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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08898/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che avverso la sentenza di condanna in epigrafe indicata [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso innanzi a questa Corte articolando in due motivi con i quali lamenta 1) la mancata derubricazione del reato contestato nella fattispecie di lieve entità ai sensi del 5° comma dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, 2) l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio in ragione della mancata applicazione dell'art. 95 cod. pen.; rilevato che con successiva nota trasmessa via Pec in data 24.11.2022 il difensore nonché procuratore speciale dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di rinunciare al ricorso; rilevato che avendo la rinuncia all'impugnazione effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, così come espressamente previsto dall'art. 591, primo comma lett. a) cod. proc. pen. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, esito al quale segue, in ragione del principio della soccombenza, l'onere delle spese processuali e della sanzione in favore della Cassa delle Ammende, liquidata tuttavia in via equitativa in misura più contenuta rispetto ai parametri seguiti in presenza di ricorso inammissibile stante la tempestiva comunicazione della rinuncia P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500 in favore della Cassa delle Ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che avverso la sentenza di condanna in epigrafe indicata [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso innanzi a questa Corte articolando in due motivi con i quali lamenta 1) la mancata derubricazione del reato contestato nella fattispecie di lieve entità ai sensi del 5° comma dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, 2) l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio in ragione della mancata applicazione dell'art. 95 cod. pen.; rilevato che con successiva nota trasmessa via Pec in data 24.11.2022 il difensore nonché procuratore speciale dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di rinunciare al ricorso; rilevato che avendo la rinuncia all'impugnazione effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, così come espressamente previsto dall'art. 591, primo comma lett. a) cod. proc. pen. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, esito al quale segue, in ragione del principio della soccombenza, l'onere delle spese processuali e della sanzione in favore della Cassa delle Ammende, liquidata tuttavia in via equitativa in misura più contenuta rispetto ai parametri seguiti in presenza di ricorso inammissibile stante la tempestiva comunicazione della rinuncia P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500 in favore della Cassa delle Ammend
Sentenza Cassazione n. 08898/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris