CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2024
Cassazione n. 40421/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 155/RG 17660 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 per illecita detenzione di 84,93 grammi di cocaina, di 30,62 grammi di hashish e di 0,86 grammi di marjuana. Egli denuncia violazione di legge, per avere la sentenza omesso di riqualificare il fatto come ipotesi lieve, di cui al comma 5 del medesimo art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile per genericità. 2.1. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione sul punto, valorizzando non solo l'importante dato quantitativo per come risultante dalla consulenza tecnica redatta sugli otto reperti sequestrati al ricorrente, disoccupato, pari a centinaia di dosi di più tipi di sostanze stupefacenti e, soprattutto, di cocaina, ma anche la disponibilità di una considerevole somma di denaro in contanti pari a 4.000 C suddivisa in banconote di vario taglio oltre che un bilancino di precisione e la suddivisione in dosi dello stupefacente. La sentenza impugnato ha, dunque, operato una valutazione nient'affatto arbitraria ai fini della qualificazione giuridica del fatto, pienamente in linea con la giurisprudenza di legittimità, ma completa e congrua, tanto da non renderla sindacabile in questa sede, a fronte della quale il ricorso si limita ad una assertiva critica privati riferimenti giuridici e fattuali. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024 La Consigliera estensora Il