CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 17842/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2290-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 21/23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 2290/2019 Cron. Rep. Ud. 17/05/2023 CC avverso la sentenza n. 2815/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/07/2018 R.G.N. 2257/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 361/2013, il Tribunale di Roma aveva interamente respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], volto ad ottenere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. a partire dal 16.10.1991 (o da altra data ritenuta di giustizia), con condanna della società alla sua riammissione nel posto di lavoro (con inquadramento nel livello 3 del CCNL di categoria, mansioni di costumista), nonché al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data di cessazione del rapporto fino alla sua effettiva ricostituzione. 2. Co n la sentenza in epigrafe indicat a, la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Schiavoni contro la decisione di primo grado ed in riforma della stessa, accertava la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 20 ottobre 1999 e tuttora in atto, con condanna della RAI a riammettere in servizio l’appellante, con inquadramento nel livello 3 del CCNL di categoria e mansioni di costumista; condannava, altresì, l’appellata a pagare, a favore dell’appellante a titolo di risarcimento del danno, una somma pari alle retribuzioni non percepite a decorrere dal 4.11.2011 – detratto l’aliunde perceptum, per come risultante dalla documentazione fiscale depositata in data 21.9.2017 – sino alla stessa sua sentenza, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; compensava tra le parti le spese del doppio grado di giudizio nella misura di 1/3 e condannava la RAI alla rifusione della restante parte di tali spese, come liquidate per l’intero per ognuno dei due gradi. 3. Per quanto qui ora soprattutto interessa, la Corte territoriale respingeva il gravame per la parte relativa ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato intercorsi tra le parti nel periodo 16.10.1991-11.10.1999. Invece, anche in base all’istruttoria orale esperita in secondo grado, in relazione al periodo successivo al 20.10.1999, data di stipula del primo contratto di lavoro di tipo autonomo tra le parti, qualificava il rapporto intercorso tra le stesse quale rapporto di lavoro di natura subordinata, che accertava essere nell’ordinaria forma a tempo indeterminato. Concludeva, pertanto, che la RAI dovesse essere condannata a pagare, secondo i generali principi civilistici, a titolo di risarcimento del danno patito dall’appellante, una somma pari alle retribuzioni non percepite dalla data della notifica del ricorso introduttivo a quella della sua sentenza, detratto quanto dalla stessa ricevuto a titolo di aliunde perceptum, per come risultante dalla documentazione fiscale depositata in data 21.9.2017. 4. Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso p er cassazione, affidato a quattromotivi. 5. Ha resistito l’intimatacon controricorso. 6. Entrambe le parti hanno depositatomemoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Conil primo motivo, la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 5, della L. n. 183/2010, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.”, per avere la Corte di merito disatteso la richiesta, da parte della RAI, dell’applicazione alla fattispecie di conversione poi operata dalla stessa Corte, peraltro senza alcuna motivazione, di detta disposizione; disposizione che la RAI reputa applicabile “ad ogni ipotesi in cui sia dichiarata la nullità del termine apposto ad un contratto di lavoro, sia esso ab originedichiaratamente subordinato sia esso autonomo e poi dichiarato subordinato a seguito di accertamento”. Di talché la stessa Corte aveva errato nell’applicare le comuni regole civilistiche circa il risarcimento del danno risentito dallalavoratrice. 2. Con il secondo motivo, denuncia “Vi olazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c. ed error in procedendo, in relazione all’art. 360, n. 3 e 4, c.p.c.”, per avere la Corte distrettuale, pur nella carenza di circostanze di fatto idonee a comprovare il vincolo di subordinazione, eccepita in prime cure nella memoria di costituzione della RAI, ammesso la prova per testi articolata (altrettanto genericamente sul punto) nell’atto introduttivo del giudizio, così violando l’art. 414 c.p.c. ed incorrendo in un evidente error in procedendo. 3. Con un terzo motivo denuncia “Vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.”. Secondo la ricorrente per cassazione, essa, in sede di costituzione in primo grado, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di merito, aveva puntualmente contestato la circostanza asserita dalla lavoratrice secondo cui le modalità di espletamento della prestazione non fossero mutate nel passaggio dal regime dei contratti a termine alla collocazione autonoma, contestazione di cui la stessa Corte erroneamente non aveva tenuto alcun conto. 4. Con un quarto motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2222 c.c., 1362 c.c. e ss., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.”