CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 marzo 2021
Cassazione n. 38139/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
813 Rep. DECRETO Ud. sul ricorso 27085-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], domiciliato ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - 2022 avverso la sentenza n. 1232/2021 della CORTE101 D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/03/2021; R.G.N. 27085/2021 letto l'Atto di rinuncia al Ricorso sottoscritto dalla ricorrente e dai difensori; rilevato che la predetta rinuncia risulta ritualmente notificata alla controparte costituita; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese del giudizio di Cassazione. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno •-• ì1,7 1t, I