Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 17893/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Perugia, con sentenza del 10 marzo 2016, giudicando in sede di rinvio dalla Cassazione, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 [capo d) dell'imputazione, riguardante la detenzione illecita di un quantitativo di sostanza stupefacente di tipo e qualità imprecisata] in quella di mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

A carico dell'imputato erano state originariamente elevate molteplici imputazioni riguardanti la detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina [capi a), b), e c) della rubrica], imputazioni dalle quali era stato assolto.

La Corte di Cassazione, Sezione Terza, adita dall'imputato, con sentenza n. 670 del 22/2/2018, annullava la predetta sentenza della Corte d'appello di Perugia, osservando che, essendo stata accertata la responsabilità dell'imputato con riguardo ad un unico episodio di detenzione di sostanze stupefacenti di tipo e quantità imprecisati, era da ritenersi erroneo, nella parte dedicata alla quantificazione della pena, il riferimento contenuto in sentenza al coinvolgimento del Pesaresi in plurimi episodi di spaccio.

Provvedendo in sede di rinvio, la Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 5/2/2021, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in relazione all'unico episodio di cui al capo d) della rubrica.

L'imputato, a mezzo del difensore, ricorre nuovamente per cassazione, lamentando inosservanza della legge penale e/o erronea applicazione della legge penale (con riferimento agli artt. 132 c.p. e 133 c.p.), delle norme processuali (art.597 co.3 c.p.p. e 627 c.p.p.) e di altre norme giuridiche (con riferimento all'art.73 co.5 DPR 309/90); mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

La Corte d'appello, nel motivare il discostamento della pena base dal minimo edittale, ha fatto riferimento a pregresse condotte illecite che erano state escluse dai giudici di merito, che avevano mandato assolto l'imputato dalle ulteriori imputazioni.

Inoltre, la Corte territoriale, contravvenendo al principio del divieto di refomatio in peius, ha applicato una pena superiore a quella precedentemente inflitta.

2. Il P.G. con requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.Ai fini della determinazione della pena, come già stigmatizzato nella precedente sentenza di annullamento di questa Corte (Sez.

Terza n. 15780/18 del 22/2/2018), non è consentito il richiamo alle precedenti condotte originariamente contestate all'imputato nell'ambito del presente procedimento [capi a) e b) della rubrica], essendo stato l'imputato mandato assolto da tali imputazioni.

Come osservato nella precedente sentenza di annullamento, il fatto accertato nei confronti dell'imputato, all'esito del giudizio di merito, è rimasto unico, quindi il riferimento alle condotte che avevano dato luogo alle contestazioni dalle quali il ricorrente è stato assolto risulta inconferente.

Anche l'ulteriore doglianza difensiva è fondata.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte «Il divieto di "reformatio in pejus" opera anche nel giudizio di rinvio e si estende a tutti gli eventuali, ulteriori giudizi di rinvio, nel senso che la comparazione fra sentenze, necessaria all'individuazione del trattamento meno deteriore, deve essere eseguita tra quella di primo grado e quelle rese in detti giudizi, restando immodificabile "in pejus" l'esito più favorevole tra quelli intervenuti a seguito di esclusiva impugnazione dell'imputato» (così, ex multis, Sez. 2, n. 3161 del 11/12/2012, dep. 22/01/2013, F., Rv. 254536 - 01).

Il divieto della "reformatio in peius" è invero un principio di portata generale, che va applicato anche nel giudizio di rinvio, non potendosi in nessun caso ammettere che l'imputato veda aggravarsi una posizione suscettibile di essere peggiorata in forza di un atto che mirava, invece, a rimuoverla.

4. Da quanto precede discende l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Firenze, altra sezione. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 7 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Perugia, con sentenza del 10 marzo 2016, giudicando in sede di rinvio dalla Cassazione, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 [capo d) dell'imputazione, riguardante la detenzione illecita di un quantitativo di sostanza stupefacente di tipo e qualità imprecisata] in quella di mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. A carico dell'imputato erano state originariamente elevate molteplici imputazioni riguardanti la detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina [capi a), b), e c) della rubrica], imputazioni dalle quali era stato assolto. La Corte di Cassazione, Sezione Terza, adita dall'imputato, con sentenza n. 670 del 22/2/2018, annullava la predetta sentenza della Corte d'appello di Perugia, osservando che, essendo stata accertata la responsabilità dell'imputato con riguardo ad un unico episodio di detenzione di sostanze stupefacenti di tipo e quantità imprecisati, era da ritenersi erroneo, nella parte dedicata alla quantificazione della pena, il riferimento contenuto in sentenza al coinvolgimento del Pesaresi in plurimi episodi di spaccio. Provvedendo in sede di rinvio, la Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 5/2/2021, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in relazione all'unico episodio di cui al capo d) della rubrica. L'imputato, a mezzo del difensore, ricorre nuovamente per cassazione, lamentando inosservanza della legge penale e/o erronea applicazione della legge penale (con riferimento agli artt. 132 c.p. e 133 c.p.), delle norme processuali (art.597 co.3 c.p.p. e 627 c.p.p.) e di altre norme giuridiche (con riferimento all'art.73 co.5 DPR 309/90); mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte d'appello, nel motivare il discostamento della pena base dal minimo edittale, ha fatto riferimento a pregresse condotte illecite che erano state escluse dai giudici di merito, che avevano mandato assolto l'imputato dalle ulteriori imputazioni. Inoltre, la Corte territoriale, contravvenendo al principio del divieto di refomatio in peius, ha applicato una pena superiore a quella precedentemente inflitta. 2. Il P.G. con requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.Ai fini della determinazione della pena, come già stigmatizzato nella precedente sentenza di annullamento di questa Corte (Sez. Terza n. 15780/18 del 22/2/2018), non è consentito il richiamo alle precedenti condotte originariamente contestate all'imputato nell'ambito del presente procedimento [capi a) e b) della rubrica], essendo stato l'imputato mandato assolto da tali imputazioni. Come osservato nella precedente sentenza di annullamento, il fatto accertato nei confronti dell'imputato, all'esito del giudizio di merito, è rimasto unico, quindi il riferimento alle condotte che avevano dato luogo alle contestazioni dalle quali il ricorrente è stato assolto risulta inconferente. Anche l'ulteriore doglianza difensiva è fondata. Secondo consolidato orientamento di questa Corte «Il divieto di "reformatio in pejus" opera anche nel giudizio di rinvio e si estende a tutti gli eventuali, ulteriori giudizi di rinvio, nel senso che la comparazione fra sentenze, necessaria all'individuazione del trattamento meno deteriore, deve essere eseguita tra quella di primo grado e quelle rese in detti giudizi, restando immodificabile "in pejus" l'esito più favorevole tra quelli intervenuti a seguito di esclusiva impugnazione dell'imputato» (così, ex multis, Sez. 2, n. 3161 del 11/12/2012, dep. 22/01/2013, F., Rv. 254536 - 01). Il divieto della "reformatio in peius" è invero un principio di portata generale, che va applicato anche nel giudizio di rinvio, non potendosi in nessun caso ammettere che l'imputato veda aggravarsi una posizione suscettibile di essere peggiorata in forza di un atto che mirava, invece, a rimuoverla. 4. Da quanto precede discende l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Firenze, altra sezione. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 7 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17893/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris