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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 34797/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen., con la ordinanza emessa il 10 marzo 2022 dichiarava inammissibile l'impugnazione avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in data 13 gennaio 2022, che aveva rigettato l'istanza di revoca o modifica della custodia cautelare in carcere in atto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto previsto dall'art. 416-bis cod. pen., in ordine al clan Puntina-Pillera, aggravato dal numero di associati superiore a dieci e della disponibilità di armi.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.

Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per mancanza e manifesta illogicità.

Lamenta il ricorrente che l'ordinanza impugnata, dichiarativa della inammissibilità per genericità dell'atto di appello, sia illegittima in quanto richiede una specificità dei motivi di appello pur a fronte della genericità dell'ordinanza di rigetto e degli elementi posti a base del provvedimento genetico restrittivo della libertà personale.

4. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 299 e 309 cod. proc. pen.

La censura del ricorrente contesta l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'appello, anche per la contestuale litispendenza del giudizio di cassazione in ordine all'ordinanza di riesame avverso l'ordinanza genetica restrittiva del Magni.

Il motivo rileva come le predette norme non sanciscano il divieto di presentare istanza di revoca della misura cautelare in pendenza di ricorso per cassazione, non potendosi riscontrare il ne bis in idem in sede cautelare, dovendosi per altro considerare come elemento di novità l'interrogatorio dell'indagato.

5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — in data 3 giugno 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. g-: Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che corretta risulta la declaratoria di inammissibilità dell'appello, ora impugnata.

Infatti l'esame dei motivi di appello consente di rilevarne la genericità rispetto all'ordinanza con la quale all'esito dell'interrogatorio del Magni veniva rigettata l'istanza di revoca.In vero, pur a fronte di una ordinanza sintetica, spetta all'appellante proporre motivi di censura attinenti al provvedimento e non all'ordinanza genetica, come accaduto nel caso in esame, in quanto nel caso in esame i motivi ripropongono censure mosse al titolo cautelare originario e non all'ordinanza di rigetto, che viene a essere citata solo in premessa e alla fine dell'atto di impugnazione ex art. 310 cpp.

D'altro canto, in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato.

In applicazione del principio, la Corte di legittimità ha ritenuto difettare nell'appello cautelare proposto i requisiti di novità necessari, avendo la difesa dedotto solo motivi concernenti la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo (ex multis Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292 - 01; Sez. 2, n. 18130 del 13 aprile 2016, Antignano, Rv. 266676; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569 - 01).

Nel caso in esame, quindi, consegue la manifesta infondatezza del motivo, risultando con evidenza corretta la declaratoria di inammissibilità da parte del Tribunale di Catania.

3. Quanto al secondo motivo deve rilevarsi come il Tribunale del Riesame di Catania abbia fatto buon governo di un principio consolidato, per cui è inammissibile, in assenza di nuovi elementi, la richiesta di revoca della misura cautelare personale, il cui provvedimento applicativo sia stato già confermato dall'ordinanza di riesame impugnata con ricorso per cassazione non ancora preso in esame, per la preclusione derivante dalla situazione di litispendenza che prescinde dalla formazione del cosiddetto giudicato cautelare (Sez. 5, Sentenza n. 29627 del 18/06/2014, P., Rv. 262522 - 01; Sez. 1, n. 20297 del 13/05/2010, [OSCURATO:PERSONA]. 247659 - 01).

Nel caso in esame, infatti, alcun elemento di novità risulta intervenuto, in quanto l'interrogatorio, unico elemento rappresentato nel motivo di ricorso, era stato reso il 12 gennaio 2022 e dunque era già disponibile per il Tribunale del Riesame in occasione della decisione assunta il 24 gennaio 2022.

Per altro il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale emessa ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. risultava ancora pendente alla data della \qA 3 ordinanza ex art. 299 cod. proc. pen. del 13 gennaio 2022, in quanto sarebbe stato poi deciso in data 11 maggio 2022 da questa Sezione con sentenza n. 22303.

Ne consegue, l'inammissibilità del motivo.

