CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 09152/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PIACENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di PIACENZA con sentenza in data 02/07/2021 applicava nei confronti di &[OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p. in relazione ai reati contestati di rapina aggravata (capo 1) e di furto (capo 6). Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato eccependo il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla congruità del trattamento sanzionatorio sono inammissibili. Ed infatti, in base all'art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA].;\