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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 dicembre 1970

Cassazione n. 43957/2023

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seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/12/1970 avverso la sentenza del 06/12/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il ricorso è inammissibile perché, anche a tacere della genericità dell'unico motivo dedotto, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, esso è direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23/06/2017, n. 103, il che impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura c.d. de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore IlPé dn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/12/1970 avverso la sentenza del 06/12/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il ricorso è inammissibile perché, anche a tacere della genericità dell'unico motivo dedotto, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, esso è direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23/06/2017, n. 103, il che impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura c.d. de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore IlPé dn
Sentenza Cassazione n. 43957/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris