CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2022
Cassazione n. 42277/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con sentenza del Tribunale di Firenze emessa in data 28 febbraio 2022, l'imputato era stato condannato all'ammenda di euro 1.800,00, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, perché, senza le prescritte autorizzazioni, trasportava e smaltiva rifiuti costituiti da capi di abbigliamento. Rilevato che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite difensore, impugnazione qualificata come appello, innanzi alla Corte d'appello di Firenze — la quale ha trasmesso gli atti ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. alla Corte di cassazione — con cui lamenta vizi della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonché il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena inflittagli. Considerato preliminarmente che l'impugnazione deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto recante condanna alla sola pena dell'ammenda; che la stessa è inammissibile, essendo diretta, attraverso censure generiche, a contestare valutazioni fattuali adeguatamente motivate; che, infatti, il giudice di merito ha correttamente: rigettato la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per la gravità del fatto, da non considerare tenue anche in relazione alla quantità di rifiuti oggetto del reato; parametrato la scelta e la determinazione della pena alla tipologia dei rifiuti e alla personalità dell'imputato, non riconoscendo le circostanze attenuanti generiche per la mancanza di elementi positivi di giudizio. che tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle