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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 03212/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30992-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE di [OSCURATO:PERSONA], n. 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 6487/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 23/04/2020; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 30992/2020 Numero sezionale 11173/2021 Numero di raccolta generale 3212/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] propose nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. domanda di ripetizione per euro cinquantacinque e settanta centesimi (€ 55,70) davanti al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] società convenuta rimase contumace e provvide al pagamento, come dichiarato da parte dello stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice di prime cure dichiarò, quindi, cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento da parte della detta Società e compensò le spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] propose appello dinanzi al tribunale di Roma.

L’appello è stato dichiarato inammissibile perché proposto al di fuori dei casi dell’art. 339, comma 3, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza con atto affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.

La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ.

La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata.

Non risulta il deposito di memorie.

Il motivo di ricorso denuncia «erronea qualificazione della normativa in materia di appellabilità delle sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità per violazione del principio regolatore della materia e norme sul procedimento in tema di condanna alle spese in ipotesi di soccombenza virtuale (artt. 339, comma 3, 91, 92 cod. proc. civ. e art.24 Cost.)».

Il motivo di ricorso afferma che l’appello aveva ad oggetto la violazione dei principi regolatori della materia: il ricorrente precisa che il motivo di Ad. 14/12/2021 - CC R.G.N. 30992/2020 Pag. 2 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 30992/2020 Numero sezionale 11173/2021 Numero di raccolta generale 3212/2022 appello era nel senso della violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. laddove, Data pubblicazione 02/02/2022 nonostante tale previsione, il Giudice di Pace non aveva inteso condannare la parte soccombente in favore di quella vittoriosa (pag. 6 ricorso).

Così formulato il motivo di appello non denunciava la violazione di un principio regolatore della materia ma di una regola del codice processuale.

Il ricorso è, quindi, destituito di fondamento, in quanto, per orientamento risalente, e non modificato, a quanto consta, di questa Corte, il ricorso per cassazione che denunci, ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 4 cod. proc. civ., la violazione di un principio informatore della materia, deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che ― non essendo oggettivizzati in norme ― devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione (Cass. n. 00284 del 10/01/2007 Rv. 594488 - 01).

Il motivo di appello, nella specie, non individuava un principio regolatore della materia, ma denunciava la violazione di una regola codicistica, quale quello della soccombenza ed è, pertanto, infondato.

Il ricorso deve essere rigettato.

Nulla per le spese, stante la mancata costituzione di [OSCURATO:SOCIETA].

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; nulla spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Ad. 14/12/2021 - CC R.G.N. 30992/2020 Pag. 3 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 30992/2020 Numero sezionale 11173/2021 Numero di raccolta generale 3212/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 14 dicembre 2020.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] - CC R.G.N. 30992/2020 Pag. 4 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30992-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE di [OSCURATO:PERSONA], n. 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 6487/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 23/04/2020; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 30992/2020 Numero sezionale 11173/2021 Numero di raccolta generale 3212/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] propose nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. domanda di ripetizione per euro cinquantacinque e settanta centesimi (€ 55,70) davanti al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] società convenuta rimase contumace e provvide al pagamento, come dichiarato da parte dello stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di prime cure dichiarò, quindi, cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento da parte della detta Società e compensò le spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] propose appello dinanzi al tribunale di Roma. L’appello è stato dichiarato inammissibile perché proposto al di fuori dei casi dell’art. 339, comma 3, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza con atto affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata. Non risulta il deposito di memorie. Il motivo di ricorso denuncia «erronea qualificazione della normativa in materia di appellabilità delle sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità per violazione del principio regolatore della materia e norme sul procedimento in tema di condanna alle spese in ipotesi di soccombenza virtuale (artt. 339, comma 3, 91, 92 cod. proc. civ. e art.24 Cost.)». Il motivo di ricorso afferma che l’appello aveva ad oggetto la violazione dei principi regolatori della materia: il ricorrente precisa che il motivo di Ad. 14/12/2021 - CC R.G.N. 30992/2020 Pag. 2 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 30992/2020 Numero sezionale 11173/2021 Numero di raccolta generale 3212/2022 appello era nel senso della violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. laddove, Data pubblicazione 02/02/2022 nonostante tale previsione, il Giudice di Pace non aveva inteso condannare la parte soccombente in favore di quella vittoriosa (pag. 6 ricorso). Così formulato il motivo di appello non denunciava la violazione di un principio regolatore della materia ma di una regola del codice processuale. Il ricorso è, quindi, destituito di fondamento, in quanto, per orientamento risalente, e non modificato, a quanto consta, di questa Corte, il ricorso per cassazione che denunci, ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 4 cod. proc. civ., la violazione di un principio informatore della materia, deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che ― non essendo oggettivizzati in norme ― devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione (Cass. n. 00284 del 10/01/2007 Rv. 594488 - 01). Il motivo di appello, nella specie, non individuava un principio regolatore della materia, ma denunciava la violazione di una regola codicistica, quale quello della soccombenza ed è, pertanto, infondato. Il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione di [OSCURATO:SOCIETA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Ad. 14/12/2021 - CC R.G.N. 30992/2020 Pag. 3 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 30992/2020 Numero sezionale 11173/2021 Numero di raccolta generale 3212/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 14 dicembre 2020. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] - CC R.G.N. 30992/2020 Pag. 4 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A
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