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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 32122/2026

Testo disponibile della fonte

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le di Torinovisti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta trasmessa dal Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 27 aprile 2026 il Tribunale di Torino, adito ai sensidell’art. 309 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], confermava l’ordinanza emessa nei suoiconfronti in data 16 aprile 2026 dal Tribunale di Torino con la quale gli era stataapplicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cuiall’art. 337 cod. pen.2.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],mediante il proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo, che sisintetizza di seguito, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il qualededuce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, lett. c), cod. proc. pen. in relazioneall’art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., per essere intervenuta la decisione delTribunale del riesame oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione degliInvero, gli atti risultano trasmessi al Tribunale in data 20 aprile 2026, ma ladecisione veniva assunta solo in data 2 maggio 2026.

Di conseguenza la misuracautelare avrebbe perso efficacia.3.

Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e ha fatto pervenirerequisitoria scritta il solo Procuratore generale, concludendo come in epigraferiportato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Come è noto, l'omissione, da parte del giudice del riesame, della pronuncia,anche d'ufficio, della sopravvenuta perdita di efficacia della misura cautelare aisensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., costituisce un vizio della decisioneche, come tale, può essere fatto valere esclusivamente con il ricorso percassazione nell'ambito del procedimento "de libertate" e non anche con la richiestadi declaratoria dell'inefficacia della misura rivolta al giudice del procedimentoprincipale (Sez.

U, n. 14 del 31/05/2000, Piscopo, Rv. 216261-01: nell'occasionela Corte ha altresì precisato che nel giudizio di legittimità la predetta omissione, inquanto vizio della decisione, non può essere rilevata d'ufficio ma solo sedenunciata con uno specifico, ancorché unico, motivo di impugnazione).3.

Ciò detto, dalla visione degli atti, possibile a questa Corte, essendo statodedotto mediante ricorso per cassazione un “error in procedendo” (Sez.

U, n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01), emerge che il Tribunale delriesame ha ricevuto gli atti relativi alla misura cautelare applicata al ricorrente indata 20 aprile 2026.

L’udienza camerale di trattazione del riesame è statacelebrata in data 27 aprile 2026 e l’ordinanza, completa di motivazione, è statadepositata in data 2 maggio 2026.Non risulta che il Tribunale del riesame abbia depositato, entro il decimogiorno dalla ricezione degli atti (v.

Sez.

U, n. 26 del 26/09/2000, Scarci, Rv. 216769-01), calcolato in conformità al principio generale posto dall'art. 172, comma4, cod. proc. pen., per il quale nel termine non si computa il "dies a quo" (Sez. 5,n. 30248 del 13/06/2003, Rv. 226382-01), e cioè entro il 30 aprile 2026, almenoil dispositivo dell’ordinanza, adempimento che sarebbe stato idoneo ad impedirela perdita di efficacia del provvedimento cautelare (v.

Sez.

U, n. 11 del23/03/1998, Manno, Rv. 210607-01; e, più di recente.

Sez. 2, n. 31409 del27/04/2016, Massaria, Rv. 267849-01).Ne consegue che il deposito dell’ordinanza in data 2 maggio 2026 è risultatotardivo.Va dichiarata, pertanto, la perdita di efficacia dell’ordinanza di custodiacautelare del Tribunale di Torino del 16 aprile 2026 e va disposta l’immediatascarcerazione del ricorrente se non detenuto per altro.La cancelleria provvederà agli adempimenti di rito, in particolare all’immediatacomunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensidell’art. 626 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara la perdita di efficacia dell'ordinanza di custodia cautelare delTribunale di Torino del 16 aprile 2026 e dispone l'immediata scarcerazione di SaidAdil se non detenuto per altro.

Manda alla cancelleria per l'immediatacomunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensidell'art. 626 cod. proc. pen.Così deciso il 15 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di Torinovisti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta trasmessa dal Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 27 aprile 2026 il Tribunale di Torino, adito ai sensidell’art. 309 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], confermava l’ordinanza emessa nei suoiconfronti in data 16 aprile 2026 dal Tribunale di Torino con la quale gli era stataapplicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cuiall’art. 337 cod. pen.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],mediante il proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo, che sisintetizza di seguito, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il qualededuce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, lett. c), cod. proc. pen. in relazioneall’art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., per essere intervenuta la decisione delTribunale del riesame oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione degliInvero, gli atti risultano trasmessi al Tribunale in data 20 aprile 2026, ma ladecisione veniva assunta solo in data 2 maggio 2026. Di conseguenza la misuracautelare avrebbe perso efficacia.3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e ha fatto pervenirerequisitoria scritta il solo Procuratore generale, concludendo come in epigraferiportato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Come è noto, l'omissione, da parte del giudice del riesame, della pronuncia,anche d'ufficio, della sopravvenuta perdita di efficacia della misura cautelare aisensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., costituisce un vizio della decisioneche, come tale, può essere fatto valere esclusivamente con il ricorso percassazione nell'ambito del procedimento "de libertate" e non anche con la richiestadi declaratoria dell'inefficacia della misura rivolta al giudice del procedimentoprincipale (Sez. U, n. 14 del 31/05/2000, Piscopo, Rv. 216261-01: nell'occasionela Corte ha altresì precisato che nel giudizio di legittimità la predetta omissione, inquanto vizio della decisione, non può essere rilevata d'ufficio ma solo sedenunciata con uno specifico, ancorché unico, motivo di impugnazione).3. Ciò detto, dalla visione degli atti, possibile a questa Corte, essendo statodedotto mediante ricorso per cassazione un “error in procedendo” (Sez. U, n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01), emerge che il Tribunale delriesame ha ricevuto gli atti relativi alla misura cautelare applicata al ricorrente indata 20 aprile 2026. L’udienza camerale di trattazione del riesame è statacelebrata in data 27 aprile 2026 e l’ordinanza, completa di motivazione, è statadepositata in data 2 maggio 2026.Non risulta che il Tribunale del riesame abbia depositato, entro il decimogiorno dalla ricezione degli atti (v. Sez. U, n. 26 del 26/09/2000, Scarci, Rv. 216769-01), calcolato in conformità al principio generale posto dall'art. 172, comma4, cod. proc. pen., per il quale nel termine non si computa il "dies a quo" (Sez. 5,n. 30248 del 13/06/2003, Rv. 226382-01), e cioè entro il 30 aprile 2026, almenoil dispositivo dell’ordinanza, adempimento che sarebbe stato idoneo ad impedirela perdita di efficacia del provvedimento cautelare (v. Sez. U, n. 11 del23/03/1998, Manno, Rv. 210607-01; e, più di recente. Sez. 2, n. 31409 del27/04/2016, Massaria, Rv. 267849-01).Ne consegue che il deposito dell’ordinanza in data 2 maggio 2026 è risultatotardivo.Va dichiarata, pertanto, la perdita di efficacia dell’ordinanza di custodiacautelare del Tribunale di Torino del 16 aprile 2026 e va disposta l’immediatascarcerazione del ricorrente se non detenuto per altro.La cancelleria provvederà agli adempimenti di rito, in particolare all’immediatacomunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensidell’art. 626 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara la perdita di efficacia dell'ordinanza di custodia cautelare delTribunale di Torino del 16 aprile 2026 e dispone l'immediata scarcerazione di SaidAdil se non detenuto per altro. Manda alla cancelleria per l'immediatacomunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensidell'art. 626 cod. proc. pen.Così deciso il 15 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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