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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 ottobre 2024

Cassazione n. 37804/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione postà,base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione al dolo specifico del reato, è inammissibile perché riproduttivo di prqfilo di censura già adeguatamente vagliata e eo4At disattesa con argomenti giuridicirdal giudice del merito ( si vedano, in particolare, pag. 12) e corretti sul piano del diritto, là dove costoro hanno ritenuto dimostrata la prova dell'elemento soggettivo del reato desunta dall'entità dell'imposta evasa pari ad oltre diciassette volte la soglia di rilevanza penale in conformità dei dictum della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, Rv. 267022 - 01).

Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto nei termini prevalenti, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie (si veda, in particolare, pag. 15).

Infatti, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Z., Rv. 272460 - 01).

Non di meno, in presenza di specifica richiesta, non sussiste il denunciato vizio di motivazione laddove la sentenza impugnata abbia argomentato il diniego di prevalenza, come nel caso in esame, sul rilievo, dell'entità del danno in ragione dell'imposta evasa (cfr. pag. 15).

Rilevato c pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione postà,base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione al dolo specifico del reato, è inammissibile perché riproduttivo di prqfilo di censura già adeguatamente vagliata e eo4At disattesa con argomenti giuridicirdal giudice del merito ( si vedano, in particolare, pag. 12) e corretti sul piano del diritto, là dove costoro hanno ritenuto dimostrata la prova dell'elemento soggettivo del reato desunta dall'entità dell'imposta evasa pari ad oltre diciassette volte la soglia di rilevanza penale in conformità dei dictum della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, Rv. 267022 - 01). Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto nei termini prevalenti, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie (si veda, in particolare, pag. 15). Infatti, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Z., Rv. 272460 - 01). Non di meno, in presenza di specifica richiesta, non sussiste il denunciato vizio di motivazione laddove la sentenza impugnata abbia argomentato il diniego di prevalenza, come nel caso in esame, sul rilievo, dell'entità del danno in ragione dell'imposta evasa (cfr. pag. 15). Rilevato c pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensor
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