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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19140/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 del Tribunale di Pisa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Pisa, con sentenza in data 23 maggio 2022, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di truffa e sostituzione di persona; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che primo motivo di ricorso, con cui si censura l'omesso proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. dell'imputato per difetto di querela, non è consentito nella misura in cui il lamentato vizio di motivazione della sentenza di applicazione della pena deve emergere dal testo della decisione, ossia quando appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede , Rv. 256359 - 0; Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011, Halluli, Rv. 250902 - 01; Sez. 6, n. 4120 del 11/01/2007, Dagmar, Rv. 236566 - 0); ipotesi che non ricorre nella specie, poiché dalla stessa descrizione del fatto emergono circostanze di tempo e di luogo che, unitamente all'età avanzata della vittima, depongono per l'approfittamento delle condizioni di minorata difesa della persona offesa, il che rende procedibile d'ufficio il reato di truffa; allo stesso modo, il lamentato difetto di motivazione in ordine alla richiesta continuazione con altra sentenza irrevocabile costituisce censura che si pone al di fuori del perimetro dell'accordo, che avrebbe determinato una differente richiesta in punto di pena, non trova riscontro nel tenore del verbale d'udienza e dell'allegata richiesta delle parti, né può dirsi sufficiente per dimostrare che la richiesta fosse ancorata al riconoscimento della continuazione esterna (senza considerare che la censura non è autosufficiente, non avendo allegato la parte la sentenza irrevocabile pronunciata nei confronti dell'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 del Tribunale di Pisa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Pisa, con sentenza in data 23 maggio 2022, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di truffa e sostituzione di persona; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che primo motivo di ricorso, con cui si censura l'omesso proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. dell'imputato per difetto di querela, non è consentito nella misura in cui il lamentato vizio di motivazione della sentenza di applicazione della pena deve emergere dal testo della decisione, ossia quando appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede , Rv. 256359 - 0; Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011, Halluli, Rv. 250902 - 01; Sez. 6, n. 4120 del 11/01/2007, Dagmar, Rv. 236566 - 0); ipotesi che non ricorre nella specie, poiché dalla stessa descrizione del fatto emergono circostanze di tempo e di luogo che, unitamente all'età avanzata della vittima, depongono per l'approfittamento delle condizioni di minorata difesa della persona offesa, il che rende procedibile d'ufficio il reato di truffa; allo stesso modo, il lamentato difetto di motivazione in ordine alla richiesta continuazione con altra sentenza irrevocabile costituisce censura che si pone al di fuori del perimetro dell'accordo, che avrebbe determinato una differente richiesta in punto di pena, non trova riscontro nel tenore del verbale d'udienza e dell'allegata richiesta delle parti, né può dirsi sufficiente per dimostrare che la richiesta fosse ancorata al riconoscimento della continuazione esterna (senza considerare che la censura non è autosufficiente, non avendo allegato la parte la sentenza irrevocabile pronunciata nei confronti dell'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
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