CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33401/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 12 SET 2022 Letta la requisitoria di [OSCURATO:PERSONA], sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Genova emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico, per la detenzione di diverse pistole, rinvenute in occasione della perquisizione domiciliare del 27 ottobre 2021, pistole di cui una era di provenienza illecita; si contestava, poi, la disponibilità di munizionamento vario. Ancora, al momento della perquisizione erano rinvenuti diversi orologi Rolex, oggetti d'oro e denaro contante, fatti che davano fondamento alla contestazione di cui all'art. 648 cod. pen., non avendo giustificato l'indagata la provenienza degli oggetti, in maniera convincente. Ha escluso il Tribunale della libertà l'asserita nullità del provvedimento per mancanza della formula di "applicazione" della misura cautelare nella parte dispositiva. Ciò perché, da un lato, il titolo recava l'indicazione nella intestazione della misura applicata ed cis.'endo emerso, dall'altro, che l'udienza di convalida si era svolta in funzione della misura indicata, applicata con le prescrizioni specifiche tipiche della custodia domiciliare. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia e deduce quanto segue. Lamenta, con unico motivo, la nullità dell'ordinanza genetica per difetto nel dispositivo di essa dell'ordine impositivo della misura. Mancava, invero, graficamente l'ordine che ne legittimava l'applicazione. Quanto dedotto sul punto era affrontato dal Tribunale del riesame in poche battute, senza soffermarsi sui temi che la difesa aveva puntualizzato. In quesito senso sarebbe stato determinante introdurre quel dato, poiché diversamente non si sarebbe distinto tra misura precautelare e misura cautelare in senso stretto, oltre a crearsi una situazione in cui l'adozione della misura era lasciata all'interpretazione del soggetto colpito dalla stessa cautela. L'ordine coercitivo, poi, non risultava emendabile dal Giudice del riesame che ha solo il potere di intervenire sulle lacune motivazionali. Anche per le ordinanze cautelari, come accade per la sentenza in ragione dell'art. 546 cod. proc. pen., il difetto o l'incompletezza del dispositivo determinano la nullità del titolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.Il difetto dell'ordine impositivo della misura, come indicato dalla ricorrente, non ha rilievo decisivo e non è causa di nullità. Le fattispecie invalidanti sono, invero, previste espressamente dalla legge e sono tassative, secondo il combinato disposto degli artt. 177 e 292 cod. proc. pen. Non è, dunque, possibile crearne categorie in via interpretativa, né ritenere che la mera irregolarità di un atto o la sua mancata rispondenza a un modello processuale tipico determini il vizio anzidetto e ne faccia ipotizzare l'esistenza. Affinché ricorra una ipotesi di tal fatta, secondo il principio di tassatività, occorre una specifica disposizione di legge che la preveda con conseguente inapplicabilità della regola analogica, in ossequio al principio di conservazione degli effetti processuali dell'atto, là dove esso abbia raggiunto lo scopo tipico e in difetto di ogni lesività per la parte processuale a favore della quale essa nullità è prevista. Nella specie, dunque, non risulta pertinente il richiamo alla disciplina in materia di sentenza e in particolare all'art. 546 cod. proc. pen. nella parte in cui fa riferimento alla nullità della decisione, là dove manchi il dispositivo o la sottoscrizione del Giudice. Si tratta, invero, di atti processuali diversi da quelli cautelari: per essi si può configurare il vizio nei soli casi di cui all'art. 292 comma 2- ter cod. proc. pen. espressamente contemplato dalla legge. Occorre, cioè, una incertezza assoluta sul soggetto che abbia emesso la misura o la mancata valutazione degli elementi a carico e a favore dell'indagato, in virtù del principio di tassatività di cui all'art.177 cod. proc. pen. 2. Nel caso di specie non ricorre alcuna invalidità del titolo genetico e non v'è dubbio alcuno sul suo oggetto e sulla misura applicata all'esito della valutazione operata dal Giudice per le indagini preliminari, avendo fatto espresso riferimento alla misura di autocontrollo domiciliare ed essendosi svolto nei termini indicati, sia l'interrogatorio, all'esito dell'arresto, sia ogni difesa successiva. La mancanza del termine "applica" o "dispone l'applicazione" è una semplice irregolarità lessicale, pertanto, che non ha determinato incertezze strutturali sul provvedimento assunto, né lesività nella sfera giuridica della parte. La lettura del provvedimento, invero, appare chiara e fa intendere apertamente come si sia inteso applicare da parte del primo giudice la misura oggetto di impugnazione. La parte ha avuto modo di difendersi ampiamente trovando, del resto, coerenza logica il riferimento alla misura applicata e alla motivazione indicata, in funzione di sorreggerne l'applicazione, oltre alla stessa indicazione contenuta nell'intestazione dell'ordinanza genetica. Nella specie, invero, si fa espresso riferimento alla misura cautelare indicata come epilogo decisorio e la mancanza del termine applica non pregiudica l'esatta comprensione del contenuto dell'ordinanza che estrinseca la chiara finalità di imporre il controllo nei confronti della ricorrente. Il difetto va inteso come un puro refuso materiale non incidente sul titolo.Non ricorre, pertanto, un'ipotesi di incertezza o di dubbio sul tipo di misura applicata e non risolutivo si rivela il richiamo ai poteri del Tribunale del riesame che non ha la facoltà di intervenire sul punto, essendogli affidato il solo compito di integrare la motivazione. Si deve osservare, sul punto, che questa deduzione è priva di correlazione con la motivazione dell'ordinanza. Oggetto dell'impugnazione con il ricorso per cassazicne è, appunto, il provvedimento emesso dal Tribunale della libertà e non sussistono nella specifica vicenda pronunce o valutazioni omesse sulla questione. Ciò perché il Tribunale anzidetto, nel valutare l'adeguatezza della misura, in una logica e coerente applicazione della regola di gradualità, insindacabile in questa sede, ha ritenuto idonea la misura dell'obbligo di dimora e ha sostituito quella cautelare originariamente applicata a [OSCURATO:PERSONA]. La parziale modifica ha, tra l'altro, determinato, nella successione dei provvedimenti, dunque, il prevalere di quello assunto dal Tribunale del riesame, provvedimento di secondo grado che si è affiancato a regolare lo statuto cautelare nei confronti della ricorrente e che ha reso inattuali tutte le questioni sviluppate da [OSCURATO:PERSONA] con il ricorso per cassazione. Questo aspetto, oltre alla manifesta infondatezza, rende decisamente aspecifico il ricorso e la sua genericità ne impone la declaratoria di nammissibilità, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma di tremila euro, tenuto conto del grado di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così