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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22584/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31997/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – Avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

SICILIA – SEZ. [OSCURATO:PERSONA] n. 4709/2021, depositata in data 17 maggio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], titolare di redditi di lavoro dipendente, impugnava il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale Catania – relativo ad un’istanza di rimborso per il 90% delle imposte pagate dallo stesso ai fini IRPEF negli anni di imposta Sil.

Rif.

Irpef 1990- 1991-1992 1990, 1991, 1992, per redditi di lavoro dipendente; istanza giustificata dall’essere stato, il detto contribuente, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Regione Sicilia colpiti dal sisma dell’anno 1990, in applicazione dell’art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289.

2. La C.t.p. di Catania, con sentenza n. 7317/07/2017, accoglieva il ricorso del contribuente, riconoscendo il diritto al rimborso lui spettante.

3. Avverso tale sentenza proponeva appello l’Ufficio finanziario dinanzi la C.t.r. della Sicilia.

4. Con sentenza n. 4709/2021, depositata in data 17 maggio 2021, rigettava il gravame, confermando le statuizioni del giudice di prime cure.

5. Contro la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il contribuente è rimasto intimato La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 7 luglio 2023 per la quale l’Agenzia ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, cos ̀ rubri cato: «Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi relativamente alla circostanza per la quale il contribuente non risiedeva in uno dei comuni interessati dal beneficio.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 ed 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, del Dpcm del 15 gennaio 1991, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha rigettato l'appello dell’Ufficio, riconoscendo il diritto al rimborso, seppur non pronunciandosi sulla carenza del requisito della residenza, posto che lo stesso contribuente ammetteva di non essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]

2. Preliminarmente, si deve disattendere l'istanza della controricorrente per la trattazione della causa in pubblica udienza.

In adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez.

Un., 5 giugno 2018, n. 14437), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., Sez.

Un., 23 aprile 2020, n. 8093).

In particolare, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo (Cass. 05/03/2021, n. 6118; Cass. 30/03/2021, n. 8757).

Pertanto, posto che nella specie si tratta di questione già scrutinata dai giudici di legittimità, la controversia può essere esaminata in camera di consiglio.

3. Il primo motivo è infondato.

Invero, non sussiste il difetto di omessa pronuncia in quanto, sul punto, la C.t.r. ha espressamente motivato sostenendo che a nulla rilevava che il ricorrente risiedesse a Giarre (comune non ricompreso tra quelli individuati nel D.P.C.M. n. 288 del 15 gennaio 1991) perché occorreva riferirsi al Comune ove il suo datore di lavoro aveva la sede.

4. Il secondo motivo è fondato.

La questione agitata è quella della residenza del lavoratore dipendente non in uno dei comuni individuati dall’art. 3 dell’ordinanza 21 dicembre 1990, n. 2057 del Ministro per la protezione civile che prescrive quanto segue: “Possono beneficiare delle sospensioni e delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli i soggetti residenti, da data anteriore al 13 dicembre 1990, nei comuni che saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il presidente della regione Sicilia.

Possono altresì beneficiare delle disposizioni previste dai precedenti articoli i soggetti che svolgono, nell'area dei comuni che saranno elencati nel decreto di cui al precedente comma, la loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola, ancorché' residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse.”

4.1. Nella fattispecie in esame è pacifico (emergendo dalla stessa sentenza impugnata) che il contribuente era lavoratore dipendente e, quindi, la relativa disciplina rientra nel primo comma e non nel secondo, che chiaramente si riferisce a coloro che, in quei comuni, svolgono la “ loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola, ancorché' residenti altrove” (Cass. n. 24453 del 02/10/2008; Cass. n. 10899 del 07/05/2018, sia pur riferita a contributi Inps).

4.2. Dunque, la C.t.r. ha fatto malgoverno dei superiori principi allorquando ha deciso favorevolmente al contribuente, dando rilievo alla circostanza che il suo datore di lavoro aveva la sede lavorativa in uno dei comuni ricompresi tra quelli individuati nel D.P.C.M. n. 288 del 15 gennaio 1991; ciò che occorreva, piuttosto, era che il contribuente avesse la propria residenza nei comuni individuati dal citato D.P.C.M.

5. In conclusione, va rigettato il primo motivo di ricorso, accolto il secondo motivo e la sentenza impugnata va cassata; non essendo necessario ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.

Vanno compensatele spese dei gradi di merito.

Le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente.

Compensa le spese di merito.

Condanna il contribuente alla refu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31997/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA – SEZ. [OSCURATO:PERSONA] n. 4709/2021, depositata in data 17 maggio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], titolare di redditi di lavoro dipendente, impugnava il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale Catania – relativo ad un’istanza di rimborso per il 90% delle imposte pagate dallo stesso ai fini IRPEF negli anni di imposta Sil. Rif. Irpef 1990- 1991-1992 1990, 1991, 1992, per redditi di lavoro dipendente; istanza giustificata dall’essere stato, il detto contribuente, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Regione Sicilia colpiti dal sisma dell’anno 1990, in applicazione dell’art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289. 2. La C.t.p. di Catania, con sentenza n. 7317/07/2017, accoglieva il ricorso del contribuente, riconoscendo il diritto al rimborso lui spettante. 3. Avverso tale sentenza proponeva appello l’Ufficio finanziario dinanzi la C.t.r. della Sicilia. 4. Con sentenza n. 4709/2021, depositata in data 17 maggio 2021, rigettava il gravame, confermando le statuizioni del giudice di prime cure. 5. Contro la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il contribuente è rimasto intimato La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 7 luglio 2023 per la quale l’Agenzia ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, cos ̀ rubri cato: «Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi relativamente alla circostanza per la quale il contribuente non risiedeva in uno dei comuni interessati dal beneficio. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 ed 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, del Dpcm del 15 gennaio 1991, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha rigettato l'appello dell’Ufficio, riconoscendo il diritto al rimborso, seppur non pronunciandosi sulla carenza del requisito della residenza, posto che lo stesso contribuente ammetteva di non essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2. Preliminarmente, si deve disattendere l'istanza della controricorrente per la trattazione della causa in pubblica udienza. In adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez. Un., 5 giugno 2018, n. 14437), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., Sez. Un., 23 aprile 2020, n. 8093). In particolare, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo (Cass. 05/03/2021, n. 6118; Cass. 30/03/2021, n. 8757). Pertanto, posto che nella specie si tratta di questione già scrutinata dai giudici di legittimità, la controversia può essere esaminata in camera di consiglio. 3. Il primo motivo è infondato. Invero, non sussiste il difetto di omessa pronuncia in quanto, sul punto, la C.t.r. ha espressamente motivato sostenendo che a nulla rilevava che il ricorrente risiedesse a Giarre (comune non ricompreso tra quelli individuati nel D.P.C.M. n. 288 del 15 gennaio 1991) perché occorreva riferirsi al Comune ove il suo datore di lavoro aveva la sede. 4. Il secondo motivo è fondato. La questione agitata è quella della residenza del lavoratore dipendente non in uno dei comuni individuati dall’art. 3 dell’ordinanza 21 dicembre 1990, n. 2057 del Ministro per la protezione civile che prescrive quanto segue: “Possono beneficiare delle sospensioni e delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli i soggetti residenti, da data anteriore al 13 dicembre 1990, nei comuni che saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il presidente della regione Sicilia. Possono altresì beneficiare delle disposizioni previste dai precedenti articoli i soggetti che svolgono, nell'area dei comuni che saranno elencati nel decreto di cui al precedente comma, la loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola, ancorché' residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse.” 4.1. Nella fattispecie in esame è pacifico (emergendo dalla stessa sentenza impugnata) che il contribuente era lavoratore dipendente e, quindi, la relativa disciplina rientra nel primo comma e non nel secondo, che chiaramente si riferisce a coloro che, in quei comuni, svolgono la “ loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola, ancorché' residenti altrove” (Cass. n. 24453 del 02/10/2008; Cass. n. 10899 del 07/05/2018, sia pur riferita a contributi Inps). 4.2. Dunque, la C.t.r. ha fatto malgoverno dei superiori principi allorquando ha deciso favorevolmente al contribuente, dando rilievo alla circostanza che il suo datore di lavoro aveva la sede lavorativa in uno dei comuni ricompresi tra quelli individuati nel D.P.C.M. n. 288 del 15 gennaio 1991; ciò che occorreva, piuttosto, era che il contribuente avesse la propria residenza nei comuni individuati dal citato D.P.C.M. 5. In conclusione, va rigettato il primo motivo di ricorso, accolto il secondo motivo e la sentenza impugnata va cassata; non essendo necessario ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente. Vanno compensatele spese dei gradi di merito. Le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente. Compensa le spese di merito. Condanna il contribuente alla refu
Sentenza Cassazione n. 22584/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris