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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05383/2026

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CO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza in data 7 ottobre 2025 applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 2 di reclusione ed € 800,00 di multa in relazione ai reati di concorso in rapina ed in lesioni personali aggravate.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato avv.to [OSCURATO:PERSONA] deducendo con motivi qui riassunti ex art. 173 disp att. cod. proc. pen.: - erronea qualificazione giuridica del fatto di rapina per insussistenza di un profitto economico; - illegalità della pena conseguentemente applicata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza dei motivi.

In tema di ricorso avverso sentenza di patteggiamento si è affermato «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619).

E nel caso di specie non si verte in un caso di errore manifesto posto che la violenza viene descritta come strumentale all’impossessamento di oggetti delle vittime senza che alcun rilievo assuma lo scopo perseguito dall’agente.

Il secondo motivo è conseguentemente assorbito non sussistendo alcuna illegalità della pena determinata sull’accordo delle parti nella misura di anni 2 di reclusione ed € 800,00 di multa.

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza in data 7 ottobre 2025 applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 2 di reclusione ed € 800,00 di multa in relazione ai reati di concorso in rapina ed in lesioni personali aggravate. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato avv.to [OSCURATO:PERSONA] deducendo con motivi qui riassunti ex art. 173 disp att. cod. proc. pen.: - erronea qualificazione giuridica del fatto di rapina per insussistenza di un profitto economico; - illegalità della pena conseguentemente applicata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza dei motivi. In tema di ricorso avverso sentenza di patteggiamento si è affermato «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619). E nel caso di specie non si verte in un caso di errore manifesto posto che la violenza viene descritta come strumentale all’impossessamento di oggetti delle vittime senza che alcun rilievo assuma lo scopo perseguito dall’agente. Il secondo motivo è conseguentemente assorbito non sussistendo alcuna illegalità della pena determinata sull’accordo delle parti nella misura di anni 2 di reclusione ed € 800,00 di multa. 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 05383/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris