CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 39255/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SERBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Che ha chiesto il rigetto del ricorso _ RITEN U TO I N FATTO 1. Con ordinanza in data 15 dicembre 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in qualità di giudice dell'esecuzione, respingeva l'istanza depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] volta alla restituzione delle somme oggetto di confisca con sentenza del 24 settembre 2019, rinvenienti sul c/c acceso sull'Isola di Man. 2. Avverso detto provvedimento proponevano ricorso entrambi i condannati tramite il difensore chiedendo l'annullamento del medesimo. 2.1 Con il primo motivo lamentavano violazione dell'art. 12 bis co 2 D.Lgs 74/2000, poiché il provvedimento impugnato non avrebbe tenuto conto del fatto che la confisca, diretta o per equivalente, non opera per la parte di profitto e del prezzo del reato che il contribuente si impegna a versare all'Erario. Nel caso in esame il ricorrente faceva presente che il 10 dicembre 2018 era intervenuto accordo fra i condannati e l'Erario, tendente alla esatta determinazione del quantum dovuto e alla rateizzazione dei pagamenti, che in parte erano già stati corrisposti. Alla data del 27 dicembre 2019 era stata pagata l'ultima rata di tale accordo. In pendenza della procedura e stante gli adempimenti, la confisca non poteva ritenersi esecutiva e produttiva di effetti, ma a fronte dell'esatto adempimento della pretesa fiscale era venuta meno la stessa ragione di essere della confisca, che, dunque, doveva ritenersi sterilizzata. 2.2 Con il secondo motivo lamentava il travisamento della prova, in particolare la mancata valutazione di prove decisive. Il giudice dell'esecuzione, infatti, affermava che l'importo della [OSCURATO:PERSONA] sulle Scommesse evaso era pari a euro 24. 155. 165, 66 ed era dunque di gran lunga superiore all'importo effettivamente acquisito a seguito di confisca dell'Isola di Man e ciò anche in quanto il pagamento rateale dell'imposta riguardava la sola IRES 2014, mentre la confisca avrebbe dovuto essere mantenuta ferma a garanzia del pagamento dello IUS. Tale quantificazione sarebbe stata frutto di un errore, poiché sia il Pm al momento della formalizzazione dell'accordo ex art. 444 cod. proc. pen. e della conferma dell'imputazione, sia l'Agenzia delle Dogane avevano quantificato la IUS evasa in 5.070.053 euro; quanto, poi, alle somme versate in ottemperanza all'accordo vi sarebbe un residuo di 2.300.000 euro c.a. Ecco, dunque, l'errore in cui sarebbe incorso il giudice che ha mantenuto la confisca per oltre 24 milioni di euro quando il debito residuo, in pendenza della rateizzazione, era di poco superiore a 2 milioni di euro.3. il sostituto procuratore generale depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, che sia stato emesso ai sensi dell'art. 667 co 4 cod. proc. pen., ovvero irritualmente, come in questo caso, ai sensi dell'art. 666 cod proc pen, deve essere riqualificato quale opposizione e, pertanto, gli atti debbono essere trasmessi al Tribunale di Catania, ufficio del giudice per le indagini preliminari, perché voglia procedere in tal senso fissando udienza nel contraddittorio delle parti. Infatti, in caso di confisca ordinata con sentenza nei confronti dell'imputato, contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione di rigetto dell'istanza di restituzione ,promossa, per la prima volta, dal terzo rimasto estraneo al procedimento, è esperibile il rimedio dell'opposizione davantì allo stesso giudice; ne deriva che deve ritenersi illegittima l'eventuale riqualificazione dell'atto di opposizione in ricorso per cassazione. La Suprema Corte, in motivazione, ha precisato che al soggetto terzo che rivendica per la prima volta la titolarità dei beni in sede esecutiva, deve essere fornita la particolare tutela derivante dalla sequenza contenuta negli artt. 676 , 667 comma quarto e 666 cod.proc.pen., che prevedono una prima valutazione "de plano" ed una seconda valutazione di merito, nel contraddittorio, ove venga proposta opposizione. (Sez. 1, Sentenza n. 32418 del 31/03/2016 Cc. (dep. 26/07/2016 ) Rv. 267478 - 01 Ed ancora, più in generale, in materia di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art.667, comma 4 cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente ex art.666 stesso codice, è data solo la facoltà di proporre opposizione (art. 667, comma 4) e non appello (art. 322 bis), con conseguente riqualificazione dell'atto di impugnazione come tale inoltrato. (Sez. 3, n. 8124 del 05/12/2002 Rv. 223464 - 01) 2. L'impugnato provvedimento deve essere riqualificato come opposizione e trasmesso al Tribunale di Catania, ufficio del giudice per le indagini preliminari. PQM Qualificata l'impugnazione come opposizione dispone la trasmissìone