CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 marzo 2022
Cassazione n. 12181/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 326312017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] & C. elettivamente domiciliata in Roma, via A. Vessella, 30, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n. 3758/16, depositata il 23/06/2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L'Agenzia delle Entrate ricorre con tre motivi contro la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., che resiste con controricorso, avverso la sentenza con la quale la C.t.r. della Lombardia ha dichiarato inammissibile l'appello dalla medesima proposto contro la decisione della C.t.p. di Milano che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento con il quale era stata rilevato un maggior reddito, imputatole per trasparenza nella qualità di detentrice della quota, pari al 40%, della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] particolare, la C.t.r. ha ritenuto inammissibile l'appello per mancata specificità dei motivi in quanto l'Agenzia delle Entrate si era limitata ad indicare, senza allegare il relativo atto, di aver proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della C.t.r. Lombardia in relazione all'avviso di accertamento prodromico emesso a carico della società partecipata e senza enunciare le ragioni dell'impugnazione. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denunzia, in relazione all'art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 53 d.lgs. 31/dicembre/1992 n. 546 e dell'art.342 cod. proc. civ., per avere erroneamente dichiarato inammissibile l'appello in quanto red<in maniera non conforme ai principi di specificità. In particolare, la ricorrente censura la sentenza impugnata evidenziando che la C.t.p. aveva annullato l'avviso di accertamentoin ragione dell'annullamento dell'avviso di accertamento prodromico senza pronunciarsi sui motivi di ricorso; che la riforma della detta sentenza era stata richiesta in quanto errata poiché fondata su un accertamento giudiziale, relativo all'atto presupposto, non definitivo stante la proposizione di ricorso per cassazione; che, pertanto, l'appello doveva ritenersi sufficientemente specifico. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione degli artt.2697 e 2698 cod. civ. per aver ritenuto che non fosse stato documentato il ricorso per Cassazione avverso l'avviso di accertamento presupposto, sebbene sia onere della parte che eccepisce il giudicato esterno fornire la prova della relativa formazione. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia in relazione all'art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. in quanto la pendenza in cassazione del giudizio non era contestata. 4 In via preliminare va rilevato di ufficio il difetto di litisconsorzio necessario tra tutti i soci della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., partecipata dalla odierna ricorrente, nonché tra tutti i soci di quest'ultima. 4.1 L'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all'art. 5 del d.P.R. 22/dicembre/1986, n. 917 e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci e impone che siano tutti parte dello stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; da ciò consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992 e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni 3 ft stato e grado del procedimento, anche di ufficio, salvo che i soci prospettino questioni personali come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento o la ripartizione del reddito tra i soci (Cass. Sez. U, 04/06/2008, n. 14815; Cass.„ 11/6/2018, n. 15116). 4.2. Deve, altresì, darsi atto della pendenza in Cassazione del ricorso (RG 23254/2014) proposto dalla partecipata [OSCURATO:PERSONA] di Ing. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], deciso contestualmente nei medesimi termini. 5. In conclusione, deve cassarsi la decisione impugnata, con rinvio alla C.t.p. di Milano che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Dichiara la nullità del giudizio e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata; rimette gli atti alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudiz