CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2023
Cassazione n. 33112/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine ai reati di cui agli artt. 496, 497 bis cod. pen.; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la falsa applicazione dell'art. 49 comma 2 cod. pen., per non avere, la Corte territoriale, riconosciuto la sussistenza dei presupposti della grossolanità del falso, oltre ad essere pedissequamente reiterativo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato), si appalesa manifestamente infondato, atteso che la giurisprudenza di legittimità è unanime nell'affermare che "In tema di falso documentale, la punibilità è esclusa per inidoneità dell'azione solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, "ictu oculi", riconoscibile da chiunque" (Sez. 5 -, Sentenza n. 27310 del 11/02/2019, Rv. 276639); nel caso di specie, contrariamente agli assunti difensivi, la dimostrazione del mendacio è emersa con certezza solo in esito ai controlli incrociati nelle banche dati a disposizione delle Forze dell'Ordine, mentre le perplessità originariamente insorte nella dipendente dell'ufficio postale di Villaricca, da cui è scaturito l'intervento della polizia giudiziaria, non possono essere confuse con la prova dell'evidenza della falsità del documento; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]