. Deduce che la Corte di merito, nell’accertamento della subordinazione, aveva male interpretato gli elementi essenziali della subordinazione ed aveva frainteso del tutto le direttive impartite dall’asserito datore di lavoro, non avendo spiegato come le direttive valorizzate dalla stessa differissero dalle direttive tipiche delle collaborazioni autonome e rivolte alla determinazione del risultato dedotto quale oggetto del contratto. Secondo la ricorrente, infatti, la mancanza di autonomia poi (malamente enfatizzata dalla Corte territoriale), laddove sia relativa al risultato atteso della collaborazione, è il normale portato dell’attività che abbia natura autonoma, non si configura certo come elemento negatorio della stessa, per cui rientra normalmente in tale alveo che a decidere del risultato fossero tali figure (conduttrice e regista: “sono loro che decidono tutto”); altro sarebbe stato se entrambi fossero entrati nel merito dell’esecuzione della prestazione per come resa dalla lavoratrice. Inoltre, anche nel richiamo e nella valorizzazione degli indici c.d. sussidiari, la Corte d’appello non faceva buon governo dei principi affermati da questo [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il primo motivo è infondato. 6. Correttamente la Corte territoriale non ha dato applicazione al cit. art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, che si riferisce ad ipotesi di conversione in senso tecnico di contratti a tempo determinato, mentre nella fattispecie non è stata accertata alcuna nullità dei contratti dichiaratamente di natura autonoma intercorsi tra le parti o di termini presenti in essi. Nel caso in esame è stato piuttosto ritenuto che detti contratti formalmente di natura autonoma (ma non illegittimi o altrimenti invalidi) fossero da qualificare come unitario rapporto di natura subordinata e a tempo indeterminato. Nel dispositivo della sua decisione, infatti, la Corte di merito, non facendo riferimento ad una conversione, ha piuttosto accertato “la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 20 ottobre 1999 e tuttora in atto”. Occorre, poi, sottolineare che la stessa Corte, mentre in relazione al periodo 16.10.1991-11.10.1999, ha esplicitamente dato conto che i contratti relativi a detto periodo erano “di lavoro subordinato a tempo determinato”, peril seguente periodo lavorativo in relazione al quale la domanda principale dell’attrice ha trovato accoglimento, in riforma della decisione di primo grado, mai ha specificato che essi recassero un termine o comunque una durata determinata, limitandosi ad evidenziarne la dichiarata natura “autonoma”. Il motivo in esame, perciò, per la parte in cui nel suo svolgimento pare dare gen e ricamente per scontato che i contratti di lavoro formalmente autonomo intercorsi fra le parti in quel periodo fossero altresì a termine, non collima con l’accertamento di fatto operato dai giudici di secondo grado. Per il resto appare dirimente il rilievo che quest a Corte ha ritenuto inapplicabile il cit. art. 32, comma 5, alla fattispecie ad esso estranea di un rapporto di lavoro autonomo accertato (aborigine, per fictio juris) di lavoro subordinato e a tempo indeterminato, celato sotto lo schermo ripetuto di una molteplicità di successivi contratti di collaborazione autonoma (in tal senso Cass. civ., sez. lav., 17.12.2020, n. 29006, la quale, in motivazione, richiama Cass. n. 20209/2016), come nel caso che ci occupa. E’ stato, infatti, specificato che la suddetta disciplina riguarda “i contratti a termine e le altre tipologie contrattuali previste dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 3 e 4, tra cui non rientrano i contratti di lavoro autonomo, non potendo neppure invocarsi la disciplina di cui al citato comma 4, lett. d)” (così in parte motiva l’ora cit. decisione di questa Sezione). A tale orientamento ha, poi, dato continuità Cass. civ., 30.4.2021, n. 11424, che, peraltro, come Cass. n. 29006/2020, afferiva a fattispecie analoga a quella che ci occupa, e, cioè, di successivi contratti di collaborazione autonoma intercorsi proprio con la RAI. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non intravede plausibili ragioni giuridiche per discostarsi da tale indirizzo in relazione al caso di specie. 7. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso per difetto della specificità richiesta dall’art. 366, comma primo, n. 4) e n. 6), c.p.c., anche in termini di autosufficienza. 7.1. La ricorrente, infatti, si limita a riferire in proposito come, nel costituirsi in prime cure quale convenuta , ave sse rilevato “la totale assenza delle benché minime deduzioni in fatto che possano concretamente rimandare alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato” (cfr. pagg. 10-12 del ricorso per cassazione). Non considera, poi, la ricorrente che la Corte territoriale aveva premesso che il primo giudice, quanto “al periodo successivo al 1999 – durante il quale erano stati stipulati tra le parti dei contratti qualificati come “contratti di lavoro autonomo” –ha ritenuto carenti le allegazioni svolte in punto di dedotta subordinazione” e che l’allora appellante Schiavoni aveva censurato la sentenza del Tribunale appunto e in primo luogo “nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto generiche le allegazioni svolte sulla dedotta natura subordinata del rapporto – alla luce di quanto esposto nel ricorso introduttivo – e non aveva, conseguentemente, ammesso le prove ivi articolate” (cfr. pag. 2 dell’impugnata sentenza). La Corte d’appello, quindi, ha scritto nella sua motivazione che: “L’esame della prova testimoniale esperita nel presente grado di giudizio, ammessa in considerazione della specificità delle allegazioni svolte in punto di subordinazione, comprova – rileva il Collegio – la fondatezza delle deduzioni di cui al ricorso introduttivo.I testi ascoltati hanno, infatti, confermato che le prestazioni rese dalla Schiavoni si erano svolte con le modalità descritte in ricorso, con conseguente qualificazione del rapporto tra le parti in termini di subordinazione”. 7.2. Pertanto, la Corte territoriale si era pronunciata su apposito motivo d’appello circa la questione posta dall’attuale ricorrente, non già sull’eccezione a riguardo sollevata da quest’ultima quale convenuta in prime cure (sulla quale eccezione si era piuttosto espresso in termini adesivi il Tribunale). In ogni caso, l’impugnante RAI si sofferma soltanto su un singolo passo del ricorso introduttivo del giudizio della controparte (cfr. pag. 12 del ricorso), senza neanche richiamare le richieste istruttorie della stessa, poi accolte dalla Corte d’appello. La stessa ricorrente, poi, cita un precedente di legittimità (Cass.n. 15817/2004), peraltro piuttosto remoto, che si riferisce alla nullità del ricorso introduttivo del giudizio nel rito del lavoro; tema, questo, che non riguarda il caso in esame, in cui anche il primo Giudice non aveva dichiarato tale nullità, bensì aveva respinto nel merito il ricorso dell’attrice, anche in ragione delle “carenti allegazioni svolte in punto di dedotta subordinazione”. Infine, la ricorrente, pur lamentando un error in procedendo anche ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., neanche deduce la nullità della sentenza impugnata. 8. Parimenti inammissibile è il terzo motivo. 8.1. Per la parte in cui tale censura lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, occorre ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato che l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ammette la denuncia innanzi alla S.C. di un vizio attinente all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza provenga dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, con la necessaria conseguenza che è onere del ricorrente, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6) e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., indicare il fatto storico, il dato da cui esso risulti esistente, il come ed il quando esso abbia formato oggetto di discussione tra le parti e la sua decisività (così Cass. civ., sez. un., 30.7.2021, n. 21973). 8.2. Nella specie, il fatto asseritamente decisivo che, a detta della ricorrente, la Corte d’appello non avrebbe considerato è la sua contestazione puntuale “della circostanza asserita dalla lavoratrice secondo cui le modalità di espletamento della prestazione non fossero mutate nel passaggio dal regime dei contratti a termine alla collaborazione autonoma”. E’ di tutta evidenza, perciò, che non si tratti di un fatto, principale o secondario, in ipotesi decisivo per il giudizio. Né per giunta la ricorrente ha dedotto quando la portata della sua contestazione avrebbe formato “oggetto di discussione tra le parti”. 8.3. Per la parte, poi, in cui fa riferimento anche all’art. 416 c.p.c. la doglianza è generica, assumendosi unicamente che la RAI aveva dedotto “specificamente in sede di costituzione in primo grado, ai sensi dell’art. 416 c.p.c., circostanze di fatto di segno contrario che comprovavano la natura autonoma della collaborazione resa e che in ogni caso smentivano l’asserito vincolo di subordinazione (cfr. memoria di costituzione in primo grado, n. 8.1 e ss., p. 17-29)”. Invero, la Corte territoriale non ha posto in discussione che l’appellata, convenuta in primo grado, avesse in termini generali contestato la subordinazione anche per il periodo in questione, ma ha piuttosto considerato “che la Schiavoni aveva specificamente dedotto nel ricorso introduttivo di aver svolto per laRAI s.p.a., nel periodo dal 16 ottobre 1991 al 5 giugno 2009, le proprie prestazioni lavorative con le medesime modalità, nonostante avesse stipulato per il primo periodo contratti a tempo determinato e, successivamente, contratti per prestazione d’opera”; ed è “tale deduzione in fatto” che la stessa Corte ha ritenuto che “non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte della società convenuta”. 9. E’ infine infondatoil quarto motivo di ricorso. 9.1. Secondo un costante orientamento di questa Corte, quanto allo schema normativo di cui all’art. 2094 c.c., costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato. Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze; sicché, ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l’assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppure minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria. Tali elementi, lungi dall’assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatto oggetto di una valutazione complessiva e globale (così, ex plurimis , Cass. civ., sez. lav., 27.9.2019, n. 24154, ed ivi in motivazione i precedenti di legittimità, anche a Sezioni Unite, in senso conforme). 9.2. Orbene, il giudice di secondo grado, dopo aver considerato le deposizioni dei testi Pennisi e Badioli, ha scritto che: “[OSCURATO:PERSONA], quindi, per come emerso dalla prova testimoniale era vincolata al rispetto delle disposizioni impartite dai diretti responsabili (nello specifico regista e conduttore della trasmissione dei vari programmi ai quali era assegnata), non poteva esimersi dall’eseguire quanto le veniva richiesto e non aveva margini di autonomia ed iniziativa all’interno delle Produzioni televisive ove operava; eventuali assenze per ferie dovevano essere autorizzate dalla direzione del canale (v. deposizione resa dal teste Pennisi) e non aveva in alcun modo facoltà di gestire autonomamente i tempi di lavoro quanto alle prestazioni da eseguire. Il complesso di tali elementi – valuta la Corte – dimostra in maniera univoca che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti si è concretamente svolto secondo le modalità proprie del rapporto subordinato, al di là della qualificazione formale dello stesso in termini di “lavoro autonomo”, per come risultante dai vari contratti stipulati a far tempo dal 20 ottobre 1999 (v. contratti in atti); tali contratti prevedevano, infatti, che l’attività di costumista-figurinista sarebbe stata resa dalla Schiavoni in regime di lavoro autonomo e senza vincolo di subordinazione, laddove l’esito della prova testimoniale dimostra che la stessa era sottoposta alle direttive del regista e del conduttore delle diverse produzioni nel cui ambito ha lavorato”. La Corte distrettuale ha, inoltre, valorizzato – come si è visto nell’esaminare il terzo motivo - la mancata contestazione da parte della convenuta di quanto specificamente dedotto dalla lavoratrice sul punto che, nel secondo periodo lavorativo, le prestazioni lavorative erano state rese “con le medesime modalità” precedenti, perché ha considerato che “ciò comprova l’assunto della lavoratrice quanto alla natura subordinata delle prestazioni rese anche per i periodi successivi al 20 ottobre 1999 (decorrenza del primo contratto di natura autonoma stipulato tra le parti)”.Ha, infine, reputato irrilevante una “ circostanza evidenziata dalla [OSCURATO:SOCIETA].”, circa come si era concluso l’ultimo contratto di lavoro autonomo tra le parti. 9.3. Risulta, perciò, di tutta evidenza che, in relazione all’invero lungo periodo lavorativo dal 20.10.1999 al 5.6.2009, la Corte romana ha reputato dimostrata la natura subordinata del rapporto (pur non mancandodi considerare immediatamente la qualificazione data dalle parti al loro rapporto, anzi, ai rapporti , trattand osi di plurimi contratti;qualificazione che, come specificato da questa Sezione, pur non vincolante ed esaustiva ai fini della decisione, rappresenta comunque sempre il punto di partenza dell’indagine del giudice: cfr., ad es., Cass. civ., sez. lav., 14.6.2021, n. 16720), in base alla considerazione del dato saliente e caratterizzante della subordinazione, ossia, del l’assoggettamento personale della prestatrice di lavoro al potere direttivo, discipl inare e di controllo del datore di lavoro (per il tramite dei vari registi e conduttori delle diverse trasmissioni televisive), che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato. Contrariamente, infatti, a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte territoriale non ha accertato che le figure cui si rapportava direttamente la lavoratrice decidessero solo del risultato dell’attività di quest’ultima e che conduttore e regista, di volta in volta, non sarebbero entrati nel merito dell’esecuzione per come resa dalla lavoratrice. Piuttosto, la stessa Corte è pervenuta alle conclusioni su riportate sulla base della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], responsabile dei reparti produzione della RAI e – si noti – dettosi “ a conoscenza dei fatti di causa per aver lavorato con l’odierna appellante sin dal 1990”,quindi da tempo anteriore al periodo in cui i contratti inter partespresero ad essere formalizzati come autonomi, e della deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], produttore proprio “esecutivo” della RAI, che pure aveva lavorato con la Schiavoni” in due indicati programmi. E, vagliando il contenuto di tali testimonianze, la Corte d’appello ha ritenuto provato, tra l’altro, “che le mansioni attribuite alla ricorrente prevedevano la sua costante partecipazione presso gli studi della RAI”, “che i tempi e le modalità delle prestazioni rese erano dettate dalla produzione della RAI, che la Schiavoni non aveva alcun potere autonomo di scelta delle modalità di svolgimento, di tempo e di luogo delle proprie prestazioni e che la stessa utilizzava, infine, esclusivamente mezzi e locali di proprietà della RAI”, e che le direttive in precedenza specificate erano “quotidiane legate alle esigenze di scena ed alle registrazioni dello spettacolo”. Alla luce di tali chiare emergenze, i giudici di secondo grado neppure hanno fatto esplicito ricorso agli indici c.d. sussidiari della subordinazione, non avendone riscontrato la necessità. 10. La ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del la controricor rente , delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.