4. All'inamnnissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen., con la ordinanza emessa il 10 marzo 2022 dichiarava inammissibile l'impugnazione avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in data 13 gennaio 2022, che aveva rigettato l'istanza di revoca o modifica della custodia cautelare in carcere in atto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto previsto dall'art. 416-bis cod. pen., in ordine al clan Puntina-Pillera, aggravato dal numero di associati superiore a dieci e della disponibilità di armi. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per mancanza e manifesta illogicità. Lamenta il ricorrente che l'ordinanza impugnata, dichiarativa della inammissibilità per genericità dell'atto di appello, sia illegittima in quanto richiede una specificità dei motivi di appello pur a fronte della genericità dell'ordinanza di rigetto e degli elementi posti a base del provvedimento genetico restrittivo della libertà personale. 4. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 299 e 309 cod. proc. pen. La censura del ricorrente contesta l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'appello, anche per la contestuale litispendenza del giudizio di cassazione in ordine all'ordinanza di riesame avverso l'ordinanza genetica restrittiva del Magni. Il motivo rileva come le predette norme non sanciscano il divieto di presentare istanza di revoca della misura cautelare in pendenza di ricorso per cassazione, non potendosi riscontrare il ne bis in idem in sede cautelare, dovendosi per altro considerare come elemento di novità l'interrogatorio dell'indagato. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — in data 3 giugno 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. g-: Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che corretta risulta la declaratoria di inammissibilità dell'appello, ora impugnata. Infatti l'esame dei motivi di appello consente di rilevarne la genericità rispetto all'ordinanza con la quale all'esito dell'interrogatorio del Magni veniva rigettata l'istanza di revoca.In vero, pur a fronte di una ordinanza sintetica, spetta all'appellante proporre motivi di censura attinenti al provvedimento e non all'ordinanza genetica, come accaduto nel caso in esame, in quanto nel caso in esame i motivi ripropongono censure mosse al titolo cautelare originario e non all'ordinanza di rigetto, che viene a essere citata solo in premessa e alla fine dell'atto di impugnazione ex art. 310 cpp. D'altro canto, in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato. In applicazione del principio, la Corte di legittimità ha ritenuto difettare nell'appello cautelare proposto i requisiti di novità necessari, avendo la difesa dedotto solo motivi concernenti la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo (ex multis Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292 - 01; Sez. 2, n. 18130 del 13 aprile 2016, Antignano, Rv. 266676; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569 - 01). Nel caso in esame, quindi, consegue la manifesta infondatezza del motivo, risultando con evidenza corretta la declaratoria di inammissibilità da parte del Tribunale di Catania. 3. Quanto al secondo motivo deve rilevarsi come il Tribunale del Riesame di Catania abbia fatto buon governo di un principio consolidato, per cui è inammissibile, in assenza di nuovi elementi, la richiesta di revoca della misura cautelare personale, il cui provvedimento applicativo sia stato già confermato dall'ordinanza di riesame impugnata con ricorso per cassazione non ancora preso in esame, per la preclusione derivante dalla situazione di litispendenza che prescinde dalla formazione del cosiddetto giudicato cautelare (Sez. 5, Sentenza n. 29627 del 18/06/2014, P., Rv. 262522 - 01; Sez. 1, n. 20297 del 13/05/2010, [OSCURATO:PERSONA]. 247659 - 01). Nel caso in esame, infatti, alcun elemento di novità risulta intervenuto, in quanto l'interrogatorio, unico elemento rappresentato nel motivo di ricorso, era stato reso il 12 gennaio 2022 e dunque era già disponibile per il Tribunale del Riesame in occasione della decisione assunta il 24 gennaio 2022. Per altro il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale emessa ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. risultava ancora pendente alla data della \qA 3 ordinanza ex art. 299 cod. proc. pen. del 13 gennaio 2022, in quanto sarebbe stato poi deciso in data 11 maggio 2022 da questa Sezione con sentenza n. 22303. Ne consegue, l'inammissibilità del motivo. 4. All'inamnnissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così de
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