Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 16627/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 25 febbraio 2021 il Giudice di Pace di Roma ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 14, commi 5-bis e ter d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 perché, senza giustificato motivo, non aveva ottemperato all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale disposto dal Questore di Roma il 15 giugno 2016.

Dalla motivazione si desume che la prova è stata tratta dalla «documentazione in atti e dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], agente della P.S., escusso in udienza».

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma che ha dedotto la nullità del provvedimento ai sensi degli artt. 2 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 546, comma 3, cod. proc. pen. in quanto mancante di una parte essenziale del dispositivo, ovvero la determinazione della pena della multa conseguente alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato.

3. La difesa dell'imputato ha formulato tempestiva istanza di discussione orale ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Elemento essenziale del dispositivo contenente l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, anche nel caso di sentenza con motivazione contestuale, è la determinazione della pena che costituisce parte integrante della pronuncia di condanna.

Tanto si desume, principalmente, dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. ove è previsto che il giudice con la sentenza di condanna «applica la pena e le eventuali misure di sicurezza».

E' già stato affermato, con decisione qui condivisa, che la mancata determinazione della pena, pur a fronte dell'affermazione della responsabilità dell'imputato, equivale alla mancanza del dispositivo, insuscettibile di essere integrato, in alcun modo, nelle fasi successive.

Sul punto, nello stesso senso di quanto qui deciso, Sez. 1, n. 43039 del 25/10/2012, Barbaro, Rv. 253629; Sez. 3,n. 34776 del 22/06/2011, C., Rv. 251245 (con riferimento alla sentenza di appello priva della determinazione della pena).

3. Da quanto esposto discende l'annullamento della sentenza avverso la quale è stato proposto ricorso, con rinvio al giudice, in diversa persona fisica, appartenente al medesimo ufficio che ha pronunciato il provvedimento impugnato (fra le molte, Sez. 5, n. 10970 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 278791).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Roma, in diversa persona fisica.

Così deciso il 28/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] iere es nsore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 febbraio 2021 il Giudice di Pace di Roma ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 14, commi 5-bis e ter d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 perché, senza giustificato motivo, non aveva ottemperato all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale disposto dal Questore di Roma il 15 giugno 2016. Dalla motivazione si desume che la prova è stata tratta dalla «documentazione in atti e dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], agente della P.S., escusso in udienza». 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma che ha dedotto la nullità del provvedimento ai sensi degli artt. 2 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 546, comma 3, cod. proc. pen. in quanto mancante di una parte essenziale del dispositivo, ovvero la determinazione della pena della multa conseguente alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato. 3. La difesa dell'imputato ha formulato tempestiva istanza di discussione orale ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Elemento essenziale del dispositivo contenente l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, anche nel caso di sentenza con motivazione contestuale, è la determinazione della pena che costituisce parte integrante della pronuncia di condanna. Tanto si desume, principalmente, dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. ove è previsto che il giudice con la sentenza di condanna «applica la pena e le eventuali misure di sicurezza». E' già stato affermato, con decisione qui condivisa, che la mancata determinazione della pena, pur a fronte dell'affermazione della responsabilità dell'imputato, equivale alla mancanza del dispositivo, insuscettibile di essere integrato, in alcun modo, nelle fasi successive. Sul punto, nello stesso senso di quanto qui deciso, Sez. 1, n. 43039 del 25/10/2012, Barbaro, Rv. 253629; Sez. 3,n. 34776 del 22/06/2011, C., Rv. 251245 (con riferimento alla sentenza di appello priva della determinazione della pena). 3. Da quanto esposto discende l'annullamento della sentenza avverso la quale è stato proposto ricorso, con rinvio al giudice, in diversa persona fisica, appartenente al medesimo ufficio che ha pronunciato il provvedimento impugnato (fra le molte, Sez. 5, n. 10970 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 278791). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Roma, in diversa persona fisica. Così deciso il 28/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] iere es nsore
Sentenza Cassazione n. 16627/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris