CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08015/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Catanzaro, rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], cui era stata applicata la massima misura custodiale in relazione alla emersione di gravi indizi di colpevolezza del reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, agita in danno dei titolari dell'esercizio commerciale "Acqua e sapone" in [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: l'ordinanza impugnata sarebbe caratterizzata da una motivazione generica, lacunosa ed apparente appiattita sulla richiesta del pubblico ministero e non valorizzerebbe gli elementi allegati con la richiesta di riesame; 2.2. violazione di legge (artt. 56, 629 cod. pen.) e vizio di motivazione: dalle emergenze investigative risultava che (a) il ricorrente durante il periodo in cui era stata consumata l'attività illecita si trovava a distanza di oltre tre chilometri dal luogo in cui il delitto sarebbe stato consumato; (b) la telefonata estorsiva era stata ricevuta da una persona che conosceva il ricorrente e che, dunque, avrebbe dovuto identificarlo attraverso la voce, (c) che la distanza tra piazza "del mercato vecchio" e piazza "[OSCURATO:PERSONA]" era tale per cui non era possibile che il ricorrente la avesse percorsa due volte in quattro minuti effettuando anche la chiamata, (d) la analisi del Dna non avrebbe capacità dimostrativa probatoria, ma solo indiziarla; (e) la ricostruzione del fatto sarebbe carente, (f) le persone offese non sarebbero state affatto intimorite dalle telefonate ricevute, mentre la sussistenza della minaccia sarebbe rilevante la percezione della persona offesa; 2.3. violazione di legge (art. 416-bis.1 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso, la cui sussistenza era stata ritenuta nonostante non fosse stato provato che il ricorrente appartenesse ad alcuna consorteria; 2.4. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla dimostrazione della sussistenza del pericolo cautelare, identificato senza tenere in considerazione che il ricorrente era in stato detentivo e senza la dimostrazione della sussistenza di una "concreta occasione per compiere ulteriori delitti", né del fatto che l'attività contestata risultava limitata al periodo temporale che va dal 12 aprile 2021 al 22 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.11 primo motivo di ricorso lamenta genericamente la carenza di motivazione non superando la soglia di ammissibilità in quanto generico. Secondo l'orientamento della Corte di cassazione, che il collegio condivide, per l'appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581 comma primo lett. c) e 591 comma primo lett. c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 6, n. 13261 del 6.2.2003, Valle, Rv 227195; Sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008, Falcioni, Rv. 241477; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T. Rv. 248037, Sez. 6, n. 800 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528). Peraltro, in materia, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno stabilito che l' appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) 1.2. Il secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di integrale rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova raccolti, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). 1.2.1. Nel caso in esame il tribunale forniva una persuasiva ed accurata motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria tracciando un percorso argomentativo che non si presta a censure. Il tribunale rilevava (a) che le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona in cui è posto l'esercizio commerciale "Acqua e sapone" nonché quelle tratte dai sistemi di sorveglianza dell'area limitrofa davano conto della presenza dell'autovettura del ricorrente; (b) che l'attività investigativa relativa all'utenza mobile in uso Monteleone aveva rilevato l'allaccio di celle telefoniche in zone compatibili con quelle in cui è stata posta in essere la condotta criminosa; (c) che gli esiti dei rilievi biomolecolari avevano confermato la compatibilità dei profili genotipici rilevati sul passamontagna abbandonato dall'autore del reato con i tratti biologici del ricorrente; (d) che le immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza posti nei pressi della cabina telefonica dalla quale era partita la telefonata intimidatoria hanno consentito di riscontrare il transito di un'autovettura di modello e caratteristiche compatibili con quella in uso a Monteleone; (e) che le immagini riprese dalle telecamere dell'attività commerciale "Gentlernen", sita in Piazza del mercato vecchio hanno consentito di individuare la presenza dell'indagato presso il vicino esercizio "Gpa slot" ed il successivo allontanamento dello stesso in direzione della cabina telefonica, in orario compatibile con quello della telefonata intimidatoria.Tale congerie di elementi indicativi della colpevolezza di Monteleone resisteva alle doglianze difensive e veniva, legittimamente, ritenuta sufficiente per applicare la misura imposta (pagg. 6 e 7 dell'ordinanza impugnata). 1.2.2. Quanto all'idoneità costrittiva della minaccia il collegio riafferma che Ai fini dell'integrazione del reato di minaccia, non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo semplicemente sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente sia "potenzialmente idonea" ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo (tra le altre: Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278664; Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016, Nino, Rv. 268289 - 01). Nel caso in esame in coerenza con tali indicazioni il collegio di merito rilevava la potenzialità minatoria del comportamento accertato ritenendo che lo stesso fosse sicuramente idoneo, anche perché agito con ricorso a modalità mafiose ad incutere timore, nulla rilevando la eventuale concreta resilienza della vittima (pagg. 7 ed 8 della ordinanza impugnata). 