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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 39152/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 del GIP TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; iette/serfe le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 novembre 2021 il Tribunale di Rimini, su accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 18.000,00 di multa in ordine ai reati, di rilievo ex art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish (capo a) e di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish (capo b), oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in custodia cautelare, con interdizione in perpetuo dell'imputato dai pubblici uffici, altresì disponendo la confisca della somma di euro 57.515,00 quale profitto del reato e la conferma del sequestro conservativo già disposto dal G.I.P. sulle autovetture in sequestro, previa restituzione di taluna di esse - stante la ritenuta assicurazione di un valore economico delle auto sequestrate pari alla pena pecuniaria irrogata

2. Avverso tale prcouncia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza.

Con il primo ha eccepito inosservanza o erronea applicazione dell'art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, lamentando che il giudice di merito, pur trattandosi di applicazione di pena concordata tra le parti, avrebbe dovuto motivare le ragioni di ricorrenza dell'ipotesi aggravata prevista dalla suddetta norma.

Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto inosservanza o erronea applicazione degli artt. 240 cod. pen., 85-bis D.P.R. n. 309 del 1990 e 316 cod. proc. pen., oltre a manifesta illogicità della motivazione in relazione alla disposta confisca del denaro ed alla conferma del sequestro conservativo gravante sulle autovetture dell'imputato.

Non risulterebbe provato, infatti, che il denaro confiscato fosse di provenienza illecita, e non già derivante dall'espletamento dell'attività di commerciante da parte dell'imputato, e non risulterebbero sussistenti, poi, i presupposti per la conferma del sequestro conservativo sulle autovetture ancora in sequestro, atteso che il ricorrente — peraltro titolare di un'azienda commerciale — non potrebbe essere considerato soggetto insclvente, incapace di soddisfare l'obbligo di pagamento della pena pecuniaria e delle spese del procedimento.3.

Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2. In primo luogo privo di ogni fondamento è l'introduttivo motivo, con cui il ricorrente ha eccepito carenza di motivazione in ordine alla configurata ipotesi aggravata di cui all'art. 80, comma 2, del D.P.R. n. 309 del 1990.

Trattasi, infatti, di censura non deducibile, in quanto non prevista tra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103), non riguardando motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

3. Del pari manifestamente infondate sono, poi, le censure dedotte con la seconda doglianza, con cui il ricorrente ha lamentato, in primo luogo, l'illegittimità del disposto provvedimento di confisca della somma di euro 57.515,00, a suo dire non costituente profitto del reato, bensì provento dello svolgimento della sua attività di commerciante.

Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, infatti, la sentenza impugnata - sia pur per relationem, riferendosi alle argomentazioni rese nel decreto di sequestro preventivo del 30 gennaio 2020 - ha adeguatamente rappresentato, in maniera logica e congrua, nonché esente da vizio alcuno, come la somma in giudiziale sequestro, sottoposta a confisca, costituisse proprio il provento dell'attività di spaccio perpetrata da parte del ricorrente.

D'altro canto, una diversa valutazione al riguardo necessiterebbe di una indispensabile rivalutazione del fatto che, all'evidenza, risulta inammissibile e pacificamente preclusa nella presente sede di legittimità.

Palesemente infondata, infine, è anche la doglianza con cui il Raddad ha invocato l'insussistenza dei presupposti legittimanti la conferma del sequestro conservativo sulle autovetture ancora in sequestro, a garanzia del pagamento della pena pecuniaria e delle spese del procedimento.

A fronte dell'indicata censura, invero espressa in maniera generica e assertiva - solo riferendo di una potenziale capacità•di solvenza da parte del ricorrente, connessa all'esercizio di un'azienda commerciale -, si pone la congrua argomentazione con cui il giudice di merito, sia pur nei limiti di una sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc, pen., ha giustificato, in maniera logica, il mantenimento del già disposto sequestro conservativo sulle autovetture ancora in sequestro sul presupposto di garantire, in ossequio a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 262, comma 2, e 316 cod. proc. pen., il pagamento della pena pecuniaria e delle spese del procedimento.

4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 del GIP TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; iette/serfe le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 novembre 2021 il Tribunale di Rimini, su accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 18.000,00 di multa in ordine ai reati, di rilievo ex art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish (capo a) e di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish (capo b), oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in custodia cautelare, con interdizione in perpetuo dell'imputato dai pubblici uffici, altresì disponendo la confisca della somma di euro 57.515,00 quale profitto del reato e la conferma del sequestro conservativo già disposto dal G.I.P. sulle autovetture in sequestro, previa restituzione di taluna di esse - stante la ritenuta assicurazione di un valore economico delle auto sequestrate pari alla pena pecuniaria irrogata 2. Avverso tale prcouncia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza. Con il primo ha eccepito inosservanza o erronea applicazione dell'art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, lamentando che il giudice di merito, pur trattandosi di applicazione di pena concordata tra le parti, avrebbe dovuto motivare le ragioni di ricorrenza dell'ipotesi aggravata prevista dalla suddetta norma. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto inosservanza o erronea applicazione degli artt. 240 cod. pen., 85-bis D.P.R. n. 309 del 1990 e 316 cod. proc. pen., oltre a manifesta illogicità della motivazione in relazione alla disposta confisca del denaro ed alla conferma del sequestro conservativo gravante sulle autovetture dell'imputato. Non risulterebbe provato, infatti, che il denaro confiscato fosse di provenienza illecita, e non già derivante dall'espletamento dell'attività di commerciante da parte dell'imputato, e non risulterebbero sussistenti, poi, i presupposti per la conferma del sequestro conservativo sulle autovetture ancora in sequestro, atteso che il ricorrente — peraltro titolare di un'azienda commerciale — non potrebbe essere considerato soggetto insclvente, incapace di soddisfare l'obbligo di pagamento della pena pecuniaria e delle spese del procedimento.3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. In primo luogo privo di ogni fondamento è l'introduttivo motivo, con cui il ricorrente ha eccepito carenza di motivazione in ordine alla configurata ipotesi aggravata di cui all'art. 80, comma 2, del D.P.R. n. 309 del 1990. Trattasi, infatti, di censura non deducibile, in quanto non prevista tra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103), non riguardando motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3. Del pari manifestamente infondate sono, poi, le censure dedotte con la seconda doglianza, con cui il ricorrente ha lamentato, in primo luogo, l'illegittimità del disposto provvedimento di confisca della somma di euro 57.515,00, a suo dire non costituente profitto del reato, bensì provento dello svolgimento della sua attività di commerciante. Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, infatti, la sentenza impugnata - sia pur per relationem, riferendosi alle argomentazioni rese nel decreto di sequestro preventivo del 30 gennaio 2020 - ha adeguatamente rappresentato, in maniera logica e congrua, nonché esente da vizio alcuno, come la somma in giudiziale sequestro, sottoposta a confisca, costituisse proprio il provento dell'attività di spaccio perpetrata da parte del ricorrente. D'altro canto, una diversa valutazione al riguardo necessiterebbe di una indispensabile rivalutazione del fatto che, all'evidenza, risulta inammissibile e pacificamente preclusa nella presente sede di legittimità. Palesemente infondata, infine, è anche la doglianza con cui il Raddad ha invocato l'insussistenza dei presupposti legittimanti la conferma del sequestro conservativo sulle autovetture ancora in sequestro, a garanzia del pagamento della pena pecuniaria e delle spese del procedimento. A fronte dell'indicata censura, invero espressa in maniera generica e assertiva - solo riferendo di una potenziale capacità•di solvenza da parte del ricorrente, connessa all'esercizio di un'azienda commerciale -, si pone la congrua argomentazione con cui il giudice di merito, sia pur nei limiti di una sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc, pen., ha giustificato, in maniera logica, il mantenimento del già disposto sequestro conservativo sulle autovetture ancora in sequestro sul presupposto di garantire, in ossequio a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 262, comma 2, e 316 cod. proc. pen., il pagamento della pena pecuniaria e delle spese del procedimento. 4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma i
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