Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1995
ECLI:EU:T:1995:81
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61993TJ0443_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa T-443/93,
[OSCURATO:SOCIETA], società di diritto italiano, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Italia), con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Sforzolini, rispettivamente dei fori di Roma, Napoli e Bologna, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], 8-10, rue [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] y [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
sostenuta da
[OSCURATO:SOCIETA], società di diritto italiano, con sede in Napoli (Italia), con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], del foro di Trapani, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], 51, rue Albert 1er,
interveniente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 16 agosto 1991, 91/474/CEE, concernente gli aiuti concessi dal governo italiano alla società [OSCURATO:SOCIETA] per la realizzazione di un complesso agroalimentare nel Mezzogiorno (GU L 254, pag. 14),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione ampliata),
composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, D.P.M. Barrington, A. Saggio, H. Kirschner e A. Kalogeropoulos, giudici,
cancelliere: J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 9 novembre 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 2 dicembre 1991, la ricorrente, la società [OSCURATO:SOCIETA], ha proposto, a norma dell' art. 173 del Trattato, un ricorso diretto all' annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 16 agosto 1991, 91/474/CEE, concernente gli aiuti concessi dal governo italiano alla società [OSCURATO:SOCIETA] per la realizzazione di un complesso agroalimentare nel Mezzogiorno (GU L 254, pag. 14).
2 Con ordinanza del presidente della Corte 8 febbraio 1993, la [OSCURATO:SOCIETA] è stata ammessa ad intervenire a sostegno della [OSCURATO:PERSONA].
3 In forza dell' art. 4 della decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE, che modifica la decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle [OSCURATO:PERSONA] europee (GU L 144, pag. 21), la causa è stata rinviata, con ordinanza della Corte 27 settembre 1993, dinanzi al Tribunale, che l' ha assegnata alla Seconda Sezione ampliata.
4 Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale 28 settembre 1994 la causa è stata riunita, ai fini della fase orale, con le cause T-435/93, ASPEC e a./[OSCURATO:PERSONA], e T-442/93, AAC e a./[OSCURATO:PERSONA].
5 Dopo la fissazione della data dell' udienza, uno degli avvocati della [OSCURATO:SOCIETA] ha informato il Tribunale, con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 3 ottobre 1994, che la detta società era stata dichiarata fallita. Di conseguenza, il detto avvocato ha comunicato per telefono che la società non sarebbe stata rappresentata all' udienza 9 novembre 1994 e che egli aveva richiesto al curatore fallimentare della società l' autorizzazione alla prosecuzione della causa.
6 Con telecopia pervenuta nella cancelleria del Tribunale il 2 novembre 1994, il medesimo avvocato della ricorrente ha inviato copia di una decisione del giudice delegato del fallimento che ordinava al curatore fallimentare della società di eleggere il domicilio, ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Sforzolini. La ricorrente non è stata rappresentata all' udienza del 9 novembre 1994.
7 Dato quanto precede, è opportuno rilevare che, sulla base di quanto emerge dal fascicolo di causa, l' interesse ad agire della ricorrente consisteva nel fatto che essa asseriva di trovarsi in una posizione concorrenziale con la società beneficiaria degli aiuti previsti dalla decisione controversa. Orbene, a seguito della dichiarazione di fallimento della società ricorrente, tale interesse ad agire, ammesso che sia esistito, è venuto meno.
8 Occorre aggiungere che, stando alle indicazioni fornite nel corso della fase orale dall' interveniente [OSCURATO:SOCIETA], non essendo stati ancora corrisposti a quest' ultima gli aiuti in questione, la decisione non ha nemmeno potuto incidere sulla situazione concorrenziale della società ricorrente prima della sua dichiarazione di fallimento.
9 Ne consegue che non è più necessario statuire sulla controversia, che deve essere cancellata dal ruolo.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
10 Ai sensi dell' art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, il Tribunale ritiene che la ricorrente vada condannata alle spese, comprese quelle sostenute dall' interveniente.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) La causa T-443/93 è cancellata dal ruolo del Tribunale.
2) La ricorrente sopporterà le spese, comprese quelle sostenute dall' interveniente.