1.3. Il terzo motivo di ricorso, che contesta la legittimità del riconoscimento dell'aggravante del ricorso all'uso del metodo mafioso è manifestamente infondato. E' ius receptum che ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 di. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. in I. 12 luglio 1991 n. 203), non occorre che sia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere; la circostanza aggravante in questione, infatti, non consiste, a differenza di quella prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 3 cod. pen., nell'appartenenza ad organizzazioni criminose di tipo mafioso, bensì nel solo fatto che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, quella cioè ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti: ed una volta accertato che il metodo "mafioso" è stato utilizzato, l'aggravante si applica necessariamente a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi (tra altre: Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018; Sez. 2, n. 2204 del 31/03/1998, Parreca, Rv. 211178 - 01). In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, il tribunale riteneva sussistente l'aggravante anche se non era stato dimostrato che il ricorrente fosse partecipe o concorrente in reati associativi poiché la condotta criminosa caratterizzata dal "ricorso al metodo mafioso" si configura ogni volta che la carica intimidatoria proveniente dalla azione minatoria sia fondata sulla coazione psicologica riconducibile ali' evocazione, anche implicita e non manifesta, del capitale criminale delle consorterie mafiose (pag. 8 della ordinanza impugnata). 1.4. Infine, non super la soglia di ammissibilità il quarto motivo con il quale si contesta la legittimità del riconoscimento delle esigenze cautelan.1.4.1. Con riguardo ai casi in cui si procede per il reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen. si è poi affermato che occorre distinguere tra associazioni mafiose storiche o comunque caratterizzate da particolare stabilità, in relazione alle quali è necessaria la dimostrazione del recesso dell'indagato dalla consorteria, ed associazioni mafiose non riconducibili alla categorie delle mafie "storiche", per le quali possono rilevare anche la distanza temporale tra la applicazione della misura ed i fatti contestati, nonché elementi che dimostrino la instabilità o temporaneità del vincolo (Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626). Il collegio ritiene di confermare la linea interpretativa secondo cui, quando si procede per reati aggravati dall'art. 7 del d.l. 152 del 1991 il giudice ha un onere motivazionale attenuato rispetto a quello "ordinario" sia con riguardo alla dimostrazione della attualità del pericolo cautelare, sia in ordine alla valutazione della adeguatezza della misura custodiale. La presunzione relativa contenuta nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevale infatti sulla regola generale indicata dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che richiede che sia dimostrata la concretezza ed attualità del pericolo. L'esistenza dell'esigenza preventiva, come anche l'adeguatezza della massima misura custodiale sono infatti presunte, sebbene in modo relativo. In tali casi non è richiesta la dimostrazione della attualità e concretezza del pericolo, ma solo la dimostrazione della ininfluenza sulla presunzione relativa prevista dal codice di eventuali elementi "positivi" emersi dal compendio indiziario. Se cosi è occorre chiedersi se la distanza temporale tra l'applicazione della misura e la consumazione dei fatti contestati uno degli "elementi positivi" in grado di incidere sulla presunzione e, conseguentemente di attivare l'onere motivazionale aggravato del giudice della cautela. La risposta a tale quesito dipende dalle caratteristiche del reato contestato; segnatannente si ritiene che quando sia contestato un reato caratterizzato da una correlazione con le mafie storiche (camorra, `ndrangheta, sacra corona unita e mafia siciliana), che cioè: a) sia consumato con modalità riconducibili a quelle tipicamente utilizzate dalle mafie storiche; b) sia finalizzato ad agevolare consorzi criminali rientranti nella categoria delle mafie storiche il decorso del tempo dai fatti perde di rilevanza in ragione del noto radicamento di tali associazioni, della loro riconosciuta stabilità e persistenza, nonché della loro costante capacità attrattiva. 1.3. Pertanto: quando si procede per un reato aggravato dall'art.7 del d.l. 152 del 1991 e la condotta contestata abbia una correlazione con una mafia storica, cioè con una associazione caratterizzata da un risalente radicamento e da una riconosciuta stabilità non occorre fornire una specifica motivazione in ordine alla attualità del pericolo di reiterazione essendo tale attributo immanente al tipo di reato per cui si procede ed escludibile solo in presenza di prove indicative della rescissione di ogni rapporto dell'accusato con la mafia storica di riferimento. 1.4.2. Il caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, il tribunale riteneva approvata la pericolosità di Monteleone, tenuto conto delle modalità che hanno caratterizzato la condotta criminosa della personalità dello stesso che risulta attualmente gravato anche da misura cautelare detentiva per omicidio nell'ambito di altro procedimento penale rilevava inoltre che non erano emersi elementi che consentivano di superare la doppia presunzione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed all'adeguatezza della misura carceraria (pag. 10 dell'ordinanza impugnata). Si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativa mente in euro tremila. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla c