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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28682/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 19 marzo 2021 dalla Corte di appello di Firenze, che ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale di Livorno che aveva condannato — anche a fini civili — [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale quale amministratore unico della società "Porte e portali s.r.l.", dichiarata fallita dal Tribunale di Livorno il 10 febbraio 2016.

La riforma in appello è consistita nella rideterminazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. in misura pari a quella della pena principale inflitta.

2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia.

2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione di legge quanto al coefficiente soggettivo del reato.

Dopo aver richiamato un precedente di questa Corte in tema di dolo della bancarotta fraudolenta, il ricorso osserva che l'estraneità alla gestione della società da parte di Turini, dopo l'affitto di azienda, non consente di concludere per la piena consapevolezza del medesimo circa i fatti contestati.

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 216 e 219 legge fall. e vizio di motivazione sia quanto alla sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale che in ordine alle distrazioni contestate, salvo poi soffermarsi solo sulla prima.

Poiché la bancarotta fraudolenta documentale, quando viene contestata la condotta di sottrazione, distruzione o omessa tenuta della scritture contabili, richiede il dolo specifico, mentre i giudici di merito hanno stimato sufficiente il dolo generico, la mancata dimostrazione del coefficiente soggettivo tipico avrebbe dovuto condurre a ritenere il reato di bancarotta semplice e non fraudolenta.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Quanto al primo motivo, il Procuratore generale ritiene che lo stesso contratto di affitto di ramo di azienda, indicato nel ricorso come elemento da cui si dovrebbe dedurre l'assenza del dolo della bancarotta, costituisca uno dei fatti di distrazione che sono ascritti all'imputato.

A ciò va aggiunto — sostiene il Procuratore generale — che nella sentenza è stato precisato che l'imprenditore fallito non è stato in grado di indicare la destinazione delle somme e dei beni della società, manifestando in tal modo la piena consapevolezza della sottrazione degli stessi alla garanzia patrimoniale.

In ordine al secondo motivo, il Procuratore generale rimarca che la sentenza impugnata ha precisato che le omissioni relative alle scritture contabili sono state poste in essere in frode ai creditori, per evitare che costoro potessero conoscere le condotte distrattive.

4. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, nelle sue conclusioni scritte ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto al coefficiente soggettivo del reato — è marcatamente inammissibile per carenza di confronto con la sentenza impugnata, laddove contesta genericamente il coefficiente soggettivo della distrazione fallimentare, citando giurisprudenza di questa Corte, senza tuttavia avvedersi che la Corte territoriale aveva evidenziato precise sparizioni di beni, su cui il ricorrente-amministratore non aveva fornito indicazioni precise; si pensi alla distrazione di somme riscosse in relazione alle fatture emesse dalla società per un importo di 154.000 euro e delle attrezzature e beni aziendali (restituiti alla fallita dalla "Methodo progetto casa s.n.c." al momento della risoluzione del contratto di affitto di azienda) per un valore di 12.000 euro.

Il ricorso, di contro, si attarda su considerazione teoriche che eludono il thema decidendum.

2. Il secondo motivo di ricorso — sulla bancarotta documentale — è inammissibile dal momento che anch'esso manca di confronto con la sentenza avversata, la quale ha ben chiarito, di fronte ad un'imputazione in cui erano indicati gli estremi di entrambi i tipi di bancarotta fraudolenta documentale, che nel caso di specie ricorreva quella per omissione attuata in frode ai creditori.

Ha sottolineato, infatti, la Corte di merito che, nel periodo di interesse, le somme incassate non erano state riversate nelle casse sociali e i beni mobili erano andati dispersi e che, nel contempo, la fallita non aveva tenuto il libro giornale e gli altri libri obbligatori, impedendo totalmente al curatore di ricostruire la destinazione dell'attivo aziendale.

Tale condotta — ha ritenuto la Corte territoriale — è oggettivamente dimostrativa della volontà di non rendere manifeste le condotte distrattive e deve essere considerata, quindi, in frode ai creditori.

La risposta della Corte di merito appare corretta in diritto e priva di tratti di manifesta illogicità, dal momento che traduce nello scrutinio di merito l'esegesi di questa Corte secondo la quale l'omessa tenuta della contabilità interna integra gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, se lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915; la rilevanza ex art. 216 legge fall. dell'omissione laddove collegata al fine pregiudizievole è richiamata anche in Sez. 5, n. 42754 del 26/05/2017, Ziliani, Rv. 271847 e Sez. 5, n. 47923 del 23/9/2014, [OSCURATO:PERSONA], rv. 261040).3.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 19 marzo 2021 dalla Corte di appello di Firenze, che ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale di Livorno che aveva condannato — anche a fini civili — [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale quale amministratore unico della società "Porte e portali s.r.l.", dichiarata fallita dal Tribunale di Livorno il 10 febbraio 2016. La riforma in appello è consistita nella rideterminazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. in misura pari a quella della pena principale inflitta. 2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione di legge quanto al coefficiente soggettivo del reato. Dopo aver richiamato un precedente di questa Corte in tema di dolo della bancarotta fraudolenta, il ricorso osserva che l'estraneità alla gestione della società da parte di Turini, dopo l'affitto di azienda, non consente di concludere per la piena consapevolezza del medesimo circa i fatti contestati. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 216 e 219 legge fall. e vizio di motivazione sia quanto alla sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale che in ordine alle distrazioni contestate, salvo poi soffermarsi solo sulla prima. Poiché la bancarotta fraudolenta documentale, quando viene contestata la condotta di sottrazione, distruzione o omessa tenuta della scritture contabili, richiede il dolo specifico, mentre i giudici di merito hanno stimato sufficiente il dolo generico, la mancata dimostrazione del coefficiente soggettivo tipico avrebbe dovuto condurre a ritenere il reato di bancarotta semplice e non fraudolenta. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, il Procuratore generale ritiene che lo stesso contratto di affitto di ramo di azienda, indicato nel ricorso come elemento da cui si dovrebbe dedurre l'assenza del dolo della bancarotta, costituisca uno dei fatti di distrazione che sono ascritti all'imputato. A ciò va aggiunto — sostiene il Procuratore generale — che nella sentenza è stato precisato che l'imprenditore fallito non è stato in grado di indicare la destinazione delle somme e dei beni della società, manifestando in tal modo la piena consapevolezza della sottrazione degli stessi alla garanzia patrimoniale. In ordine al secondo motivo, il Procuratore generale rimarca che la sentenza impugnata ha precisato che le omissioni relative alle scritture contabili sono state poste in essere in frode ai creditori, per evitare che costoro potessero conoscere le condotte distrattive. 4. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, nelle sue conclusioni scritte ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto al coefficiente soggettivo del reato — è marcatamente inammissibile per carenza di confronto con la sentenza impugnata, laddove contesta genericamente il coefficiente soggettivo della distrazione fallimentare, citando giurisprudenza di questa Corte, senza tuttavia avvedersi che la Corte territoriale aveva evidenziato precise sparizioni di beni, su cui il ricorrente-amministratore non aveva fornito indicazioni precise; si pensi alla distrazione di somme riscosse in relazione alle fatture emesse dalla società per un importo di 154.000 euro e delle attrezzature e beni aziendali (restituiti alla fallita dalla "Methodo progetto casa s.n.c." al momento della risoluzione del contratto di affitto di azienda) per un valore di 12.000 euro. Il ricorso, di contro, si attarda su considerazione teoriche che eludono il thema decidendum. 2. Il secondo motivo di ricorso — sulla bancarotta documentale — è inammissibile dal momento che anch'esso manca di confronto con la sentenza avversata, la quale ha ben chiarito, di fronte ad un'imputazione in cui erano indicati gli estremi di entrambi i tipi di bancarotta fraudolenta documentale, che nel caso di specie ricorreva quella per omissione attuata in frode ai creditori. Ha sottolineato, infatti, la Corte di merito che, nel periodo di interesse, le somme incassate non erano state riversate nelle casse sociali e i beni mobili erano andati dispersi e che, nel contempo, la fallita non aveva tenuto il libro giornale e gli altri libri obbligatori, impedendo totalmente al curatore di ricostruire la destinazione dell'attivo aziendale. Tale condotta — ha ritenuto la Corte territoriale — è oggettivamente dimostrativa della volontà di non rendere manifeste le condotte distrattive e deve essere considerata, quindi, in frode ai creditori. La risposta della Corte di merito appare corretta in diritto e priva di tratti di manifesta illogicità, dal momento che traduce nello scrutinio di merito l'esegesi di questa Corte secondo la quale l'omessa tenuta della contabilità interna integra gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, se lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915; la rilevanza ex art. 216 legge fall. dell'omissione laddove collegata al fine pregiudizievole è richiamata anche in Sez. 5, n. 42754 del 26/05/2017, Ziliani, Rv. 271847 e Sez. 5, n. 47923 del 23/9/2014, [OSCURATO:PERSONA], rv. 261040).3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
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