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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00960/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16231/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), AGENZIA DELLE ENTRATE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che le rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la sentenza della CGT2 del Lazio n. 62/2023 depositata i l 11/01/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il contribuente ha impugnato l’estratto di ruolo relativo al bollo auto 2011, contestando l’omessa notifica e la prescrizione dei crediti.

2. L’Agenzia delle Entrate ha prodotto in giudizio la notifica della cartella e dell’avviso di accertamento presupposto, evidenziando che la cartella non era stata impugnata nei termini e quindi era divenuta definitiva.

3. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 1862/2021, ha rigettato il ricorso per inammissibilità e per mancanza di decorso della prescrizione triennale.

4. Il contribuente ha interposto appello.

5. Con la sentenza in epigrafe meglio indicata, la Corte di Giustizia Tributaria ha confermato la sentenza, respingendo l’appello del contribuente, dando conto del difetto delle specifiche ragioni contemplate dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, giustificative della tutela anticipata contro il cd. estratto di ruolo.

6. Avverso la suddetta sentenza di gravame la parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui hanno resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate e l’ADER. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 2934 e 2962 c.c.

1.1. Ancorché non sia indicato sotto quale profilo dei vizi tipizzati dall’art. 360 c. 1 c.p.c. la censura sia stata formulata, si desume dal tenore della stessa che è riconducibile alla ipotesi di violazione di legge ai sensi del n. 3.

1.2. Si sostiene che la Corte di gravame avrebbe violato gli articoli 2934 e 2962 c.c., in quanto non avrebbe correttamente valutato la prescrizione del credito relativo alle Tasse automobilistiche.

La Corte territoriale aveva ritenuto che, non essendo stata tempestivamente impugnata la cartella notificata l’8 novembre 2018, il contribuente fosse decaduto dal contestare il credito, ignorando che la scadenza del termine per l’opposizione non comporta la “conversione” della prescrizione breve in quella decennale.

Il ricorrente sostiene che la Corte avrebbe dovuto accertare la prescrizione al momento della notifica della cartella, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte.

2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione dell’art. 21 d.lgs. 456/92; dell’art. 100 c.p.c.; dell’art. 5 , c. 51, d.l. 953/82 convertito in l. 53/83. e degli artt. 2934 e 2962 c.c.

2.1. Anche in questo caso, ancorché non sia stato indicato sotto quale profilo dei vizi tipizzati dall’art. 360 c. 1 c.p.c. la censura sia formulata, si desume dalla stessa che è riconducibile alla violazione di legge ai sensi del n. 3.

2.2. Si sostiene, nel dettaglio, che la Corte avrebbe ignorato la prescrizione del credito, richiamando gli artt. 2934, 2962 e 2953 c.c., secondo cui la scadenza del termine per impugnare la cartella non “converte” il termine breve in quello decennale e il giudice avrebbe dovuto verificare il decorso della prescrizione al momento della notifica.

Inoltre, parte ricorrente invoca l’art. 100 c.p.c. e il principio del giudicato implicito, sostenendo che l’ammissibilità del ricorso era già stata riconosciuta in primogrado e non poteva essere riesaminata, e che quindi la Corte di secondo grado avrebbe dovuto valutare il merito e dichiarare la prescrizione compiuta.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta, in via subordinata, la violazione dell’art. 92c. 2 c . p . c . e dell’art. 15 d.lgs. 546/92.

3.1. La censura, in assenza di indicazione, può essere ricondotta anch’essa alla violazione di legge ai sensi del n. 3.

3.2. Si deduce la questione della compensazione delle spese di giudizio, chiedendo che siano poste a carico reciproco per tutti i gradi di giudizio, in ragione dellanovità e della complessità della questione, dei contrasti giurisprudenziali sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo, e dell’intervento normativo successivo (D.L. 146/2021) e la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26283/22.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

4.1. La CGT2 ha rigettato il ricorsonon solo perché la cartella di pagamento prodromica era stata notificata al contribuente in data 8 novembre 2018, ma anche per difetto dell’interesse qualificato ai sensi della nuova disposizione contemplata dal d.l.21ottobre 2021, n. 146, convertito in legge il 17 dicembre 2021, n.215.

Va rammentato anche che leSezioni Unite di questa Corte, consentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, hanno dato soluzione alla questione controversa in merito al regime di applicazione della nuova norma, affermando il principio che "In tema diriscossione a mezzo ruolo,l’articolo 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4 bis,si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella nonnotificata o invalidamente notificata".

4.2. Ne consegue che il ricorso per cassazione risulta essere doppiamente inammissibile, perch é non specifico, non c onfutando le ragioni della decisione impugnata, e per non aver a llegato le ragioni del predetto interesse qualificato a proporre l’impugnazione ( ex plurimis: Cass. n. 15141/2025; Cass., sez. un., 26283/2022).

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

6. Si ritiene altresì sussistere gli estremi per la condanna ai sensi dell’art. 96 c. 3 c.p.c., nella misura indicata in dispositivo, attesa la palese inammissibilità del ricorso e l’assenza di ogni considerazione delle ragioni normative (il citato d.l.) e giurisprudenziali (la menzionata pronuncia delle Sezioni unite), già poste a base della decisione impugnata.

7. Ne consegue altresì la condanna al pagamento della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96 c. 4 c.p.c.

8. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese aggravate di giudizio ai sensi dell’art. 96 c. 3 c.p.c., che liquida in euro 900,00.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96 c. 4 c.p.c., nella misura di euro 500,00.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importoa titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16231/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), AGENZIA DELLE ENTRATE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che le rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la sentenza della CGT2 del Lazio n. 62/2023 depositata i l 11/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente ha impugnato l’estratto di ruolo relativo al bollo auto 2011, contestando l’omessa notifica e la prescrizione dei crediti. 2. L’Agenzia delle Entrate ha prodotto in giudizio la notifica della cartella e dell’avviso di accertamento presupposto, evidenziando che la cartella non era stata impugnata nei termini e quindi era divenuta definitiva. 3. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 1862/2021, ha rigettato il ricorso per inammissibilità e per mancanza di decorso della prescrizione triennale. 4. Il contribuente ha interposto appello. 5. Con la sentenza in epigrafe meglio indicata, la Corte di Giustizia Tributaria ha confermato la sentenza, respingendo l’appello del contribuente, dando conto del difetto delle specifiche ragioni contemplate dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, giustificative della tutela anticipata contro il cd. estratto di ruolo. 6. Avverso la suddetta sentenza di gravame la parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui hanno resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate e l’ADER. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 2934 e 2962 c.c. 1.1. Ancorché non sia indicato sotto quale profilo dei vizi tipizzati dall’art. 360 c. 1 c.p.c. la censura sia stata formulata, si desume dal tenore della stessa che è riconducibile alla ipotesi di violazione di legge ai sensi del n. 3. 1.2. Si sostiene che la Corte di gravame avrebbe violato gli articoli 2934 e 2962 c.c., in quanto non avrebbe correttamente valutato la prescrizione del credito relativo alle Tasse automobilistiche. La Corte territoriale aveva ritenuto che, non essendo stata tempestivamente impugnata la cartella notificata l’8 novembre 2018, il contribuente fosse decaduto dal contestare il credito, ignorando che la scadenza del termine per l’opposizione non comporta la “conversione” della prescrizione breve in quella decennale. Il ricorrente sostiene che la Corte avrebbe dovuto accertare la prescrizione al momento della notifica della cartella, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte. 2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione dell’art. 21 d.lgs. 456/92; dell’art. 100 c.p.c.; dell’art. 5 , c. 51, d.l. 953/82 convertito in l. 53/83. e degli artt. 2934 e 2962 c.c. 2.1. Anche in questo caso, ancorché non sia stato indicato sotto quale profilo dei vizi tipizzati dall’art. 360 c. 1 c.p.c. la censura sia formulata, si desume dalla stessa che è riconducibile alla violazione di legge ai sensi del n. 3. 2.2. Si sostiene, nel dettaglio, che la Corte avrebbe ignorato la prescrizione del credito, richiamando gli artt. 2934, 2962 e 2953 c.c., secondo cui la scadenza del termine per impugnare la cartella non “converte” il termine breve in quello decennale e il giudice avrebbe dovuto verificare il decorso della prescrizione al momento della notifica. Inoltre, parte ricorrente invoca l’art. 100 c.p.c. e il principio del giudicato implicito, sostenendo che l’ammissibilità del ricorso era già stata riconosciuta in primogrado e non poteva essere riesaminata, e che quindi la Corte di secondo grado avrebbe dovuto valutare il merito e dichiarare la prescrizione compiuta. 3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta, in via subordinata, la violazione dell’art. 92c. 2 c . p . c . e dell’art. 15 d.lgs. 546/92. 3.1. La censura, in assenza di indicazione, può essere ricondotta anch’essa alla violazione di legge ai sensi del n. 3. 3.2. Si deduce la questione della compensazione delle spese di giudizio, chiedendo che siano poste a carico reciproco per tutti i gradi di giudizio, in ragione dellanovità e della complessità della questione, dei contrasti giurisprudenziali sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo, e dell’intervento normativo successivo (D.L. 146/2021) e la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26283/22. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 4.1. La CGT2 ha rigettato il ricorsonon solo perché la cartella di pagamento prodromica era stata notificata al contribuente in data 8 novembre 2018, ma anche per difetto dell’interesse qualificato ai sensi della nuova disposizione contemplata dal d.l.21ottobre 2021, n. 146, convertito in legge il 17 dicembre 2021, n.215. Va rammentato anche che leSezioni Unite di questa Corte, consentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, hanno dato soluzione alla questione controversa in merito al regime di applicazione della nuova norma, affermando il principio che "In tema diriscossione a mezzo ruolo,l’articolo 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4 bis,si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella nonnotificata o invalidamente notificata". 4.2. Ne consegue che il ricorso per cassazione risulta essere doppiamente inammissibile, perch é non specifico, non c onfutando le ragioni della decisione impugnata, e per non aver a llegato le ragioni del predetto interesse qualificato a proporre l’impugnazione ( ex plurimis: Cass. n. 15141/2025; Cass., sez. un., 26283/2022). 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. 6. Si ritiene altresì sussistere gli estremi per la condanna ai sensi dell’art. 96 c. 3 c.p.c., nella misura indicata in dispositivo, attesa la palese inammissibilità del ricorso e l’assenza di ogni considerazione delle ragioni normative (il citato d.l.) e giurisprudenziali (la menzionata pronuncia delle Sezioni unite), già poste a base della decisione impugnata. 7. Ne consegue altresì la condanna al pagamento della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96 c. 4 c.p.c. 8. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese aggravate di giudizio ai sensi dell’art. 96 c. 3 c.p.c., che liquida in euro 900,00. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96 c. 4 c.p.c., nella misura di euro 500,00. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importoa titolo di
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