CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 27019/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 0492QMM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAiato avviso al.- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 23 gennaio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza ha respinto la richiesta di liberazione anticipata per il semestre 03/06/2022- 03/12/2022. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione resa personalmente alla direzione degli Istituti penitenziari di Parma e con contestuale nomina di un difensore di fiducia. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della legge n. 103/2017 e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione». La nomina di un difensore di fiducia è irrilevante, risultando manifesta la mancanza dell'assistenza legale per la redazione dell'atto, non sottoscritto da alcun difensore. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06 giugno 2024 Il Consigliere estensore I