CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 marzo 2023
Cassazione n. 08901/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso 16202/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N. 4 , presso e nel lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ORSI, che la rappresentat a e difende unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentate pro tempore, domiciliat a ope legis in [OSCURATO:PERSONA] N . 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentatae difesa -controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.16202/2017 Cron. Rep. Ud.03/03/2023 - CC -intimata - avverso la sentenza n. 265/2016della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 119/2016; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza n. 265/2016, pubblicata il 30.1.2017,la Corte d'appello di Trieste confermava la pronuncia n. 190/2013 del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la pretesa di [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]., trasferita in data 15.4.1991 per mobilità volontaria prima alle dipendenze del Ministero delle Finanze e poi all'Agenzia delle Entrate, a cumulare, presso quest'ultima amministrazione, l’assegno ad personam ex art. 5, comma 2 , d .P.C. M. 5 agosto 1988 n. 325 , con la maggiorazione R.I.A.(retribuzione individuale di anzianità) di cui all’art. 9, commi 4 e 5 , d.P.R. n. 44/1990 , riconosciuta con sentenza del Consiglio di Stato n.4173V del 5.8.2005; 2. la Corte distrettuale rilevava che la Sossa, all’atto della mobilità, aveva già maturato presso il datore di lavoro ad quem una retribuzione complessiva di lire 20.382.660 e, per colmare il divario con la precedente retribuzione, le era stato attribuito un assegno ad personamdi lire 7.051.660 ex art. 5 comma 2 d.P.C.m. n. 325/1988, cit.; senonché, una volta riconosciutale in sede giurisdizionale amministrativa la maggiorazione R.I.A. dal 15.4.1991,il suo livello stipendiale era aumentato all’origine di lire 2.000.000, e ciò sin dal momento del transito ad altra amministrazione, donde la necessità di ridurre in termini corrispondenti l’assegno ad personam : legittima era , pertanto , l’azione di ripetizione dell’indebito diparte datoriale;non si poteva ritenere che il giudicato amministrativo, laddove aveva riconosciuto la maggiorazione R.I.A., avesse reso intangibile il diritto al cumulo della due poste retributive, posto che il Consiglio di Stato non si era occupato dell’assegno ad personam ex art. 5 comma 2 d.P.C.m. n. 325/1988, cit., né della cumulabilità, o meno, di tale assegno con la maggiorazione della R.I.A.; osservava che l’assegno ad personam era correlato al divario stipendiale nel transito dal vecchio al nuovo datore di lavoro ; di conseguenza, la sua misura era «destinata ad ampliarsi o ridursi in misura corrispondente ai mutamenti di questo divario»; aggiungeva che la maggiorazione R.I.A. era stata attribuita alla Sossa in virtù della contrattazione del [OSCURATO:PERSONA] a lei applicabile dopo la mobilità e per effetto del transito al Ministero delle Finanze, di qui la correttezza del calcolo dell’Agenzia delle Entrate che aveva computato la posta in questione nel trattamento del datore di lavoro ad quem e non in quello goduto alle dipendenze delle [OSCURATO:SOCIETA]; avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la lavoratrice con due motivi,illustrati da memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., cui resiste il datore con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 5,comma 2 , d .P.C. M . n. 325/1988 , cit., e dell’art. 9 , commi 4-5,d.P.R. n. 44/1990 nonché degli artt. 4 e 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248 All. E; la Corte di merito non si è avveduta che l’assegno ad personamè volto al mantenimento dello stipendio in godimento nel comparto di provenienza, mentre la R.I.A. integra un diverso benefit assicurato a chi ha maturato un’anzianità di servizio pari al quinquennio o a multipli di esso, aggiungendosi allo stipendio goduto dal dipendente;2. il motivo è infondato; l'art. 5, predetto d.P.C.M. n. 325 /1988 , nel testo ratione temporis vigente, prevede, al comma 2, che « il dipendente trasferito è collocato nel ruolo dell'amministrazione ricevente nell'ordine spettantegli in base all'anzianità di qualifica e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante l'attribuzione “ad personam” della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento»; ai fini della quantificazione dell'assegno personale riassorbibile vanno (come noto) ricompresi , nel concetto di retribuzione , lo stipendio tabellare e le voci di carattere fisso e continuativo, con esclusione dei soli emolumenti variabili e/o provvisori, sui quali per il loro essenziale carattere di precarietà e accidentalità, il dipendente non abbia ragione di riporre affidamento quali fonti di stabile e duraturo sostentamento per i bisogni usuali della vita (Cass. 24.7.2017, n. 18196; Cass. 16.4.2012, n. 5959); se ne ricava, dunque, che il raffronto fra il trattamento economico in godimento e quello previsto presso l’amministrazione di destinazionedeve essere effettuato globalmente, questo perché la mobilità comporta il diritto del lavoratore a mantenere un trattamento economicamente non deteriore ma inteso nel suo complesso, il che richiede una comparata valutazione dei due trattamenti nella loro interezza (cfr. in tal senso Cass. nn. 18037/2017, 113/2013, 1319/2013, 16127/2015); alla stregua delle suesposte considerazioni, ben s’intende come il riconoscimento della R.I.A., seppure avvenuto sulla base di un giudicato amministrativo, incide su uno dei due termini dell’operazione matematica, ossia sul sottraendo, perché aumenta il trattamento retributivo corrisposto, o da corrispondere, da parte dell’amministrazione di destinazione; la Corte distrettuale ha, quindi, rettamente operato il raffronto tra idue trattament i complessivamente percepit i , raffronto che, a seguito del riconoscimento da parte del Tar a far tempo dal 15.4.1991 (i.e., data della mobilità) della R.I.A., è stato “ riconsiderato ” dall’amministrazione con nota del 30.7.2009, e ciò (s’è detto) per l’intervenuto innalzamento, con effetto ex tunc, del livello retributivo da parte dell’amministrazione di destinazione; come giustamente rilev a la Corte distrettuale, t rattasi di rideterminazione doverosa, onde evitare che venissero attribuite alla Sossa somme più elevate rispetto all’effettivo “divario” stipendiale esistente al 15.4.1991; 3. con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. per avere la Corte territoriale ritenuto non coperto dal giudicato il profilo dell’interferenza tra assegno ad personam e R.I.A, mentre il giudice amministrativo aveva adottato la sua statuiz ione escludendo che sulla R.I.A. potesse incidere l’adeguamento stipendiale ad personam, come invece propugnato, in quel giudizio,dall’amministrazione resistente; 4. il motivo è inammissibile per difetto di specificità; la giurisprudenza di questa Corte, datempo, ha posto in evidenza il necessario coordinamento tra il principio secondo cui l'interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, e il principio della necessaria autosufficienza del ricorso ; i n particolare ha affermato che l'interpretazione di un giudicato può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, con la conseguenza che, qualora l'interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il predetto ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale (vedi Cass. n. 5508/2018, Cass. n. 995/2017, Cass. n. 13658/2012, Cass. n. 22627/2006, Cass. Sez. Un. n. 1416/2004); in questa prospettiva è stato precisato che i motivi di ricorso per cassazione fondati su un giudicato esterno devono essere articolati con modalità conformi alle prescrizioni di cui all'art. 366, comma 1n. 6 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 21560/2011, Cass. n. 10537/2010); tanto sia sotto il profilo della necessità di riproduzione del testo della sentenza passata in giudicato, sia sotto il profilo della specifica indicazione della sede in cui essa sarebbe rinvenibile ed esaminabile in questo giudizio di legittimità (vedi Cass. n. 33891/2022; Cass. n. 21560/2011, cit.); 5. parte ricorrente non si è conformata a tali indicazioni , restando a tal fine assorbente la considerazione della mancata trascrizione nel ricorso per cassazione delle parti salienti della sentenza del giudice amministrativo( come precisa Cass. Sez. U., 21.2.2022, n. 5633) posta a base della eccezione di giudicato riferita al profilo della non interferenza tra assegno ad personam e R.I.A; 6. alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere nel complesso respinto; 7. l e spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in €. 4.000,00 per compensi professionali, oltre speseprenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del d.P.R. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric