CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08312/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Gabriele MAZZOTTA che ha chiesto il rigetto del ricorso, riportandosi alle note scritte già depositate. Sentite le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catania, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 2 luglio 2025, che gli ha applicato la custodia cautelare in carcere per i reati di partecipazione all'associazione mafiosa denominata “Santapaola – Ercolano”, in particolare al “gruppo di Librino e [OSCURATO:PERSONA]” facente capo alla “famiglia Nizza”, nel periodo dal gennaio 2019 al giugno 2021 (capo 1), di avere fatto parte di un'associazione dedita al narcotraffico, operante in Catania da gennaio 2020 a maggio 2021 (capo 22), e di avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, effettuato operazioni di traffico di stupefacenti da gennaio 2020 a maggio 2021 (capo 23). 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l’annullamento dell'ordinanza impugnata, sviluppando quattro motivi, a valle di una premessa di dodici pagine. 2.1. Il primo motivo denuncia la violazione della legge processuale, in riferimento agli artt. 292, comma 2, lett. c), 309, comma 9, 273 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione. La difesa segnala: l’omessa verifica di attendibilità dei dichiaranti; la mancanza di riscontri alle dichiarazioni rese dai collaboranti; la mancanza di rilievi in merito alla diversità di soprannome con il quale i collaboratori identificavano [OSCURATO:PERSONA] (il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] lo appellava come “U Pessu” o “U Scemu”; il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] come “Ricchiato”); l’ininfluenza del riconoscimento fotografico quale elemento sintomatico della sua appartenenza al sodalizio criminoso e non semplicemente della sua attività di spacciatore; l’incertezza sul periodo di appartenenza del prevenuto al sodalizio mafioso contestatogli per il periodo dal gennaio 2020 al giugno 2021 a fronte dei divergenti dati oggettivi forniti dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] il quale lo avrebbe allontanato tra l’aprile e il maggio 2020 e [OSCURATO:PERSONA] associato al gruppo di Nizza solo fino al 2019 e a fronte delle dichiarazioni rese dallo stesso indagato in sede d’interrogatorio di garanzia, il quale aveva ammesso la commissione di reati di spaccio per far fronte, sia alle sue esigenze di assunzione di sostanze stupefacenti, sia per procacciarsi la liquidità necessaria a rientrare a Londra dove ricercare una occupazione lavorativa, che aveva già svolto in quella città; l’ordinanza non è caratterizzata da una valutazione autonoma delle fonti di prova rispetto alle indicazioni contenute nella richiesta di misura cautelare, comunque insufficienti a comporre un compendio di gravità indiziaria sugli elementi costitutivi dell’associazione mafiosa, in violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. 2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione della legge processuale, in riferimento agli artt. 292, comma 2, lett. c), 309, comma 9, e 273 cod. proc. pen., con riferimento al delitto associativo in ragione dell’inidoneità indiziaria degli elementi valorizzati nell’ordinanza impugnata con riguardo al richiamo del “processo Malerba”, in quanto la relativa sentenza non è ancora definitiva, alle frequentazione del prevenuto con altri partecipi del gruppo mafioso, elementi non rappresentativi della durata e stabilità di progetto criminoso, ma, al più, di una collaborazione sporadica e occasionale, ben lontana dai caratteri di continuità e fidelizzazione indispensabili a riempire di contenuto il contributo causale alla realizzazione dei fini del sodalizio criminale. 2.3. Il terzo motivo denuncia la violazione della legge processuale, in riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione sulle esigenze cautelari, in quanto l’ordinanza impugnata non ha correttamente valutato, in punto di attualità e concretezza, l’evoluzione della vita personale e lavorativa del prevenuto e ha reso priva di concretezza la prognosi di recidiva. 