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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 11048/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26699-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Oggetto REVOCAZIONE R.G.N. 26699/2022 Cron.

Rep.

Ud. 11/10/2023 CC avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 13646/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/04/2022 R.G.N. 25603/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA]

1. La parte ricorrente, in epigrafe indicata, propone ricorso per revocazione dell’ordinanza n. 13646 del 2022 con la quale, questa Corte, ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, il primo motivo di ricorso, incentrato sulla sussistenza del giudicato alla stregua del quale l’attuale ricorrente pretendeva fondare il diritto ad agire in via esecutiva;

2. l’INPS ha resistito con controricorso;

3. l’Ufficio del Pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte;

4. il ricorso per revocazione è inammissibile perché, dietro la parvenza dell'allegazione di un errore di fatto rilevabile ictu oculi e in maniera incontrovertibile alla luce delle risultanze di causa, censura, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, 3 n. 4 c.p.c., l'interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un'esatta percezione dei fatti, ha dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, corollario di quello di specificità sancito dall'art. 366, comma 1, n. 6 del codice di rito (v., fra tante, Cass. n. 29750 del 2022 che si ha per interamente richiamata);

5. la doglianza, come formulata, non denuncia un errore di fatto suscettibile di determinare la revocazione e sconfina nell'ambito degli errori di diritto che, a questa Corte, è precluso sindacare nel giudizio di cui all'art. 391-bis cod. proc. civ.;

6. invero, il dedotto profilo di censura, dietro lo schermo dell'errore revocatorio, sottende una critica all'interpretazione che questa Corte ha dato del principio di autosufficienza del ricorso e non può, dunque, trovare ingresso in questa sede, deputata a porre rimedio ai soli errori di fatto;

7. non si denuncia, pertanto, un preteso errore di fatto che abbia determinato l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza, ma si censura l'interpretazione di quest'ultimo e la declinazione che ne ha fatto l'impugnata ordinanza di legittimità nell'applicarlo al caso di specie, in particolare per aver ritenuto indispensabile, a pena d'inammissibilità, anche la trascrizione, in forma sintetica, nel motivo del ricorso per cassazione, della sentenza n. 1444 del 2010, dell’atto di riassunzione dell’opposizione all’esecuzione e del gravame dai quali evincere, con precisione, l’oggetto della domanda azionata e l’ambito del diritto ad agire in executivis;

8. il motivo, in ultima analisi, dev'essere dichiarato inammissibile alla stregua del seguente principio di diritto per cui è inammissibile il ricorso per revocazione che, dietro la parvenza dell'allegazione di un errore di fatto rilevabile ictu oculie in maniera incontrovertibile alla luce delle risultanze di causa, censuri, ai sensi degli artt. 391-bis, primo comma, e 395, n. 4, cod. proc. civ., l'interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un'esatta percezione dei fatti, abbia dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che è corollario del principio di specificità sancito dall'art. 366, primo comma, n. 6, del codice di rito;

9. le spese vengono regolate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 3.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario del 15 per cento.

Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26699-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Oggetto REVOCAZIONE R.G.N. 26699/2022 Cron. Rep. Ud. 11/10/2023 CC avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 13646/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/04/2022 R.G.N. 25603/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA] 1. La parte ricorrente, in epigrafe indicata, propone ricorso per revocazione dell’ordinanza n. 13646 del 2022 con la quale, questa Corte, ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, il primo motivo di ricorso, incentrato sulla sussistenza del giudicato alla stregua del quale l’attuale ricorrente pretendeva fondare il diritto ad agire in via esecutiva; 2. l’INPS ha resistito con controricorso; 3. l’Ufficio del Pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte; 4. il ricorso per revocazione è inammissibile perché, dietro la parvenza dell'allegazione di un errore di fatto rilevabile ictu oculi e in maniera incontrovertibile alla luce delle risultanze di causa, censura, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, 3 n. 4 c.p.c., l'interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un'esatta percezione dei fatti, ha dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, corollario di quello di specificità sancito dall'art. 366, comma 1, n. 6 del codice di rito (v., fra tante, Cass. n. 29750 del 2022 che si ha per interamente richiamata); 5. la doglianza, come formulata, non denuncia un errore di fatto suscettibile di determinare la revocazione e sconfina nell'ambito degli errori di diritto che, a questa Corte, è precluso sindacare nel giudizio di cui all'art. 391-bis cod. proc. civ.; 6. invero, il dedotto profilo di censura, dietro lo schermo dell'errore revocatorio, sottende una critica all'interpretazione che questa Corte ha dato del principio di autosufficienza del ricorso e non può, dunque, trovare ingresso in questa sede, deputata a porre rimedio ai soli errori di fatto; 7. non si denuncia, pertanto, un preteso errore di fatto che abbia determinato l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza, ma si censura l'interpretazione di quest'ultimo e la declinazione che ne ha fatto l'impugnata ordinanza di legittimità nell'applicarlo al caso di specie, in particolare per aver ritenuto indispensabile, a pena d'inammissibilità, anche la trascrizione, in forma sintetica, nel motivo del ricorso per cassazione, della sentenza n. 1444 del 2010, dell’atto di riassunzione dell’opposizione all’esecuzione e del gravame dai quali evincere, con precisione, l’oggetto della domanda azionata e l’ambito del diritto ad agire in executivis; 8. il motivo, in ultima analisi, dev'essere dichiarato inammissibile alla stregua del seguente principio di diritto per cui è inammissibile il ricorso per revocazione che, dietro la parvenza dell'allegazione di un errore di fatto rilevabile ictu oculie in maniera incontrovertibile alla luce delle risultanze di causa, censuri, ai sensi degli artt. 391-bis, primo comma, e 395, n. 4, cod. proc. civ., l'interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un'esatta percezione dei fatti, abbia dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che è corollario del principio di specificità sancito dall'art. 366, primo comma, n. 6, del codice di rito; 9. le spese vengono regolate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 3.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quel
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