CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 47270/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con distinti atti avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 22 febbraio 2022, che ha riformato la sentenza del Tribunale di Genova nei confronti del primo riducendo la pena ad anni due anni di reclusione per plurime ipotesi di cui agli artt. 48, 110 e 479 cod.pen, mentre ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti del secondo che era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione per un solo episodio del medesimo reato . Considerato, in relazione al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che: - il primo motivo di ricorso con cui deduce violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è generico in quanto reiterativo di doglianze già disattese esaustivamente dalla Corte di appello nonché manifestamente infondato in quanto si traduce in censure in punto di fatto, non valutabili in sede di legittimità. - il secondo motivo, che lamenta il medesimo vizio in relazione all'omesso giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche, è reiterativo di quello proposto in sede di gravame e congruamente disatteso dal giudice del merito, che ha replicato come a quanto richiesto sia ostativa la gravità e reiterazione delle condotte e la negativa personalità del ricorrente. Considerato, in relazione al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che: - il primo motivo di ricorso con cui deduce violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è generico in quanto reiterativo di doglianze già disattese esaustivamente dalla Corte di appello nonché manifestamente infondato in quanto si traduce in censure in punto di fatto, non valutabili in sede di legittimità; - il secondo motivo di ricorso con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio quanto alla eccessiva quantificazione della pena risulta manifestamente infondato nonché generico dal momento che la specifica censura sul trattamento sanzionatorio è proposta solo in sede di ricorso per cassazione e si limita a censurare genericamente una disparità di trattamento sanzionatorio rispetto al coimputato che aveva formulato in appello uno specifico motivo di ricorso sul punto. Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 novembre 2022 Il co igliere estenso