CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 27890/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 1464/2021 in data 28/09/2021 del Tribunale di Catanzaro, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva in data 04/05/2022. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 28/09/2021, il Tribunale di Catanzaro rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Crotone in data 22/07/2021 che aveva rigettato l'istanza tesa ad ottenere la perdita di efficacia della misura cautelare in atto per decorso dei termini di cui agli artt. 303, comma 1, lett. b), n. 2 cod. proc. pen. e 304, comma 6, cod. proc. pen. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare, con formale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 303, comma 1, lett. b), n. 2 cod. proc. pen. e all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. Si evidenzia come sia stata riconosciuta la circostanza aggravante dell'art. 416 bis, sesto comma, cod. pen. sebbene la sua sussistenza non emerga dai contenuto dell'ordinanza genetica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. E che detta aggravante non sia stata contestata emerge proprio dal raffronto con il quarto comma dell'art. 416 bis cod. pen., aggravante - quest'ultima - non solo indicata nella contestazione, ma anche nella parte motiva dell'ordinanza genetica e chiaramente riportata anche nella decisione del tribunale del riesame. Conseguentemente, permanendo la misura in atto solo in relazione al capo 1), per violazione dell'art. 416 bis cod. pen., partecipe ad associazione armata (essendo state annullate le contestazioni in ordine ai residui capi 46, 48 e 49 della provvisoria incolpazione) ed essendo intervenuto decreto che dispone il giudizio in data 20/12/2018, il termine di fase della custodia cautelare risulta decorso alla data del 20/12/2020, poichè rientrante nella portata applicativa dell'art. 303, comma 1, lett. b), n. 2, cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Come evidenziato dalla Procura generale, correttamente il Tribunale ha ritenuto - guardando alla motivazione e al dispositivo della ordinanza genetica (nonché alla sua successiva conferma prima in sede di riesame e poi in sede di cassazione) - che nulla consente di affermare che in sede cautelare sia stata esclusa, come preteso dal ricorrente, la circostanza aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416 bis cod. pen. che si ripercuote sul diverso termine di fase. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda la cancelleria agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda la cancelleria agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Sentenza a motivazione semplificata Così