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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 22733/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con rinvio al Tribunale di Bolzano per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa all'udienza del 27 settembre 2018, il Tribunale di Bolzano rigettava l'eccezione difensiva di nullità della notifica del decreto che aveva disposto il giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - rimasto assente e assistito da difensore nominato d'ufficio - perché rispondesse dei reati di cui agli artt. 707 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975, commessi il 10 marzo 2017 mediante il possesso di sette cacciaviti atti all'effrazione e il porto fuori della propria abitazione di tali oggetti e di due taglierini.

Con sentenza del 3 ottobre 2019, il Tribunale di Bolzano, concesse le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, condannava l'imputato alla pena di quattro mesi e dieci giorni di arresto ed euro 800,00 di ammenda.

2. La difesa dell'imputato proponeva gravame rivolto alla Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, che lo rigettava con sentenza del 24 settembre 2020, ritenendo infondata, fra l'altro, la censura di nullità della sentenza di primo grado per mancata conoscenza del procedimento in capo all'imputato.

3. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in quattro motivi.

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazioni di legge in relazione agli artt. 170, comma 3, cod. proc. pen. e 6 CEDU.

La difesa ribadisce l'eccezione già proposta nel giudizio di primo grado, in ordine alla nullità della notificazione del decreto di citazione in giudizio.

Deduce che il giudice di appello è incorso in errore nel valutare in termini di correttezza tale notifica e nel richiamare sentenze che la difesa ha ritenuto non pertinenti, circa la notifica del decreto di citazione per il giudizio per mezzo dell'ufficiale giudiziario, e non per mezzo dell'impiegato delle poste.

Per la difesa, la notifica del decreto di citazione in giudizio avrebbe dovuto essere effettuata con i mezzi ordinari, a norma dell'art. 170, comma 3, cod. proc. pen., e non a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

Pertanto, poiché Argentini non ha ricevuto la notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, si è determinata la nullità di tutti gli atti successivi, del primo e del secondo grado di giudizio.

Peraltro, il plico postale diretto all'imputato era stato indirizzato alla località di Meltina, dove l'imputato non è stato reperito, comprensibilmente, posto che aveva eletto domicilio in un luogo diverso, [OSCURATO:PERSONA] n. 49 di Merano.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza delle norme processuali in relazione agli artt. 420-quater, 604, comma 5-bis, cod. proc. pen. e 6 CEDU.

La difesa richiama la sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 23948 del 2020, in tema di conoscenza del processo, affermando che essa è stata travisata dall'impugnata sentenza della Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano.

3.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 707, cod. pen. e vizi di motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza del reato contestato per il possesso di sette cacciaviti.

3.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 4, legge n. 110 del 1975, e vizi di motivazione in ordine al reato di porto dei predetti cacciaviti e di due taglierini fuori dell'abitazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le censure riguardanti il mancato accoglimento dell'eccezione di nullità della citazione dell'imputato per il giudizio di primo grado sono fondate.

È opportuno richiamare i principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

1.1. È stato chiarito che la notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita presso il difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., anziché presso il domicilio eletto dall'imputato, determina, ai sensi dell'art. 179 comma 1, cod. proc. pen., una nullità assoluta ed insanabile, che può essere dedotta per la prima volta anche in sede di legittimità (Sez. 6, n. 8048 del 31/01/2019, Rv. 275425 - 01; in motivazione, la Corte ha precisato che, nel caso in cui l'imputato sia assistito d'ufficio, non può neppure presumersi che egli abbia avuto conoscenza del procedimento in virtù del rapporto fiduciario che lo lega al difensore, come invece affermato nel diverso caso in cui la notifica sia stata effettuata presso il difensore di fiducia).

1.2. È stato spiegato, inoltre, che è affetta da nullità assoluta la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui, accertata dall'addetto al servizio postale l'irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto, non si sia attivata la notifica con le modalità ordinarie ai sensi dell'art. 170, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 57801 del 29/11/2018, Rv. 274892 - 01; fattispecie in tema di notifica del decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di primo grado).2.

In applicazione dei suddetti principi al caso in esame, deve affermarsi che il giudice di appello avrebbe dovuto riconoscere la nullità della notifica della citazione dell'imputato per il giudizio di primo grado per ragioni concorrenti, riguardanti la mancata applicazione dell'art. 170, comma 3, cod. proc. pen. e l'erroneità dell'indirizzo verso il quale era stato compiuto il tentativo di notifica.

Dagli atti emerge, infatti, che il tentativo di notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado nei confronti dell'imputato - sempre assistito da un difensore di ufficio - venne compiuto, a mezzo di spedizione con raccomandata, ad un indirizzo che non era quello del domicilio eletto dallo stesso imputato, il quale risultò quindi irreperibile.

A tale tentativo, peraltro, non seguì un rinnovo da parte dell'ufficiale giudiziario come previsto dall'art. 170, comma 3, cod. proc. pen., ma la notifica del decreto di citazione mediante consegna al difensore nominato di ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. 3.

In tale situazione, deve rilevarsi la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, in quanto eseguita, per l'imputato, mediante consegna al difensore di ufficio, in un caso in cui non sussistevano le condizioni per far ritenere che la notifica nel domicilio eletto dall'imputato fosse divenuta impossibile.

Deve rilevarsi, inoltre, la nullità derivata di tutti gli atti successivi.

4. Per le ragioni esposte, devono essere annullate, con rinvio, sia la sentenza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, il 24 settembre 2020, sia quella pronunciata dal Tribunale di Bolzano in data 3 ottobre 2019.

Tutte le altre censure sono conseguentemente assorbite.

In linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità per l'ipotesi di accoglimento di ricorso immediato per cassazione avverso sentenza affetta da vizio che ne avrebbe comportato, in sede di appello, l'annullamento (Sez. 2, n. 21692 del 05/04/2019, Rv. 275820 - 01), il rinvio va disposto il rinvio al giudice di primo grado e, quindi, al Tribunale di Bolzano.

P.Q.M. e -E NA Annulla lordinanzal impugnata nonché quella pronunciata dal Tribunale di no in data 3 ottobre 2019 e rinvia per il g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con rinvio al Tribunale di Bolzano per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa all'udienza del 27 settembre 2018, il Tribunale di Bolzano rigettava l'eccezione difensiva di nullità della notifica del decreto che aveva disposto il giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - rimasto assente e assistito da difensore nominato d'ufficio - perché rispondesse dei reati di cui agli artt. 707 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975, commessi il 10 marzo 2017 mediante il possesso di sette cacciaviti atti all'effrazione e il porto fuori della propria abitazione di tali oggetti e di due taglierini. Con sentenza del 3 ottobre 2019, il Tribunale di Bolzano, concesse le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, condannava l'imputato alla pena di quattro mesi e dieci giorni di arresto ed euro 800,00 di ammenda. 2. La difesa dell'imputato proponeva gravame rivolto alla Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, che lo rigettava con sentenza del 24 settembre 2020, ritenendo infondata, fra l'altro, la censura di nullità della sentenza di primo grado per mancata conoscenza del procedimento in capo all'imputato. 3. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazioni di legge in relazione agli artt. 170, comma 3, cod. proc. pen. e 6 CEDU. La difesa ribadisce l'eccezione già proposta nel giudizio di primo grado, in ordine alla nullità della notificazione del decreto di citazione in giudizio. Deduce che il giudice di appello è incorso in errore nel valutare in termini di correttezza tale notifica e nel richiamare sentenze che la difesa ha ritenuto non pertinenti, circa la notifica del decreto di citazione per il giudizio per mezzo dell'ufficiale giudiziario, e non per mezzo dell'impiegato delle poste. Per la difesa, la notifica del decreto di citazione in giudizio avrebbe dovuto essere effettuata con i mezzi ordinari, a norma dell'art. 170, comma 3, cod. proc. pen., e non a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Pertanto, poiché Argentini non ha ricevuto la notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, si è determinata la nullità di tutti gli atti successivi, del primo e del secondo grado di giudizio. Peraltro, il plico postale diretto all'imputato era stato indirizzato alla località di Meltina, dove l'imputato non è stato reperito, comprensibilmente, posto che aveva eletto domicilio in un luogo diverso, [OSCURATO:PERSONA] n. 49 di Merano. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza delle norme processuali in relazione agli artt. 420-quater, 604, comma 5-bis, cod. proc. pen. e 6 CEDU. La difesa richiama la sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 23948 del 2020, in tema di conoscenza del processo, affermando che essa è stata travisata dall'impugnata sentenza della Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano. 3.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 707, cod. pen. e vizi di motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza del reato contestato per il possesso di sette cacciaviti. 3.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 4, legge n. 110 del 1975, e vizi di motivazione in ordine al reato di porto dei predetti cacciaviti e di due taglierini fuori dell'abitazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le censure riguardanti il mancato accoglimento dell'eccezione di nullità della citazione dell'imputato per il giudizio di primo grado sono fondate. È opportuno richiamare i principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza di legittimità. 1.1. È stato chiarito che la notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita presso il difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., anziché presso il domicilio eletto dall'imputato, determina, ai sensi dell'art. 179 comma 1, cod. proc. pen., una nullità assoluta ed insanabile, che può essere dedotta per la prima volta anche in sede di legittimità (Sez. 6, n. 8048 del 31/01/2019, Rv. 275425 - 01; in motivazione, la Corte ha precisato che, nel caso in cui l'imputato sia assistito d'ufficio, non può neppure presumersi che egli abbia avuto conoscenza del procedimento in virtù del rapporto fiduciario che lo lega al difensore, come invece affermato nel diverso caso in cui la notifica sia stata effettuata presso il difensore di fiducia). 1.2. È stato spiegato, inoltre, che è affetta da nullità assoluta la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui, accertata dall'addetto al servizio postale l'irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto, non si sia attivata la notifica con le modalità ordinarie ai sensi dell'art. 170, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 57801 del 29/11/2018, Rv. 274892 - 01; fattispecie in tema di notifica del decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di primo grado).2. In applicazione dei suddetti principi al caso in esame, deve affermarsi che il giudice di appello avrebbe dovuto riconoscere la nullità della notifica della citazione dell'imputato per il giudizio di primo grado per ragioni concorrenti, riguardanti la mancata applicazione dell'art. 170, comma 3, cod. proc. pen. e l'erroneità dell'indirizzo verso il quale era stato compiuto il tentativo di notifica. Dagli atti emerge, infatti, che il tentativo di notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado nei confronti dell'imputato - sempre assistito da un difensore di ufficio - venne compiuto, a mezzo di spedizione con raccomandata, ad un indirizzo che non era quello del domicilio eletto dallo stesso imputato, il quale risultò quindi irreperibile. A tale tentativo, peraltro, non seguì un rinnovo da parte dell'ufficiale giudiziario come previsto dall'art. 170, comma 3, cod. proc. pen., ma la notifica del decreto di citazione mediante consegna al difensore nominato di ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. 3. In tale situazione, deve rilevarsi la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, in quanto eseguita, per l'imputato, mediante consegna al difensore di ufficio, in un caso in cui non sussistevano le condizioni per far ritenere che la notifica nel domicilio eletto dall'imputato fosse divenuta impossibile. Deve rilevarsi, inoltre, la nullità derivata di tutti gli atti successivi. 4. Per le ragioni esposte, devono essere annullate, con rinvio, sia la sentenza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, il 24 settembre 2020, sia quella pronunciata dal Tribunale di Bolzano in data 3 ottobre 2019. Tutte le altre censure sono conseguentemente assorbite. In linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità per l'ipotesi di accoglimento di ricorso immediato per cassazione avverso sentenza affetta da vizio che ne avrebbe comportato, in sede di appello, l'annullamento (Sez. 2, n. 21692 del 05/04/2019, Rv. 275820 - 01), il rinvio va disposto il rinvio al giudice di primo grado e, quindi, al Tribunale di Bolzano. P.Q.M. e -E NA Annulla lordinanzal impugnata nonché quella pronunciata dal Tribunale di no in data 3 ottobre 2019 e rinvia per il g
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