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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20872/2024

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eguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 27429/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro S.G. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sportiva dilettantistica –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d e l Piemonten. 603/22/ 20 1 6, depositata il

5. 05 .201 6 .

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del27 marzo 2024 . [OSCURATO:PERSONA] -La CTP di Alessandria rigettava i ricorsi riuniti proposti dalla S.G. [OSCURATO:PERSONA] sportiva dilettantistica avverso distinti avvisi di accertamento, per IVA e altro , in relazione a gli anni d’imposta dal 200 7 al 2010 , in relazione all’irregolare detrazione Oggetto: Tributi forfetariadell’IVA, effettuata nella misura del 50%, come previsto nel caso di prestazioni di pubblicità, anziché nella misura del 10%, come stabilitoper le sponsorizzazioni; -con la sentenza in epigrafe indicata, l a CT R del Piemonte acco glieva parzialmente l’appello proposto dalla contribuente osservando, per quanto qui rilevae in sintesi, che : -ai fini fiscali e, in generale, la prestazione ha natura pubblicitaria, se il rapporto con l’evento sportivo è casuale, mentre si configura come sponsorizzazione, quanto il rapporto è di tipo continuativo; - l’art. 1, comma 470, della l. n. 311 del 2004 stabilisce che, per le associazioni sportive dilettantistiche che utilizzano impianti sportivi con una capienza massima di 3000 posti, la pubblicità va sempre considerata occasionale rispetto all’evento sportivo e, quindi, l’IVA ammessa in detrazione è pari al 50% di quella indicata in fattura; -in considerazione delle disposizioni contrattuali riportate negli avvisi di accertamento, delle argomentazioni e delle prove indiziarie esposte dalla contribuente, l’IVA andava così rideterminata; “nella misura del 50% per ogni anno d’imposta di cui trattasi l’importo dell’IVA contestata in detrazione al 10% e nella misura del 50% per ogni anno d’imposta di cui trattasi dell’importo dell’IVA contestata in detrazione al 50%, come segue:….”; -l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato acinque motivi; -la contribuent e rimaneva intimata . [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o di ricorso , la ricorrent e deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 113 cod. proc. civ.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR rideterminato le imposte dovute dall’ASD secondo equità, al di fuori dei casi stabiliti dalla legge;-con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR motivato in modo illogico e apparente, senza spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto di accogliere parzialmente l’appello della contribuente e di ridurre in via equitativa le imposte dovute dall’associazione appellante; - con il terzo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 470, della l. n. 311 del 2004, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR applicato una disposizione (l’art. 1, comma 470, della l. n. 311 del 2004 - legge finanziaria del 2005), successivamente integrata dalla disposizione di interpretazione autentica di cui al comma 128 dell’art. unico della legge finanziaria 2006, che riguardava l’imposta sulla pubblicità e non l’IVA; -con il quarto motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per vizio di ultrapetizione, avendo la CTR annullato gli atti impugnati anche con riferimento alle sanzioni, sebbene i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni non fossero oggetto di impugnazione, in quanto gli avvisi di accertamento riguardavano solo l’IVA, essendo stato specificato che per le sanzioni sarebbero stati emessi distinti atti di contestazione, come è poi avvenuto, non essendo stati peraltro tali atti nemmeno impugnati dalla contribuente; -con il quinto motivo, denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per vizio di ultrapetizione,ravvisabile anche laddove si ritenga che l’annullamento avesse riguardato gli avvisi di accertamento nella parte in cui riservavano a successivi atti di contestazione l’irrogazione delle sanzioni, in quanto la contribuente non aveva impugnato tale parte;-preliminarmente occorre rilevare che il ricorso è inammissibile; - dalla relata di notificazione risulta che l’Avvocatura dello Stato ha notificato l’atto a mezzo posta, ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., alla contribuente, presso il suo domicilio fiscale, e presso il domicilio del suo procuratore, Rag. [OSCURATO:PERSONA]; dalla relata risulta anche il numero delle raccomandate e la data di spedizione del 29.11.2016; - dagli atti di causa , tuttavia, non risultano allegati all'originale del ricorso in cassazione proposto dall'Agenzia delle entrate, gli avvisi di ricevimento delle raccomandate di cui alla relata di notificazione apposta al ricorso; - anche dalle ricerche effettuate dalla cancelleria al S.I.C. non risulta depositato alcun avviso di ricevimento riguardante il presente ricorso; -secondo i principi affermati da questa Corte, ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149, ultimo comma, cod. proc. civ.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (ex multis, Cass. n. 20778 del 21/07/2021); - in conclusione, non rivenendosi agli atti alcun avviso di ricevimento che attesti la consegna del plico al destinatario, la notifica del ricorso in cassazione proposto dall'Agenzia delle entrate è inesistente, con conseguente inammissibilità del ricorso; - n on si provvede in ordine alle spese di giudizio, non essendosi instaurato alcun rapporto processuale nei confronti dell’Associazione contribuente.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 27429/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro S.G. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sportiva dilettantistica –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d e l Piemonten. 603/22/ 20 1 6, depositata il 5. 05 .201 6 . Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del27 marzo 2024 . [OSCURATO:PERSONA] -La CTP di Alessandria rigettava i ricorsi riuniti proposti dalla S.G. [OSCURATO:PERSONA] sportiva dilettantistica avverso distinti avvisi di accertamento, per IVA e altro , in relazione a gli anni d’imposta dal 200 7 al 2010 , in relazione all’irregolare detrazione Oggetto: Tributi forfetariadell’IVA, effettuata nella misura del 50%, come previsto nel caso di prestazioni di pubblicità, anziché nella misura del 10%, come stabilitoper le sponsorizzazioni; -con la sentenza in epigrafe indicata, l a CT R del Piemonte acco glieva parzialmente l’appello proposto dalla contribuente osservando, per quanto qui rilevae in sintesi, che : -ai fini fiscali e, in generale, la prestazione ha natura pubblicitaria, se il rapporto con l’evento sportivo è casuale, mentre si configura come sponsorizzazione, quanto il rapporto è di tipo continuativo; - l’art. 1, comma 470, della l. n. 311 del 2004 stabilisce che, per le associazioni sportive dilettantistiche che utilizzano impianti sportivi con una capienza massima di 3000 posti, la pubblicità va sempre considerata occasionale rispetto all’evento sportivo e, quindi, l’IVA ammessa in detrazione è pari al 50% di quella indicata in fattura; -in considerazione delle disposizioni contrattuali riportate negli avvisi di accertamento, delle argomentazioni e delle prove indiziarie esposte dalla contribuente, l’IVA andava così rideterminata; “nella misura del 50% per ogni anno d’imposta di cui trattasi l’importo dell’IVA contestata in detrazione al 10% e nella misura del 50% per ogni anno d’imposta di cui trattasi dell’importo dell’IVA contestata in detrazione al 50%, come segue:….”; -l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato acinque motivi; -la contribuent e rimaneva intimata . [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o di ricorso , la ricorrent e deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 113 cod. proc. civ.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR rideterminato le imposte dovute dall’ASD secondo equità, al di fuori dei casi stabiliti dalla legge;-con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR motivato in modo illogico e apparente, senza spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto di accogliere parzialmente l’appello della contribuente e di ridurre in via equitativa le imposte dovute dall’associazione appellante; - con il terzo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 470, della l. n. 311 del 2004, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR applicato una disposizione (l’art. 1, comma 470, della l. n. 311 del 2004 - legge finanziaria del 2005), successivamente integrata dalla disposizione di interpretazione autentica di cui al comma 128 dell’art. unico della legge finanziaria 2006, che riguardava l’imposta sulla pubblicità e non l’IVA; -con il quarto motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per vizio di ultrapetizione, avendo la CTR annullato gli atti impugnati anche con riferimento alle sanzioni, sebbene i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni non fossero oggetto di impugnazione, in quanto gli avvisi di accertamento riguardavano solo l’IVA, essendo stato specificato che per le sanzioni sarebbero stati emessi distinti atti di contestazione, come è poi avvenuto, non essendo stati peraltro tali atti nemmeno impugnati dalla contribuente; -con il quinto motivo, denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per vizio di ultrapetizione,ravvisabile anche laddove si ritenga che l’annullamento avesse riguardato gli avvisi di accertamento nella parte in cui riservavano a successivi atti di contestazione l’irrogazione delle sanzioni, in quanto la contribuente non aveva impugnato tale parte;-preliminarmente occorre rilevare che il ricorso è inammissibile; - dalla relata di notificazione risulta che l’Avvocatura dello Stato ha notificato l’atto a mezzo posta, ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., alla contribuente, presso il suo domicilio fiscale, e presso il domicilio del suo procuratore, Rag. [OSCURATO:PERSONA]; dalla relata risulta anche il numero delle raccomandate e la data di spedizione del 29.11.2016; - dagli atti di causa , tuttavia, non risultano allegati all'originale del ricorso in cassazione proposto dall'Agenzia delle entrate, gli avvisi di ricevimento delle raccomandate di cui alla relata di notificazione apposta al ricorso; - anche dalle ricerche effettuate dalla cancelleria al S.I.C. non risulta depositato alcun avviso di ricevimento riguardante il presente ricorso; -secondo i principi affermati da questa Corte, ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149, ultimo comma, cod. proc. civ.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (ex multis, Cass. n. 20778 del 21/07/2021); - in conclusione, non rivenendosi agli atti alcun avviso di ricevimento che attesti la consegna del plico al destinatario, la notifica del ricorso in cassazione proposto dall'Agenzia delle entrate è inesistente, con conseguente inammissibilità del ricorso; - n on si provvede in ordine alle spese di giudizio, non essendosi instaurato alcun rapporto processuale nei confronti dell’Associazione contribuente. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]
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