CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13447/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2024 del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il motivo di ricorso; rilevato che: la doglianza dell'imputato, attinente alla legittimità dell'ordinanza emessa dal Sindaco del Comune di Pistoia per ragioni di igiene il 4 maggio 2022, è stata già oggetto di esame da parte del giudice di merito; in particolare, il Tribunale di Pistoia, nel soffermarsi sul profilo dedotto, ha ritenuto la legittimità del provvedimento amministrativo, nei limiti della competenza spettante, sul punto, al giudice penale che non è dotato di una specifica competenza a sindacare la fondatezza delle motivazioni poste a presupposto dell'ordinanza contingibile e urgente; il profilo dell'esistenza e della effettività della motivazione dell'ordinanza è stato congruamente esaminato dal Tribunale di Pistoia e nel ricorso introduttivo il ricorrente reitera censure di merito non suscettibili di essere esaminate in questa sede; in tal senso vanno intese le critiche riferite alla legittimità del provvedimento amministrativo sulla scorta dell'art. 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E; ritenuto che: il sindacato che il giudice penale è abilitato a compiere in ordine al provvedimento amministrativo presupposto della contravvenzione di cui all'art.650 cod. pen. è limitato ai tre profili tradizionali della violazione di legge, dell'eccesso di potere e dell'incompetenza, con la conseguenza che, ove venga rilevato il difetto del presupposto della legittimità sotto uno di tali profili, l'inosservanza del provvedimento amministrativo non integra il reato contestato ( (Sez. 1, n. 13314 del 28/03/2006, P.g. in proc. hado, Rv. 234074 - 01); nel caso di specie, il giudice si è, sostanzialmente, attenuto a tale principio né, il ricorrente, ha indicato quale specifico vizio affliggerebbe l'ordinanza sindacale al punto da giustificarne la disapplicazione nel procedimento penale, essendosi limitato a dedurre, genericamente, l'illegittimità dell'ordinanza senza specificare in quale dei vizi rilevabili dal Tribunale tale «illegittimità» si sarebbe sostanziata; considerato che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.