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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16876/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto il motivo inammissibile avendo la Corte spiegato, rispetto ad un motivo di impugnazione specificamente formulato solo con riguardo alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, le ragioni per le quali si è ritenuto di non disporre l'invocata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, tenuto conto che il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le pene sostitutive di quelle detentive brevi in assenza di specifici motivi di impugnazione in ordine alla loro mancata applicazione (Sez. 6, n. 6257 del 27/1/2016, Sapiente, Rv. 266500); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

11. dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 0 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto il motivo inammissibile avendo la Corte spiegato, rispetto ad un motivo di impugnazione specificamente formulato solo con riguardo alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, le ragioni per le quali si è ritenuto di non disporre l'invocata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, tenuto conto che il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le pene sostitutive di quelle detentive brevi in assenza di specifici motivi di impugnazione in ordine alla loro mancata applicazione (Sez. 6, n. 6257 del 27/1/2016, Sapiente, Rv. 266500); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11. dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 0 2
Sentenza Cassazione n. 16876/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris