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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 luglio 2026

Cassazione n. 24052/2026

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sentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]-intimata-AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE in persona del legalerappresentante pro tempore-intimata-Numero registro generale 10247/2023Numero sezionale 3351/2026Numero di raccolta generale 24052/2026Data pubblicazione 27/07/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 462/2022pubblicata il 07/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibilel’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella controversia con RobertaPlataroti e ADER e ha accolto l’appello principale proposto dalla parteprivata.2.

La controversia ha per oggetto la richiesta di sgravio di una cartella dipagamento avente ad oggetto contributi prescritti ─ secondo la tesi dellaparte privata ─ conosciuta a seguito del rilascio di estratto di ruolo.3.

Il Tribunale di Palmi accolse la domanda della parte privata, dichiarò laprescrizione dei contributi previdenziali e compensò le spese di lite.4.

La corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale,con il quale l’istituto previdenziale aveva eccepito il difetto di interesse adagire; ha accolto l’appello principale, riformando la pronuncia del primogiudice sul regolamento delle spese di lite.5.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso INPS, affidato a ununico motivo, illustrato da memoria.

La parte privata e ADER sono rimastiintimati.6.

Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo INPS lamenta la «violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2909 c.c., dell’art. 324 c.p.c., dell’art. 12, comma 4 bis, d.P.R. 29settembre 1973 n. 602, introdotto dall’art. 3 bis del decreto-legge 21Numero registro generale 10247/2023Numero sezionale 3351/2026Numero di raccolta generale 24052/2026Data pubblicazione 27/07/2026ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2021, n. 215, n. 388 e dell’art. 276 c.p.c., in relazione all’art.360, n. 3, per essere stato ritenuto il giudicato interno sulla carenzad’interesse al ricorso».2.

La corte territoriale ha ritenuto l’inammissibilità dell’appello incidentaleperché le censure sollevate dall’istituto previdenziale avrebbero «ignoratolo specifico argomento sul quale il primo giudice ha fondato la sussistenzadell’interesse ad agire», ossia il fatto che il ricorrente, prima di depositarela domanda giudiziale, avesse chiesto il discarico dei ruoli in viaamministrativa.3.

Secondo l’insegnamento di Cass.

S.U. n. 27199/2017 (e succ. conff.)«gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso chel'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiaraindividuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenzaimpugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla partevolitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addottedal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari formesacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione dacontrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanentenatura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il qualemantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata».4.

Dalla inammissibilità dell’appello incidentale la corte territoriale hatratto la conclusione che sulla questione dell’interesse ad agire si fosseformato il giudicato interno, «e tanto esclude ogni incidenza delsopravvenuto art.3 bis d.L. 146/2021», e ciò in considerazione del «difettodi una (ammissibile) impugnazione dell’affermazione da parte del primogiudice nel caso concreto dell’interesse ad agire».5.

Il motivo di appello incidentale, come trascritto dall’INPS nel ricorso percassazione, è del tutto conforme ai requisiti di ammissibilità previstiNumero registro generale 10247/2023Numero sezionale 3351/2026Numero di raccolta generale 24052/2026Data pubblicazione 27/07/2026dall’art.434 comma primo n.2) cod. proc. civ. (nel testo pro temporeapplicabile), nei termini sopra declinati, perché individua in modo preciso ilcapo di sentenza censurato, e confuta le ragioni del primo giudice,deducendo la necessità di atti esecutivi tali da integrare l’interesse allaopposizione all’esecuzione ex art.615 cod. proc. civ., una volta spirato iltermine per la proposizione della opposizione ex art.24 comma 5 del d.lgs.n.46/1999.6.

In buona sostanza, la corte territoriale ha confuso l’ammissibilità delmotivo di appello incidentale con la sua fondatezza, ritenendoloinammissibile perché sostanzialmente infondato.7.

Al contrario il motivo di ricorso incidentale bene attaccava la ratiodecidendi del primo giudice, prospettando una censura della quale già ilgiudice di prime cure si era dichiarato ben consapevole, salvo poidisattenderla per la peculiarità della vicenda (cfr. il capo di sentenzatrascritto nel ricorso per cassazione).8.

Deve dunque concludersi che la corte territoriale ha errato nel ritenereinammissibile il motivo di ricorso incidentale, e per l’effetto a ritenere ilgiudicato interno sulla questione dell’interesse ad agire.9.

Al contrario, il motivo di appello incidentale per un verso impediva ilpassaggio in giudicato della sentenza del giudice di prime cure in partequa; per altro verso imponeva l’applicazione dello jus superveniens, ossial’art.12 comma 4 bis del d.P.R. n.602/1973, a seguito della entrata invigore dell’art.3 bis del d.l. n.146/2021 dopo la pronuncia del primogiudice.10.