2.4. Il quarto motivo denuncia il vizio della motivazione in riferimento alla scelta della misura cautelare nella custodia in carcere, fondata su elementi vetusti e comunque inconsistenti (precedenti reati, pur di non particolare gravità e risalenti nel tempo; dichiarazioni del prevenuto volte a minimizzare la propria posizione e a non orientare il proprio atteggiamento in direzione autenticamente collaborativa, negando la conoscenza dei nominativi degli altri appartenenti alla cosca mafiosa). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che contiene numerose censure inammissibili, è nel complesso infondato. 2. I motivi sulla gravità indiziaria sono nel complesso infondati. 2.1. Essi non si confrontano con gli argomenti posti a fondamento dell’ordinanza impugnata, la quale trae elementi indiziari circa la partecipazione del prevenuto all’associazione mafiosa contestata da una pluralità di fonti: le convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; il riconoscimento fotografico da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che supera la denunciata incertezza sulla discrasia nell’indicazione dei soprannomi attribuiti dai predetti collaboratori; l’identificazione dell’indagato in compagnia di altri soggetti appartenenti al gruppo mafioso in almeno nove occasioni tra il 2017 e il 2021; le intercettazioni telefoniche che avvaloravano le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] circa i contatti assunti dall’indagato per conto dell’associazione con i fornitori di stupefacenti di Napoli. Sono, del resto, generiche le censure che riguardano l’attendibilità dei collaboratori di giustizia poiché essa è stata ampiamente verificata nell’ordinanza genetica, mentre il ricorso si limita a denunciarne l’omessa verifica. 2.2. Le conclusioni che il Tribunale ha tratto dalle fonti di prova, più approfonditamente scrutinate nelle pagine da 2 a 5 dell’ordinanza impugnata, appaiono a queste coerenti e in tutto logicamente plausibili, avendo rilevato, mentre il ricorso è puramente confutativo, che: l’indagato ha svolto, per il gruppo mafioso di riferimento, un ruolo assai rilevante nell’attività di acquisto e vendita di sostanza stupefacente, interfacciandosi con i fornitori ed effettuando trasferte in altre parti d’Italia; l’indagato è risultato pienamente e stabilmente coinvolto nel commercio all’ingrosso di stupefacente gestito dal clan; l’indagato ha ammesso di essere “stipendiato” dal gruppo in relazione a ogni turno di spaccio effettuato; la piena consapevolezza di fare parte del clan mafioso è stata desunta dalla circostanza che, successivamente all’omicidio del sodale Timonieri (atto ritenuto un chiaro attacco al gruppo mafioso in questione), [OSCURATO:PERSONA], come tutti coloro che si ritenevano parti integranti dell’associazione, ha iniziato a girare armato, risultando priva di rilievo la circostanza che, a fronte delle dichiarazioni dei collaboratori e delle captazioni, egli non sia stato mai trovato in possesso di un’arma. In particolare, secondo i giudici del riesame, l’affermazione resa dal collaborante [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] ha fatto parte del “gruppo Nizza”, non è sminuita dalla circostanza che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] rimase nel gruppo fino al 2019, mentre la contestazione descrive una partecipazione dell’indagato a partire dal 2020, alla luce della convergente dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA]. Si è sottolineato, inoltre, che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] è a conoscenza di fatti successivi alla sua uscita dal “gruppo Nizza”, tanto che ha pure riferito della consegna della pistola cal. 7,65, tra le armi di [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] su sua espressa richiesta. È stata logicamente giudicata convergente, circa il ruolo attivo e la posizione associativa di CASTGLIONE, la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] faceva parte del suo gruppo ristretto, a disposizione della organizzazione mafiosa dei “Nizza”, dalla quale era stipendiato. Il collaboratore forniva anche ulteriori informazioni, in termini pertinenti, valorizzate nell’ordinanza impugnata, con affermazioni pure convergenti con quelle rese dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. I primi due motivi, dunque, non scalfiscono la congruenza motivazionale dell’ordinanza impugnata: le dichiarazioni convergenti dei diversi collaboratori, oltre a riscontrarsi tra loro, sono pure state ritenute supportate da altri elementi gravemente sintomatici dell’appartenenza dell’indagato all’associazione mafiosa (attività specifica nell’affare dell’acquisto dello stupefacente all’ingrosso dai fornitori napoletani; richiesta della pistola che gli veniva consegnata dopo essere stata prelevata tra le armi nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]; intercettazioni costituenti un riscontro oggettivo alle informazioni che [OSCURATO:PERSONA] aveva riversato in merito all’episodio dell’acquisto della droga dai napoletani la mancanza di riscontri alle dichiarazioni rese dai collaboranti); l’ininfluenza delle differenti indicazioni sul soprannome del prevenuto, a fronte del riconoscimento fotografico effettuato da entrambi i collaboratori; la significatività di tale riconoscimento, in quanto tassello ulteriore e idoneo a collocare il prevenuto nel sodalizio criminoso; il superamento dell’asserita incertezza sul periodo di appartenenza del prevenuto al sodalizio mafioso, in forza di specifici elementi sintomatici della partecipazione. Va rilevato che il richiamo alle risultanze del processo “Malerba”, pur tuttora in corso, non ha una portata dirimente, benché dal punto di vista indiziario, nel mostrare l’intraneità perdurante dello stesso [OSCURATO:PERSONA] alla cosca mafiosa in un diverso periodo, non appare privo di pregnanza circa la stabile affiliazione, piuttosto che la propugnata collaborazione sporadica e occasionale. Del resto, il tentativo della difesa di proporre un’interpretazione alternativa di tali specifici elementi esonda nella valutazione del fatto, sottratta al giudizio di legittimità. 3. I motivi sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura sono del pari infondati. Sono logicamente plausibili e giuridicamente corrette le argomentazioni del tribunale del riesame, sia in riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, sia in relazione alla scelta della misura più idonea a contenerle. 3.1. Quanto al tema delle esigenze cautelari, il giudice del riesame non si è sottratto alla compiuta verifica circa l’operatività della presunzione relativa, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. escludendo che, gli elementi genericamente evocati dal ricorrente potessero fondatamente essere ritenuti idonei a superare la presunzione, tenuto conto delle concrete modalità del fatto, del concreto rischio di reiterazione del reato tratto dai sintomatici fatti esposti in motivazione (pagine da 6 a 7 dell’ordinanza impugnata). La giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che «in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di partecipazione ad associazioni mafiose "storiche", la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari» (Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Tavella, Rv. 286267 – 01). Il Tribunale ha in proposito sottolineato che l’attività lavorativa all’estero, dalla quale secondo la difesa dovrebbe trarsi la convinzione dell’assenza di pericolo di recidiva in ragione dell’allontanamento dalla sede dell’organizzazione e della cambiamento di vita impresso dall’indagato, era sussistente già prima delle condotte criminali oggetto di indagine, tanto che la detta attività lavorativa non ha affatto dissuaso l’indagato dal commetterle, facendo periodicamente e costantemente ritorno a Catania per partecipare attivamente alle condotte associative. D’altra parte, in presenza di una contestazione associativa mafiosa caratterizzata dall’appartenenza alla cd. “mafia storica”, la condotta processuale assunta, pur del tutto legittima, non può che essere valutata alla stregua della mancata dissociazione e perciò logicamente giudicata ostativa alla prognosi positiva invocata dalla difesa. 3.2. Non si coglie neppure alcuna lacuna argomentativa con riguardo alla scelta della misura. Sono state indicate, come si è detto, le ragioni ostative al superamento della presunzione assoluta di adeguatezza del regime di custodia in carcere, che il ricorso si limita a non condividere. In presenza della richiamata presunzione relativa di adeguatezza appaiono logiche le conclusioni alle quali sono giunti i giudici del riesame in merito alla tipologia di misura cautelare da applicare nel caso concreto. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condann