CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 febbraio 2024
Cassazione n. 25548/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha c:oncluso per il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co.8 d.l. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Torino ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il reato di rapina impropria e lesioni. 2. La difesa dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione per violazione di legge (art.606 lett. b, c.p.p.) nonché vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione (i) dell'aggravante 'teleologica' nonché (ii) della recidiva. 3. Con memoria inviata per mail il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato per infondatezza dei motivi addotti. In relazione al primo, concernente la configurabilità dell'aggravante teleologica del reato di lesioni nel caso di rapina impropria, occorre riconoscere che non sussiste un orientamento giurisprudenziale inequivoco, visto che a (numerose) pronunce in senso affermativo, principalmente -ma non solo- di questa Sezione (ex pluris, Sez.2, n. 9865 del 22/01/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 280688 - 01; Sez. 2, n. 21458 del 05/03/2019 [OSCURATO:PERSONA]. 276543 - 01; Sez. 1, n. 21730 del 05/02/2019 [OSCURATO:PERSONA]. 27633:3 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 26435 del 31/05/2005 [OSCURATO:PERSONA]. 232004 - 01) ve ne sono alcune, anche recenti, di segno contrario. Non ignorando le articolate argomentazioni poste a base delle due pronunce citate nello stesso ricorso per cassazione (la sentenza Sez. 1, n. 33117 del 11./05/2022 [OSCURATO:PERSONA]. 283507 - 01 e la pedissequa Sez. 1, n. 37070 del 04/04/2023 [OSCURATO:PERSONA]. 285247 - 01), che rappresentano la più chiara enunciazione dell'orientamento ostativo al riconoscimento della aggravante teleologica nel caso di rapina impropria, questo Collegio osserva di contro, seguendo l'orientamento maggioritario, che la questione della duplicazione (e conseguente overcharging) del fine di conseguire il risultato del reato o l'impunità attraverso la violenza, integrante sia l'elemento psicologico del delitto di rapina impropria sia il contenuto dell'aggravante teleologica, in realtà non sussiste. Il dolo specifico della rapina impropria è circoscritto a tale fattispecie concreta, esprimendo la significanza penale della condotta al ricorrere di una precisa intenzione nell'esercizio della minaccia o della violenza. Tuttavia, quando le due autonome fattispecie di reato (rapina impropria e lesioni) non si 'compenetrano' perché la violenza ha superato la soglia delle percosse, il quid pluris di violenza ha bisogno (dal punto di vista logico) di qualcosa di più che ne 'giustifichi' il collegamento con la rapina. Questa è l'aggravante teleologica. L'intenzione rilevante nella prima figura (rapina impropria) non può essere assimilata alla ragione per cui insieme al primo reato se ne commette un secondo, quando tale ragione sia specificamente considerata dalla legge nella sua penale offensività. Tale ricostruzione pare idonea a superare la base argomentativa dell'orientamento minoritario che parla di arbitraria introduzione del concetto di 'esorbitanza' della violenza che invece deriva direttamente dal disposto dell'art.581 comma 2 c.p., e che per l'effetto esclude il legame teleologico a seconda che il quantum di violenza (sempre che superi la soglia delle percosse) preceda o segua la sottrazione del bene. 2. Infondato è anche il secondo motivo. Va considerato che la applicazione della recidiva„ come ogni altro aspetto della pena, dalla valutazione delle circostanze al loro bilanciamento, dal riconoscimento della continuazione alla commisurazione della pena, ricadono nell'ambito del dominio esclusivo del giudice di merito, la cui valutazione non può essere oggetto di scrutinio da parte di questa Corte salvo che nel caso di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione addotta. Facendo espresso riferimento ai precedenti, taluni più risalenti ma uno anche recente, tanto da giustificare la contestazione dell'infraquinquennalità, la Corte d'appello, replicando la valutazione del primo giudice ha seppur sinteticamente assolto al proprio onere motivazionale, essendo del tutto ragionevole e sufficiente l'ellittico riferimento alla pluralità di condanne omogene per indurne la manifestazione di una tendenza caratteriale, di una disponibilità o cedevolezza al delitto, tale da integrare l'aggravante contestata.3. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024 I