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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33492/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9382/2025R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](difesi nel procedimento presupposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]); –intimati – [OSCURATO:PERSONA] errore materiale ex art. 391-biscod. proc. civ. e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( difesi nel procedimento presupposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]); –intimati – per la correzione di errore materiale del l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, n. 10781/2025, pubblicata il24 aprile 20 2 5 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell'Economia e delle Finanze propon gono ricorso ai sensi dell'art. 391-biscod. proc. civ. per ottenere la correzione per errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 10781/2025, pubblicata il 24 aprile 2025, che ha ─ tra l’altro e per quanto in questa sede interessa ─ dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri medici in epigrafe indicati, difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; con l’istanza di correzione si segnala che, diversamente da quanto affermato nella parte motiva, là dove a pag. 15, par. 2, primo periodo, è scritto «Alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo», nel dispositivo: a) la condanna alla rifusione delle spese è riferita nominativamente a tutti i predetti ricorrenti tranne che alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] AssuntaScollo; b) la medesima condanna è poi riferita, dal lato attivo, alla sola Presidenza del Consiglio dei Ministri e non anche alle altre amministrazioni controricorrenti; queste ultime, pertanto, insieme con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chied ono di « correggere, nella parte dispositiva dell’ordinanza n. 10781/2025 (pag. 17), in ossequio a quanto affermato in motivazione: 1) L’elenco dei ricorrenti condannati al pagamento dele spese processuali, aggiungendovi il nome della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; 2) L’indicazione, in aggiunta alla Presidenza del Consiglio, delle altre Amministrazioni controricorrenti in favore delle quali vengono liquidate le spese del giudizio di legittimità»; gli intimati sono rimastitali; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; considerato che: il ricorso è stato proposto nel rispetto delle forme e dei termini previsti dall’art. 391-bis c.p.c. in combinato disposto con l’art. 288 c.p.c.; lo stesso risulta altresì fondato e meritevole di accoglimento; la mancata inclusione, nel dispositivo, della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] tra i ricorrenti soccombenti (difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]), per tal motivo condannati alla rifusione delle spese nei confronti delle amministrazioni controricorrenti, è da ascrivere a mero errore materiale, chiara risultando dalla motivazione la volontà del Collegio decidente di considerare anche la suddetta quale parte pienamente soccombente e come tale tenuta a sopportare, in solido con gli altri ricorrenti, l’onere della rifusione delle spese di resistenza sostenute dallecontroparti; una indicazione di segno diverso non potrebbe trarsi dal fatto che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] è stata invece espressamente esclusa dalla condanna al pagamento di ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., tale esclusione trovando in sentenza giustificazione chiaramente separata e distinta dal capo relativo alle spese; tale giustificazione, invero, è univocamente correlata al fatto che con il ricorso essa aveva dedotto un error in procedendo effettivamente nei suoi confronti sussistente (la mancata sua considerazione da parte del giudice d’appello tra i medici appellanti), sebbene non decisivo ex art. 360 - bis n. 2 c.p.c., donde l’implicita valutazione della insussistenza nei suoi confronti dei presupposti della grave e manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione tali da giustificare anche per essa la sanzione processuale; per analoghe considerazioni deve ritenersi altresì ascrivibile ad errore materiale la mancata indicazione, dal lato attivo, tra le parti aventi diritto al rimborso delle spese delle altre amministrazioni controricorrenti, sia pure con vincolo di solidarietà tra le stesse e la Presidenza del Consiglio dei ministri; deve dunque ordinarsi la correzione dei segnalati errori nei termini richiesti, come da dispositivo; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez.

U. 14/11/2024, n. 29432); P.Q.M dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 10781/2025, pubblicata il 24 aprile 2025, sia corretto nel senso che, dove è scritto, a pag. 17, primo cpv.

«[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in …», deve leggersi e intendersi « [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in solido tra di essi, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in …»; fermo il resto.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma del secondo comma, ultimo inciso, dell’art. 288 c.p.c..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9382/2025R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](difesi nel procedimento presupposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]); –intimati – [OSCURATO:PERSONA] errore materiale ex art. 391-biscod. proc. civ. e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( difesi nel procedimento presupposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]); –intimati – per la correzione di errore materiale del l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, n. 10781/2025, pubblicata il24 aprile 20 2 5 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell'Economia e delle Finanze propon gono ricorso ai sensi dell'art. 391-biscod. proc. civ. per ottenere la correzione per errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 10781/2025, pubblicata il 24 aprile 2025, che ha ─ tra l’altro e per quanto in questa sede interessa ─ dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri medici in epigrafe indicati, difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; con l’istanza di correzione si segnala che, diversamente da quanto affermato nella parte motiva, là dove a pag. 15, par. 2, primo periodo, è scritto «Alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo», nel dispositivo: a) la condanna alla rifusione delle spese è riferita nominativamente a tutti i predetti ricorrenti tranne che alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] AssuntaScollo; b) la medesima condanna è poi riferita, dal lato attivo, alla sola Presidenza del Consiglio dei Ministri e non anche alle altre amministrazioni controricorrenti; queste ultime, pertanto, insieme con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chied ono di « correggere, nella parte dispositiva dell’ordinanza n. 10781/2025 (pag. 17), in ossequio a quanto affermato in motivazione: 1) L’elenco dei ricorrenti condannati al pagamento dele spese processuali, aggiungendovi il nome della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; 2) L’indicazione, in aggiunta alla Presidenza del Consiglio, delle altre Amministrazioni controricorrenti in favore delle quali vengono liquidate le spese del giudizio di legittimità»; gli intimati sono rimastitali; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; considerato che: il ricorso è stato proposto nel rispetto delle forme e dei termini previsti dall’art. 391-bis c.p.c. in combinato disposto con l’art. 288 c.p.c.; lo stesso risulta altresì fondato e meritevole di accoglimento; la mancata inclusione, nel dispositivo, della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] tra i ricorrenti soccombenti (difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]), per tal motivo condannati alla rifusione delle spese nei confronti delle amministrazioni controricorrenti, è da ascrivere a mero errore materiale, chiara risultando dalla motivazione la volontà del Collegio decidente di considerare anche la suddetta quale parte pienamente soccombente e come tale tenuta a sopportare, in solido con gli altri ricorrenti, l’onere della rifusione delle spese di resistenza sostenute dallecontroparti; una indicazione di segno diverso non potrebbe trarsi dal fatto che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] è stata invece espressamente esclusa dalla condanna al pagamento di ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., tale esclusione trovando in sentenza giustificazione chiaramente separata e distinta dal capo relativo alle spese; tale giustificazione, invero, è univocamente correlata al fatto che con il ricorso essa aveva dedotto un error in procedendo effettivamente nei suoi confronti sussistente (la mancata sua considerazione da parte del giudice d’appello tra i medici appellanti), sebbene non decisivo ex art. 360 - bis n. 2 c.p.c., donde l’implicita valutazione della insussistenza nei suoi confronti dei presupposti della grave e manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione tali da giustificare anche per essa la sanzione processuale; per analoghe considerazioni deve ritenersi altresì ascrivibile ad errore materiale la mancata indicazione, dal lato attivo, tra le parti aventi diritto al rimborso delle spese delle altre amministrazioni controricorrenti, sia pure con vincolo di solidarietà tra le stesse e la Presidenza del Consiglio dei ministri; deve dunque ordinarsi la correzione dei segnalati errori nei termini richiesti, come da dispositivo; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. U. 14/11/2024, n. 29432); P.Q.M dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 10781/2025, pubblicata il 24 aprile 2025, sia corretto nel senso che, dove è scritto, a pag. 17, primo cpv. «[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in …», deve leggersi e intendersi « [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in solido tra di essi, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in …»; fermo il resto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma del secondo comma, ultimo inciso, dell’art. 288 c.p.c.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
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