CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2023
Cassazione n. 33105/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOízlato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto tentato di furto pluriaggravato; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è estremamente generico e assertivo, perché - privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. - a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deiso i1,14 giugno 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte