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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 05090/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 27.01.2022 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha respinto il reclamo avanzato da NAPOLETANO Simone avverso il rigetto dell'istanza di permesso premio ex art. 30 ter 0.P.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - NAPOLETANO Simone deducendo vizio di motivazione e violazione di legge.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mero dissenso alle valutazioni - in fatto - espresse nella decisione impugnata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 27.01.2022 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha respinto il reclamo avanzato da NAPOLETANO Simone avverso il rigetto dell'istanza di permesso premio ex art. 30 ter 0.P. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - NAPOLETANO Simone deducendo vizio di motivazione e violazione di legge. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mero dissenso alle valutazioni - in fatto - espresse nella decisione impugnata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 05090/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris