CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29327/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli per il reato di furto aggravato. Il ricorso proposto dall'imputato consta di un unico motivo con il quale si contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. stante il potere di sorveglianza sulla res della persona offesa e l'orientamento giurisprudenziale maggioritario al momento della commissione del fatto che richiedeva, ai fini dell'integrazione dell'aggravante, che le cose sottratte facessero parte della dotazione del veicolo. L'interpretazione "estensiva" affermatasi recentemente, tesa a ricomprendere anche beni occasionalmente lasciati nel veicolo, non sarebbe applicabile retroattivamente in base ai principi espressi dalla Corte Edu in materia di irretroattività della norma penale intesa estensivamente. Il ricorso è manifestamente infondato. I giudici territoriali hanno adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante in esame in relazione a tutti i profili indicati dal ricorrente, richiamando un orientamento giurisprudenziale che, tra l'altro, non è emerso successivamente alla commissione del reato, come prospettato dall'imputato, ma era stato ripetutamente affermato anche in precedenza (tra le tante, Sez. 4, n. 21262 del 26/03/2015, Rv. 263891 - 01; Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Rv. 277119 - 01), il che rendeva pienamente prevedibile il riconoscimento della circostanza aggravante e, conseguentemente, inconferente il richiamo ai principi della Corte Edu, giacché l'art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU - non consente l'applicazione retroattiva dell'interpretazione giurisprudenziale più sfavorevole di una norma penale solo quando il risultato interpretativo non fosse ragionevolmente prevedibile al momento della commissione del fatto (Sez. 3, n. 46184 del 23/11/2021, M., Rv. 282238 - 01). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiar P.Q.M\ -1E- CANCELL Sezione \/f! 3 - AGO 2026 [OSCURATO:PERSONA]-DON:ARI° C111)17,1AR [OSCURATO:PERSONA]