CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26656/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 5683 /20 2 3 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore e rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA].R.L. [OSCURATO:PERSONA] , cancellata dal registro delle imprese il31/10/2018 in persona del liquidatore pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente – Oggetto:estinzionedel giudizio Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l l a Campania n. 5969 / 14 / 2 0 2 2 depositata in data 07 / 09 /20 2 2 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Consideratoche: - Bonino s .r.l. in liquidazione, cancellata il 31 ottobre 2018, impugnava l’avviso di accertamento emesso nei confronti della societàper iva riferita all’ anno 2015, in forza dell’utilizzo di f atture peroperazioni soggettivamente inesistenti; - igiudici della CTP accoglievano il ricorso, ritenendo che, a fronte della mancata allegazione della segnalazione da cui era scaturito l’accertamento, la società ricorrente aveva addotto una serie di elementi indiziari che denotavano la mancata consapevolezza dell’altruicomportamento di frode al l’Amministrazione finanziaria ; l’Agenzia delle Entrate proponeva appello, allegando le predette segnalazioninei confronti delle ditte emittenti le fatture ; - laCTR rigettava l’ impugnazione ; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a tremotivi; la società resiste con proprio controricorso ; - all’adunanzacamerale del 14 settembre 2023 il Collegio rinviava anuovo ruolo per le ragioni di cui all’ordinanza depositata all’esito ditale incombente; Rilevatoe considerato che: - è in atti documentazione attestante l’intervenuta definizione della controversiaex L. 197 del 2022; - pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio, restando le spese di litea carico di chi le ha anticipate; -la dichiarazione di estinzione integrale del giudizio esime questa Corte dalriferire dei motivi di ricorso; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 -infine, in ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio2022, n. 1420)