La corte territoriale è dunque incorsa in una duplice violazione dilegge: a) ha ritenuto inammissibile l’appello incidentale dell’INPS acagione di un giudicato interno inibito proprio dalla proposizione delgravame incidentale; b) per l’effetto non ha applicato al caso in esame lojus superveniens.Numero registro generale 10247/2023Numero sezionale 3351/2026Numero di raccolta generale 24052/2026Data pubblicazione 27/07/202611.

Sulla questione agitata nel motivo di ricorso il Collegio intende darecontinuità ai principi di diritto stabiliti da Cass.

S.U. n. 26283/2022,secondo i quali: «l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973(introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l.n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazionedella cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, haplasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura"dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione,anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citatadisposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applicaanche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deveessere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso allarimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario),nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) ofino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti difatto, nel giudizio di rinvio».12.

Tali principi, confermati da tutta la giurisprudenza successiva (daultimo Cass. n. 7763/2026 alle cui motivazioni integralmente il Collegio siriporta anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.)., nondeterminano alcun vulnus per il destinatario degli atti impositivi, «grazie alriconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenutoconto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativodi sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nelladiscrezionalità del legislatore» (Cass.

S.U. n. 12459/2024).13.

La corte territoriale è dunque incorsa nella violazione di leggedenunciata dall’INPS, perché non ha ritenuto applicabile al caso portato alsuo esame l’art.12 comma 4 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdottodall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 delNumero registro generale 10247/2023Numero sezionale 3351/2026Numero di raccolta generale 24052/2026Data pubblicazione 27/07/20262021, dicembre 2021, n. 215, e quindi modificato dall’art. 12, comma 1,del d.lgs. n.110/2024).14.

La parte privata nelle sue difese ─ compresi gli atti del processo dilegittimità ─ non ha dedotto la sussistenza di alcuno dei requisiti tali daintegrare l’interesse alla impugnazione autonoma del ruolo ex art.12comma 4 bis cit.15.

Per l’effetto in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deveessere cassata senza rinvio, ex art.382 cod. proc. civ., perché la causanon poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire.16.

Quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti, tenuto contodell’applicazione dello jus superveniens e dell’intervento delle SezioniUnite in epoca coeva/anteriore al deposito del ricorso per cassazione, percompensare interamente sia quelle dei gradi di merito che quelle delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara che la causanon poteva essere proposta, per difetto di interesse ad agire.Compensa interamente tra le parti le spese dell’intero processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/07/2026.Il PresidenteGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]-intimata-AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE in persona del legalerappresentante pro tempore-intimata-Numero registro generale 10247/2023Numero sezionale 3351/2026Numero di raccolta generale 24052/2026Data pubblicazione 27/07/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 462/2022pubblicata il 07/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibilel’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella controversia con RobertaPlataroti e ADER e ha accolto l’appello principale proposto dalla parteprivata.2. La controversia ha per oggetto la richiesta di sgravio di una cartella dipagamento avente ad oggetto contributi prescritti ─ secondo la tesi dellaparte privata ─ conosciuta a seguito del rilascio di estratto di ruolo.3. Il Tribunale di Palmi accolse la domanda della parte privata, dichiarò laprescrizione dei contributi previdenziali e compensò le spese di lite.4. La corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale,con il quale l’istituto previdenziale aveva eccepito il difetto di interesse adagire; ha accolto l’appello principale, riformando la pronuncia del primogiudice sul regolamento delle spese di lite.5. Per la cassazione della sentenza propone ricorso INPS, affidato a ununico motivo, illustrato da memoria. La parte privata e ADER sono rimastiintimati.6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo INPS lamenta la «violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2909 c.c., dell’art. 324 c.p.c., dell’art. 12, comma 4 bis, d.P.R. 29settembre 1973 n. 602, introdotto dall’art. 3 bis del decreto-legge 21Numero registro generale 10247/2023Numero sezionale 3351/2026Numero di raccolta generale 24052/2026Data pubblicazione 27/07/2026ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2021, n. 215, n. 388 e dell’art. 276 c.p.c., in relazione all’art.360, n. 3, per essere stato ritenuto il giudicato interno sulla carenzad’interesse al ricorso».2. La corte territoriale ha ritenuto l’inammissibilità dell’appello incidentaleperché le censure sollevate dall’istituto previdenziale avrebbero «ignoratolo specifico argomento sul quale il primo giudice ha fondato la sussistenzadell’interesse ad agire», ossia il fatto che il ricorrente, prima di depositarela domanda giudiziale, avesse chiesto il discarico dei ruoli in viaamministrativa.3. Secondo l’insegnamento di Cass. S.U. n. 27199/2017 (e succ. conff.)«gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso chel'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiaraindividuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenzaimpugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla partevolitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addottedal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari formesacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione dacontrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanentenatura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il qualemantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata».4. Dalla inammissibilità dell’appello incidentale la corte territoriale hatratto la conclusione che sulla questione dell’interesse ad agire si fosseformato il giudicato interno, «e tanto esclude ogni incidenza delsopravvenuto art.3 bis d.L. 146/2021», e ciò in considerazione del «difettodi una (ammissibile) impugnazione dell’affermazione da parte del primogiudice nel caso concreto dell’interesse ad agire».5. Il motivo di appello incidentale, come trascritto dall’INPS nel ricorso percassazione, è del tutto conforme ai requisiti di ammissibilità previstiNumero registro generale 10247/2023Numero sezionale 3351/2026Numero di raccolta generale 24052/2026Data pubblicazione 27/07/2026dall’art.434 comma primo n.2) cod. proc. civ. (nel testo pro temporeapplicabile), nei termini sopra declinati, perché individua in modo preciso ilcapo di sentenza censurato, e confuta le ragioni del primo giudice,deducendo la necessità di atti esecutivi tali da integrare l’interesse allaopposizione all’esecuzione ex art.615 cod. proc. civ., una volta spirato iltermine per la proposizione della opposizione ex art.24 comma 5 del d.lgs.n.46/1999.6. In buona sostanza, la corte territoriale ha confuso l’ammissibilità delmotivo di appello incidentale con la sua fondatezza, ritenendoloinammissibile perché sostanzialmente infondato.7. Al contrario il motivo di ricorso incidentale bene attaccava la ratiodecidendi del primo giudice, prospettando una censura della quale già ilgiudice di prime cure si era dichiarato ben consapevole, salvo poidisattenderla per la peculiarità della vicenda (cfr. il capo di sentenzatrascritto nel ricorso per cassazione).8. Deve dunque concludersi che la corte territoriale ha errato nel ritenereinammissibile il motivo di ricorso incidentale, e per l’effetto a ritenere ilgiudicato interno sulla questione dell’interesse ad agire.9. Al contrario, il motivo di appello incidentale per un verso impediva ilpassaggio in giudicato della sentenza del giudice di prime cure in partequa; per altro verso imponeva l’applicazione dello jus superveniens, ossial’art.12 comma 4 bis del d.P.R. n.602/1973, a seguito della entrata invigore dell’art.3 bis del d.l. n.146/2021 dopo la pronuncia del primogiudice.10. La corte territoriale è dunque incorsa in una duplice violazione dilegge: a) ha ritenuto inammissibile l’appello incidentale dell’INPS acagione di un giudicato interno inibito proprio dalla proposizione delgravame incidentale; b) per l’effetto non ha applicato al caso in esame lojus superveniens.Numero registro generale 10247/2023Numero sezionale 3351/2026Numero di raccolta generale 24052/2026Data pubblicazione 27/07/202611. Sulla questione agitata nel motivo di ricorso il Collegio intende darecontinuità ai principi di diritto stabiliti da Cass. S.U. n. 26283/2022,secondo i quali: «l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973(introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l.n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazionedella cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, haplasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura"dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione,anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citatadisposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applicaanche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deveessere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso allarimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario),nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) ofino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti difatto, nel giudizio di rinvio».12. Tali principi, confermati da tutta la giurisprudenza successiva (daultimo Cass. n. 7763/2026 alle cui motivazioni integralmente il Collegio siriporta anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.)., nondeterminano alcun vulnus per il destinatario degli atti impositivi, «grazie alriconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenutoconto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativodi sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nelladiscrezionalità del legislatore» (Cass. S.U. n. 12459/2024).13. La corte territoriale è dunque incorsa nella violazione di leggedenunciata dall’INPS, perché non ha ritenuto applicabile al caso portato alsuo esame l’art.12 comma 4 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdottodall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 delNumero registro generale 10247/2023Numero sezionale 3351/2026Numero di raccolta generale 24052/2026Data pubblicazione 27/07/20262021, dicembre 2021, n. 215, e quindi modificato dall’art. 12, comma 1,del d.lgs. n.110/2024).14. La parte privata nelle sue difese ─ compresi gli atti del processo dilegittimità ─ non ha dedotto la sussistenza di alcuno dei requisiti tali daintegrare l’interesse alla impugnazione autonoma del ruolo ex art.12comma 4 bis cit.15. Per l’effetto in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deveessere cassata senza rinvio, ex art.382 cod. proc. civ., perché la causanon poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire.16. Quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti, tenuto contodell’applicazione dello jus superveniens e dell’intervento delle SezioniUnite in epoca coeva/anteriore al deposito del ricorso per cassazione, percompensare interamente sia quelle dei gradi di merito che quelle delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara che la causanon poteva essere proposta, per difetto di interesse ad agire.Compensa interamente tra le parti le spese dell’intero processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/07/2026.Il PresidenteGabriella Marchese
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