CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 46683/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 03/06/2022 del tribunale di Benevento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Orsi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale del riesame di Benevento adito ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento di sequestro preventivo in relazione al reato ex art. 11 Dlgs. 74/2000 emesso dal Gip del tribunale di Benevento, su beni nella disponibilità dell'istante, confermava il sequestro. 2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] mediante i propri difensori, attraverso due motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo deducono il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. con riguardo al fumus commissi delicti. Il tribunale avrebbe redatto una motivazione inesistente. Nulla avrebbe rilevato sull'atto di cessione del credito del 10 febbraio 2015 contestato dalla difesa nella sua efficacia, né avrebbe tenuto conto della circostanza per cui il predetto atto di cessione del credito a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. del gruppo Malgieri risalirebbe al 10 febbraio 2015, mentre il Gambuti fu assunto alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. del gruppo Malgieri in data 5 agosto 2015, quindi successivamente. Né farebbe riferimento al ruolo e conoscenze circa la cessione delle quote societarie dal Malgieri alla società Bulgara in data 9.12.2016. Affermandosi così apoditticamente la sua consapevolezza del disegno criminoso. Si contesta poi l'avere fatto discendere la condotta partecipativa nel piano criminoso del Malgieri da una partecipazione del ricorrente quale procuratore all'atto di cessione del credito in favore della calcestruzzi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia in epoca successiva ai precedenti atti contestati prima citati. Con mancanza di prova della consapevolezza dell'azione criminosa in capo al ricorrente. Si aggiunge che solo successivamente alla richiesta di riesame la difesa sarebbe giunta a conoscenza della formale statuizione (allegata al ricorso), da parte della corte di appello di Napoli, della inesistenza del credito oggetto della cessione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sconfessandosi quanto sul punto, circa l'esistenza del credito, è riportato nella ordinanza impugnata. La ordinanza sarebbe altresì priva di motivazione in relazione alla contestazione difensiva circa i criteri di calcolo del profitto del reato seguiti dal Gip, ed individuato in una somma pari alla somma delle cessioni contestate. Si tratterebbe di importo abnorme stante la estraneità del ricorrente alla cessione del 10 febbraio 2015, peraltro inefficace, e stante la estraneità alla cessione di quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la cui determinazione in valore è stabilita per la difesa in base a criteri arbitrari. Da qui un importo del profitto determinato, fondato su presupposti inesistenti. 4. Con il secondo motivo deduce il difetto di motivazione in punto di valutazione del periculum in mora. Il tribunale, obliterando i rilievi difensivi, avrebbe assertivamente sostenuto l'esistenza del periculum in mora attraverso il richiamo all'ordinanza del Gip, anche essa lacunosa sul punto. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.1 due motivi proposti, siccome incentrati sulla tesi di una carenza motivazione nel provvedimento impugnato, con riferimento al fumus ed al periculum in mora, devono essere esaminati congiuntamente. Si deve premettere che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 - 01 Napoli; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Il controllo della Corte di Cassazione è dunque limitato ai soli profili della violazione di legge. La verifica in ordine alle condizioni di legittimità della misura cautelare reale è necessariamente sommaria e non comporta un accertamento sulla fondatezza della pretesa punitiva e le eventuali difformità tra fattispecie legale e caso concreto possono assumere rilievo solo se rilevabili ictu oculi (per tutte: Sez. U, n. 6 del 27/03/1992 - dep. 07/11/1992, Midolini, Rv. 191327; Sez. U, n. 7 del 23/02/2000 - dep. 04/05/2000, Mariano, Rv. 215840). La delibazione non può estendersi neppure all'elemento psicologico del reato e alla ricostruzione in concreto delle possibili e prevedibili modalità con le quali la condotta contestata si sarebbe dovuta manifestare; in altri termini, quindi, non è possibile che il controllo di cassazione si traduca in un controllo che investe, sia pure in maniera incidentale, il merito dell'impugnazione. Va aggiunto altresì che in tema di misure cautelari reali, ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto dell'istanza, ex art. 324 cod. proc. pen., è onere del soggetto legittimato allegare, a pena di inammissibilità del ricorso, la prova dell'avvenuta esecuzione del decreto di sequestro ed altresì indicare i beni di cui si chiede la restituzione, la relazione intercorrente con gli stessi, nonché se il loro sequestro sia avvenuto in via diretta o per equivalente, attesa la diversità dei presupposti applicativi dei titoli ablativi. (Sez. 3 - , n. 13283 del 25/02/2021 Cc. (dep. 09/04/2021 ) Rv. 281241 - 01 Nel caso in esame innanzitutto il ricorrente non ha assolto al predetto onere allegativo né dal provvedimento impugnato emerge l'avvenuta esecuzione del sequestro disposto. Anzi dal verbale della guardia di Finanza del maggio 2022, in atti, diretto a dare esecuzione al provvedimento di sequestro nei confronti del ricorrente, emerge l'esito negativo dell'iniziativa per assenza del denaro ricercato.Quanto al ricorso come proposto, esso non si confronta con il provvedimento impugnato che, diversamente da quanto sostenuto, ha tenuto conto della sola partecipazione del ricorrente, quale procuratore, ad un atto di cessione di credito di circa 108.000 euro, descrivendone nella sostanza una operazione di simulazione, posto che il credito sarebbe rimasto in capo alla società cedente. Nel contempo tuttavia, ha spiegato la partecipazione dell'indagato al più ampio progetto criminoso descritto nel capo di incolpazione che lo vede coinvolto in ragione della valorizzaizone del suo ruolo di uomo di fiducia del Malgieri alla luce di dati specificamente indicati in ordinanza. Cosicchè emerge una motivazione articolata in punto di ricostruzione della condotta partecipativa del ricorrente, cui quindi in ricorso si contrappone solo una critica sul profilo della articolazione argomentativa del provvedimento impugnato, come tale inammissibile in questa sede. Il tribunale ha elaborato una adeguata motivazione in tema di fumus della fattispecie ipotizzata come anche in ordine al periculum attraverso la condivisione del giudizio di spregiudicatezza degli indagati formulato dal Gip, alla luce del compendio indiziario emerso, corredato anche da intercettazioni, tale da rendere verosimile il pericolo di ulteriori atti distrattivi e da imporre l'esigenza che il reato sia portato ad ulteriori conseguenze. Consegue che le censure proposte, illustrando una inesistente carenza di motivazione paventano piuttosto, attraverso la rivendicazione di obiezioni difensive sul merito della vicenda, che non sarebbero state colte, una critica sulla linearità del percorso argomentativo che, per quanto sopra indicato in premessa, non è ammissibile in questa sede. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr