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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 05057/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 24 febbraio 2021 la Corte di Appello di Genova, in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza emessa in data 20.12.2014 dal Tribunale di Genova, appellata da CANINI Ferruccio, riduceva da 10 a 3 anni la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CANINI Ferruccio deducendo violazione di legge e vizio di motivazione .

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, non essendo stata espressa una doglianza argomentata ma un generico dissenso alle valutazioni espresse in sentenza.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] iden e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 24 febbraio 2021 la Corte di Appello di Genova, in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza emessa in data 20.12.2014 dal Tribunale di Genova, appellata da CANINI Ferruccio, riduceva da 10 a 3 anni la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CANINI Ferruccio deducendo violazione di legge e vizio di motivazione . 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, non essendo stata espressa una doglianza argomentata ma un generico dissenso alle valutazioni espresse in sentenza. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] iden e
Sentenza Cassazione n. 05057/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris