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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 marzo 2023

Cassazione n. 19866/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 28 marzo 2023 emessa dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria austriaca in esecuzione di un mandato di arresto europeo processuale emesso in data 31 marzo 2023 per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla tratta di esseri umani e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina commessi in Nikitsch e altri luoghi in data 23 agosto 2022.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso tale sentenza nell'interesse del Babasa e ne chiede l'annullamento, proponendo un unico motivo di ricorso.

Il difensore deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 6 della legge 22 aprile 2005, n. 69.

Rileva il difensore che le informazioni pervenute dall'autorità giudiziaria richiedente, assai stringate ed ermetiche, solo apparentemente soddisfano i requisiti di cui all'art. 6., lett. a) ed e), della legge n. 69 del 2005.

La sentenza impugnata, inoltre, afferma che vi sarebbe la certezza dell'identificazione del Barbasa in ragione dei riscontri A.f.i.s. e del S.i.r.e.n.e., ma, ad avviso del ricorrente, sarebbe stata la stessa autorità giudiziaria austriaca a precisare nel mandato di arresto europeo di non aver allegato gli elementi per la compiuta identificazione.

La confusa descrizione del fatto nell'informativa resa dall'autorità giudiziaria richiedente, inoltre, in violazione dell'art. 6, lett. c), della legge n. 69 del 2005, non consentirebbe di comprendere se il Babasa abbia commesso le condotte descritte solo genericamente e in forma alternativa.

Rileva, inoltre, il difensore che nel mandato di arresto europeo, in violazione dell'art. 6, lett. f), della legge n. 69 del 2005, sarebbe assente l'indicazione della pena minima per i reati per i quali vi è stata richiesta di consegna. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge.

2. Con un motivo unitario di ricorso il difensore censura il vizio di motivazione della sentenza impugnata e la violazione di legge in relazione all'articolo 6 della legge n. 69 del 2005.

3. Inammissibili sono, invero, le censure formulata dal ricorrente relativamente al vizio di motivazione della decisione impugnata.

L'art. 18 del d.

Igs. 2 febbraio 2021, n. 10 ha, infatti, modificato l'art. 22 della legge n. 69 del 2005, ammettendo il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla corte di appello sulla richiesta di consegna nella disciplina del mandato di arresto europeo solo «per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale».

La formulazione attuale del primo comma dell'art. 22 della legge n. 69 del 2005, pertanto, non solo ha limitato la cognizione Corte di cassazione ai soli vizi di legittimità, escludendo i vizi di motivazione, ma ha anche soppresso il sindacato «anche nel merito» che spettava alla Corte di legittimità nella disciplina previgente (ex plurimis: Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, Gheorge, Rv. 282911-01: Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, Huzu, Rv. 282260 - 01).

Nella disciplina vigente, dunque, assumono rilevo solo quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Quanto all'identificazione del ricorrente, peraltro, la Corte di Appello, con motivazione effettiva e non certo illogica, ha rilevato che il Babasa è il soggetto nei cui confronti sono state svolte le indagini in Austria, in quanto la sua compiuta identificazione è stata operata tramite fotosegnalamento e riscontro AFIS, nonché attraverso la comparazione positiva tra la foto inviata dalla Divisione S.I.R.E.N.E. e quelle estrapolata dai terminali del sistema S.S.A.

Correttamente la Corte di appello ha, inoltre, rilevato come non sia compito dell'autorità giudiziaria italiana stabilire se il Babasa sia mai stato in Austria e che, comunque, la persona richiesta in consegna avrebbe potuto porre in essere le condotte contestate anche al di fuori del territorio austriaco, concorrendo con soggetti presenti in tale Stato.

4. Manifestamente infondata è, inoltre, la censura relativa alla dedotta violazione di legge in ordine alla carente indicazione della pena minima per i reati per i quali vi è stata richiesta di consegna.

Secondo il costante orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità, infatti, ai, fini della valutazione della completezza delle informazioni contenute nel mandato di arresto europeo processuale relativamente all'indicazione della pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione (art. 6, comma 1, lett. f), della legge n. 69 del 2005), deve aversi riguardo non alla pena minima, bensì solo all'indicazione della pena detentiva edittale massima, l'unica rilevante ai fini della decisione sulla consegna, sia nella decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, che nella su citata legge di attuazione nell'ordinamento italiano (ex plurimis: Sez. 6, n. 30006 del 26/10/2020, Donati, Rv. 279782; Sez. 6, n. 49612 del 11/12/2015, Posea, non massimata sul punto; Sez. 6, n. 45364 del 01/12/2011, Piatek, Rv. 251187).La previsione nella versione italiana del testo della decisione quadro del requisito della indicazione della «pena minima e massima» stabilita dalla legge dello Stato di emissione è, infatti, frutto di una non appropriata traduzione del testo originario in lingua inglese e francese, che si riferisce alla «scala di pene» (rispettivamente «scale of penalties» e «echelle de peines»), per riferirsi alle varie gradazioni di pena previste per il reato oggetto di consegna (per la presenza di circostanze aggravanti, ad esempio), in quanto unicamente la pena detentiva edittale massima rileva ai fini della consegna, sia nella decisione quadro, che nella legge italiana attuativa (Sez. 6, n. 45364 del 01/12/2011, Piatek, Rv. 251187).

5. Manifestamente infondata è, inoltre, la censura relativa alla contestazione alternativa del fatto operata nel mandato di arresto europeo, in quanto, essendo le fattispecie di reato indicate contigue, non determina alcuna incertezza sulle accuse per le quali la consegna è richiesta.

6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata invia equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli ade

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 28 marzo 2023 emessa dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria austriaca in esecuzione di un mandato di arresto europeo processuale emesso in data 31 marzo 2023 per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla tratta di esseri umani e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina commessi in Nikitsch e altri luoghi in data 23 agosto 2022. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso tale sentenza nell'interesse del Babasa e ne chiede l'annullamento, proponendo un unico motivo di ricorso. Il difensore deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 6 della legge 22 aprile 2005, n. 69. Rileva il difensore che le informazioni pervenute dall'autorità giudiziaria richiedente, assai stringate ed ermetiche, solo apparentemente soddisfano i requisiti di cui all'art. 6., lett. a) ed e), della legge n. 69 del 2005. La sentenza impugnata, inoltre, afferma che vi sarebbe la certezza dell'identificazione del Barbasa in ragione dei riscontri A.f.i.s. e del S.i.r.e.n.e., ma, ad avviso del ricorrente, sarebbe stata la stessa autorità giudiziaria austriaca a precisare nel mandato di arresto europeo di non aver allegato gli elementi per la compiuta identificazione. La confusa descrizione del fatto nell'informativa resa dall'autorità giudiziaria richiedente, inoltre, in violazione dell'art. 6, lett. c), della legge n. 69 del 2005, non consentirebbe di comprendere se il Babasa abbia commesso le condotte descritte solo genericamente e in forma alternativa. Rileva, inoltre, il difensore che nel mandato di arresto europeo, in violazione dell'art. 6, lett. f), della legge n. 69 del 2005, sarebbe assente l'indicazione della pena minima per i reati per i quali vi è stata richiesta di consegna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Con un motivo unitario di ricorso il difensore censura il vizio di motivazione della sentenza impugnata e la violazione di legge in relazione all'articolo 6 della legge n. 69 del 2005. 3. Inammissibili sono, invero, le censure formulata dal ricorrente relativamente al vizio di motivazione della decisione impugnata. L'art. 18 del d. Igs. 2 febbraio 2021, n. 10 ha, infatti, modificato l'art. 22 della legge n. 69 del 2005, ammettendo il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla corte di appello sulla richiesta di consegna nella disciplina del mandato di arresto europeo solo «per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale». La formulazione attuale del primo comma dell'art. 22 della legge n. 69 del 2005, pertanto, non solo ha limitato la cognizione Corte di cassazione ai soli vizi di legittimità, escludendo i vizi di motivazione, ma ha anche soppresso il sindacato «anche nel merito» che spettava alla Corte di legittimità nella disciplina previgente (ex plurimis: Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, Gheorge, Rv. 282911-01: Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, Huzu, Rv. 282260 - 01). Nella disciplina vigente, dunque, assumono rilevo solo quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Quanto all'identificazione del ricorrente, peraltro, la Corte di Appello, con motivazione effettiva e non certo illogica, ha rilevato che il Babasa è il soggetto nei cui confronti sono state svolte le indagini in Austria, in quanto la sua compiuta identificazione è stata operata tramite fotosegnalamento e riscontro AFIS, nonché attraverso la comparazione positiva tra la foto inviata dalla Divisione S.I.R.E.N.E. e quelle estrapolata dai terminali del sistema S.S.A. Correttamente la Corte di appello ha, inoltre, rilevato come non sia compito dell'autorità giudiziaria italiana stabilire se il Babasa sia mai stato in Austria e che, comunque, la persona richiesta in consegna avrebbe potuto porre in essere le condotte contestate anche al di fuori del territorio austriaco, concorrendo con soggetti presenti in tale Stato. 4. Manifestamente infondata è, inoltre, la censura relativa alla dedotta violazione di legge in ordine alla carente indicazione della pena minima per i reati per i quali vi è stata richiesta di consegna. Secondo il costante orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità, infatti, ai, fini della valutazione della completezza delle informazioni contenute nel mandato di arresto europeo processuale relativamente all'indicazione della pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione (art. 6, comma 1, lett. f), della legge n. 69 del 2005), deve aversi riguardo non alla pena minima, bensì solo all'indicazione della pena detentiva edittale massima, l'unica rilevante ai fini della decisione sulla consegna, sia nella decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, che nella su citata legge di attuazione nell'ordinamento italiano (ex plurimis: Sez. 6, n. 30006 del 26/10/2020, Donati, Rv. 279782; Sez. 6, n. 49612 del 11/12/2015, Posea, non massimata sul punto; Sez. 6, n. 45364 del 01/12/2011, Piatek, Rv. 251187).La previsione nella versione italiana del testo della decisione quadro del requisito della indicazione della «pena minima e massima» stabilita dalla legge dello Stato di emissione è, infatti, frutto di una non appropriata traduzione del testo originario in lingua inglese e francese, che si riferisce alla «scala di pene» (rispettivamente «scale of penalties» e «echelle de peines»), per riferirsi alle varie gradazioni di pena previste per il reato oggetto di consegna (per la presenza di circostanze aggravanti, ad esempio), in quanto unicamente la pena detentiva edittale massima rileva ai fini della consegna, sia nella decisione quadro, che nella legge italiana attuativa (Sez. 6, n. 45364 del 01/12/2011, Piatek, Rv. 251187). 5. Manifestamente infondata è, inoltre, la censura relativa alla contestazione alternativa del fatto operata nel mandato di arresto europeo, in quanto, essendo le fattispecie di reato indicate contigue, non determina alcuna incertezza sulle accuse per le quali la consegna è richiesta. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata invia equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli ade
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