichiarazione IVA e delle dichiarazioni di intento».Restano pertanto privi di rilievo anche i riferimenti alla tardività dellamodifica dell’opzione ed all’inapplicabilità dell’art. 13 d.lgs. 472/1997 sulravvedimento operoso che non colgono sostanzialmente la ratio delladecisione.3. Il ricorso va quindi rigettato.Numero registro generale 6626/2025Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 13365/2026Data pubblicazione 08/05/2026L’Amministrazione va condannata al pagamento, in favore deicontribuenti, delle spese del giudizio di legittimità, in considerazione dellasoccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida in € 10.600,00 per compenso professionale, oltrealle spese generali nella misura del 15 per cento del compenso, agliesborsi, che liquida in € 200,00, ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/3/2026.Il PresidenteLucio Luciotti
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