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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2025

Cassazione n. 40237/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della Corte di appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnatala Corte di appello di Trento, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di minaccia riconoscendo la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e ha confermato le statuizioni civili.

2. Avverso il provvedimento ricorre l’imputato , tramite il difensore , articolando tre motivi.

2.1. Ilprimo denuncia l'inosservanza d i legge processuale , riproducendo le ragioni poste a sostegno del ricorso già presentato avverso l'ordinanza di correzione di errore materiale.

Secondo il ricorrente, il contenuto della sentenza-documento è frutto di una non consentita interpolazione , compiuta, nelle more del deposito della motivazione, dalla Corte di appello attraverso l'adozione di una ordinanza ex art.130 cod. proc. pen.: il dispositivo letto e pubblicato all'udienza del 9 aprile 2025 si limitava a riformare in totola condanna di primo grado, assolvendo l'imputato dal reato ascrittogli per la particolare tenuità del fatto, in esso non vi era alcun accenno alla conferma delle statuizioni civili né alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile; mentre, con ordinanza assunta il 18 giugno 2025 (oggetto di autonomo ricorso), la Corte di appello disponeva, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., la correzione del suddetto dispositivo con l'inserimento delle parole "conferma nel resto e condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali verso la costituita parte civile, liquidate in complessivi euro 1.891,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge".

La correzione disposta non rispettava i confini dell'art. 130 cod. proc. pen. in quanto non era circoscritta a un’integrazione automatica del dispositivo, ma attingeva anche una parte valutativa, qual e è la conferma della condanna risarcitoria, del tutto pretermessa dal dispositivo letto in udienza.

2.2. Ilsecondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del reato di minaccia.

Si sostiene che la sentenza impugnata enuncia fatti privi di riscontri esterni, si appunta su circostanzeirrilevanti, non spiega in cosa sia consistita, nel concreto, la lesione della libertà psichica della persona offesa.

2.3. Il terzo motivo si dirige sull'ammontare del danno, liquidato, senza motivazione, in 5.000,00euro.

3. Il difensore della parte civile ha depositato conclusioni scritte sostenute da articolati argomenti voltia ottenere il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

2. Il secondo motivo, che va esaminato per primo per ragioni di logica espositiva, è infondato.

La Corte di appello fornisce adeguata motivazione sulle ragioni poste a fondamento della sussistenza del reato di minaccia (ritenuto privo della connotazione circostanziale di "gravità" oggetto di contestazione, cfr. pag. 8 sentenza impugnata), consistito nella pubblicazione di un messaggio anonimo diretto alla persona offesa con il quale si preconizzavano "badilate nelle gengive" (cfr. pag. 8 e 9).

3. Il primo motivo è fondato.

3.1. Dall'esame degli atti, cui la Corte di cassazione ha accesso in ragione della natura processuale del vizio dedotto (cfr. Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092),risulta quanto segue: -all'udienza del 9 aprile 2025, la Corte di appello ha deliberato la sentenza impugnata mediante lettura e pubblicazione del seguente dispositivo: "visti gli artt. 131-bis cod. pen. e 605 cod. proc. pen., in riforma della sentenza impugnata, assolve l'imputato dal reato a lui ascritto in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto.

Fissa il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione"; - il 18 giugno 2025, vale a dire il medesimo giorno de l deposito della motivazione, la Corte di appello ha adottato un ' ordina nza, con la quale, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., ha dispo sto la correzione del dispositivo letto e pubblicato in udienza, inserendo le parole: "conferma nel resto e condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali verso la costituita parte civile, liquidate in complessivi euro 1.891,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge".

L'intervento è stato giustificato, nel corpo dell'ordinanza, richiamando la giurisprudenza di legittimità che ammette la correzione quandoil giudice di appello, pur confermando le statuizioni civili, abbia omesso di provvedere sulle spese processuali del grado; -l'ordinanza ha formato oggetto di autonomo ricorso, iscritto al numero RG 29533 del 2025, la cui trattazione è fissata alla udienza odierna; -il medesimo 18 giugno 2025 è stata depositata la sentenza-documento che contiene il dispositivo come sopra corretto e che in motivazione dà conto della necessità di provvedere sulle statuizioni civili quando, come nella specie, l'assoluzione discenda da una pronuncia ex art. 131 bis cod. pen., secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 173 del 2022.

3.2. Le scansioni processuali appena ripercorse dimostrano che l'intervento sul dispositivo è illegittimo per plurime ragioni, ma soprattutto per quella, assorbente, che non si versa in una ipotesi di correzione di errore materiale.

La Corte di appello non si è affatto limitata ad "aggiungere" la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processualiin favore della parte civile — intervento che, secondo un orientamento, non unanime, della giurisprudenza di legittimità sarebbe consentito (certo non con le modalità processuali adottate dalla Corte di appello di Trento che non ha rispettato il modello procedimentale dell'art.130 cod. proc. pen.,imperniato sulla istaurazione del contraddittorio ) — ; la Corte di appello è intervenuta sull'esito della decisione poiché ha inserito anche la dicitura "conferma nel resto", vale a dire una statuizione, omessa nel dispositivo letto e pubblicato in udienza, che ha avuto l'effetto di confermare la condanna dell'imputato al risarcimento del danno. 3.2.1.L’articolo 130 cod. proc. pen. ammette la correzione delle sentenze (e degli altri provvedimenti) a una duplice condizione: che glierrori od omissioni non determinino nullità; che la loro eliminazione non comporti una modificazione essenziale dell’atto.

La prima condizione «vale a circoscrivere l’area di operatività della correzione perché nell’esaltare il rapporto di esclusione che la legge ha inteso richiamare tra la funzione riparatoria della correzione e quella sostitutiva, propria delle impugnazioni, ha finito per sottolineare il carattere marginale dell’errore correggibile attraverso il ricorso ad un criterio che privilegia la ricognizione degli effetti processuali determinati da errori od omissioni» (cfr. Sez.

U n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543).

«La successiva condizione prevista dall'art. 130 c.p.p., e cioè il divieto di apportare, attraverso la correzione, una modificazione "essenziale" del provvedimento, si armonizza compiutamente con la prima e, senza porre limiti alla sua osservanza a seconda della tipologia dei provvedimenti del giudice ed ai loro effetti, utilizza pur essa la ricognizione anticipata del risultato della correzione allo scopo di impedire che l'uso illimitato di tale rimedio possa trasformarlo in un anomalo mezzo d'impugnazione.

E se non è consentita dalla legge una correzione che determini la modificazione essenziale del provvedimento che tale intervento subisce, a maggior ragione dev'essere interdetta quella correzione che si risolve nella sostituzione di una decisione già assunta dal giudice» (Sez.

U n. 8 del 18/05/1994, Armati, cit.).

In forza di tali rilievi le Sezioni Unite Armati hanno concluso che: «L’errore, quale che sia la causa che possa averlo determinato, una volta divenuto partecipe del processo formativo della volontà del giudice, non può che diffondere i suoi effetti sulla decisione: ma questa, nella sua organica unità e nelle sue essenziali componenti non può subire interventi correttivi, per quanto ampio significato si voglia dare alla nozione di "errore materiale", suscettibile di correzione».

3.2.2. Nella specie è palese che l’intervento correttivo della Corte di appello ha tentato di rimediare a una omessa decisione sulle statuizioni civili.

Certo la mancata pronuncia sulle statuizioni civili ha rappresentato un errore, ma si tratta di un errore sostanziale della decisione (non emendabile ex art. 130 cod. proc. pen.), che la parte civile avrebbe dovuto impugnare(arg. da Sez. 2, n. 28168 del 24/06/2010, Casucci, Rv. 248149 –01).

Il cortocircuito ingenerato dalla Corte di appello non sembra arreca re un pregiudizio irrimediabile alla parte civile, in quanto, secondo la giurisprudenza civile di legittimità, l’omessa statuizione non preclude l'autonoma proposizione della domanda in un separato giudizio, nemmeno se tale omissione di pronuncia non sia stata impugnata con ricorso per cassazione, poiché su di essa si forma un giudicato solo processuale e non sostanziale (cfr. Sez. 3 civ., n. 24896 del 21/08/2023, Rv. 668749 –01; Sez. 6, n . 3527 del 13/02/2020 , Rv. 657015 - 01 ) .

4. Il terzo motivo è assorbito.

5. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al capo relativo alle statuizioni civili che va eliminato.

Il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnatalimitatamente al capo relativo alle statuizioni civ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della Corte di appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnatala Corte di appello di Trento, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di minaccia riconoscendo la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e ha confermato le statuizioni civili. 2. Avverso il provvedimento ricorre l’imputato , tramite il difensore , articolando tre motivi. 2.1. Ilprimo denuncia l'inosservanza d i legge processuale , riproducendo le ragioni poste a sostegno del ricorso già presentato avverso l'ordinanza di correzione di errore materiale. Secondo il ricorrente, il contenuto della sentenza-documento è frutto di una non consentita interpolazione , compiuta, nelle more del deposito della motivazione, dalla Corte di appello attraverso l'adozione di una ordinanza ex art.130 cod. proc. pen.: il dispositivo letto e pubblicato all'udienza del 9 aprile 2025 si limitava a riformare in totola condanna di primo grado, assolvendo l'imputato dal reato ascrittogli per la particolare tenuità del fatto, in esso non vi era alcun accenno alla conferma delle statuizioni civili né alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile; mentre, con ordinanza assunta il 18 giugno 2025 (oggetto di autonomo ricorso), la Corte di appello disponeva, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., la correzione del suddetto dispositivo con l'inserimento delle parole "conferma nel resto e condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali verso la costituita parte civile, liquidate in complessivi euro 1.891,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge". La correzione disposta non rispettava i confini dell'art. 130 cod. proc. pen. in quanto non era circoscritta a un’integrazione automatica del dispositivo, ma attingeva anche una parte valutativa, qual e è la conferma della condanna risarcitoria, del tutto pretermessa dal dispositivo letto in udienza. 2.2. Ilsecondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del reato di minaccia. Si sostiene che la sentenza impugnata enuncia fatti privi di riscontri esterni, si appunta su circostanzeirrilevanti, non spiega in cosa sia consistita, nel concreto, la lesione della libertà psichica della persona offesa. 2.3. Il terzo motivo si dirige sull'ammontare del danno, liquidato, senza motivazione, in 5.000,00euro. 3. Il difensore della parte civile ha depositato conclusioni scritte sostenute da articolati argomenti voltia ottenere il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. Il secondo motivo, che va esaminato per primo per ragioni di logica espositiva, è infondato. La Corte di appello fornisce adeguata motivazione sulle ragioni poste a fondamento della sussistenza del reato di minaccia (ritenuto privo della connotazione circostanziale di "gravità" oggetto di contestazione, cfr. pag. 8 sentenza impugnata), consistito nella pubblicazione di un messaggio anonimo diretto alla persona offesa con il quale si preconizzavano "badilate nelle gengive" (cfr. pag. 8 e 9). 3. Il primo motivo è fondato. 3.1. Dall'esame degli atti, cui la Corte di cassazione ha accesso in ragione della natura processuale del vizio dedotto (cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092),risulta quanto segue: -all'udienza del 9 aprile 2025, la Corte di appello ha deliberato la sentenza impugnata mediante lettura e pubblicazione del seguente dispositivo: "visti gli artt. 131-bis cod. pen. e 605 cod. proc. pen., in riforma della sentenza impugnata, assolve l'imputato dal reato a lui ascritto in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto. Fissa il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione"; - il 18 giugno 2025, vale a dire il medesimo giorno de l deposito della motivazione, la Corte di appello ha adottato un ' ordina nza, con la quale, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., ha dispo sto la correzione del dispositivo letto e pubblicato in udienza, inserendo le parole: "conferma nel resto e condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali verso la costituita parte civile, liquidate in complessivi euro 1.891,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge". L'intervento è stato giustificato, nel corpo dell'ordinanza, richiamando la giurisprudenza di legittimità che ammette la correzione quandoil giudice di appello, pur confermando le statuizioni civili, abbia omesso di provvedere sulle spese processuali del grado; -l'ordinanza ha formato oggetto di autonomo ricorso, iscritto al numero RG 29533 del 2025, la cui trattazione è fissata alla udienza odierna; -il medesimo 18 giugno 2025 è stata depositata la sentenza-documento che contiene il dispositivo come sopra corretto e che in motivazione dà conto della necessità di provvedere sulle statuizioni civili quando, come nella specie, l'assoluzione discenda da una pronuncia ex art. 131 bis cod. pen., secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 173 del 2022. 3.2. Le scansioni processuali appena ripercorse dimostrano che l'intervento sul dispositivo è illegittimo per plurime ragioni, ma soprattutto per quella, assorbente, che non si versa in una ipotesi di correzione di errore materiale. La Corte di appello non si è affatto limitata ad "aggiungere" la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processualiin favore della parte civile — intervento che, secondo un orientamento, non unanime, della giurisprudenza di legittimità sarebbe consentito (certo non con le modalità processuali adottate dalla Corte di appello di Trento che non ha rispettato il modello procedimentale dell'art.130 cod. proc. pen.,imperniato sulla istaurazione del contraddittorio ) — ; la Corte di appello è intervenuta sull'esito della decisione poiché ha inserito anche la dicitura "conferma nel resto", vale a dire una statuizione, omessa nel dispositivo letto e pubblicato in udienza, che ha avuto l'effetto di confermare la condanna dell'imputato al risarcimento del danno. 3.2.1.L’articolo 130 cod. proc. pen. ammette la correzione delle sentenze (e degli altri provvedimenti) a una duplice condizione: che glierrori od omissioni non determinino nullità; che la loro eliminazione non comporti una modificazione essenziale dell’atto. La prima condizione «vale a circoscrivere l’area di operatività della correzione perché nell’esaltare il rapporto di esclusione che la legge ha inteso richiamare tra la funzione riparatoria della correzione e quella sostitutiva, propria delle impugnazioni, ha finito per sottolineare il carattere marginale dell’errore correggibile attraverso il ricorso ad un criterio che privilegia la ricognizione degli effetti processuali determinati da errori od omissioni» (cfr. Sez. U n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543). «La successiva condizione prevista dall'art. 130 c.p.p., e cioè il divieto di apportare, attraverso la correzione, una modificazione "essenziale" del provvedimento, si armonizza compiutamente con la prima e, senza porre limiti alla sua osservanza a seconda della tipologia dei provvedimenti del giudice ed ai loro effetti, utilizza pur essa la ricognizione anticipata del risultato della correzione allo scopo di impedire che l'uso illimitato di tale rimedio possa trasformarlo in un anomalo mezzo d'impugnazione. E se non è consentita dalla legge una correzione che determini la modificazione essenziale del provvedimento che tale intervento subisce, a maggior ragione dev'essere interdetta quella correzione che si risolve nella sostituzione di una decisione già assunta dal giudice» (Sez. U n. 8 del 18/05/1994, Armati, cit.). In forza di tali rilievi le Sezioni Unite Armati hanno concluso che: «L’errore, quale che sia la causa che possa averlo determinato, una volta divenuto partecipe del processo formativo della volontà del giudice, non può che diffondere i suoi effetti sulla decisione: ma questa, nella sua organica unità e nelle sue essenziali componenti non può subire interventi correttivi, per quanto ampio significato si voglia dare alla nozione di "errore materiale", suscettibile di correzione». 3.2.2. Nella specie è palese che l’intervento correttivo della Corte di appello ha tentato di rimediare a una omessa decisione sulle statuizioni civili. Certo la mancata pronuncia sulle statuizioni civili ha rappresentato un errore, ma si tratta di un errore sostanziale della decisione (non emendabile ex art. 130 cod. proc. pen.), che la parte civile avrebbe dovuto impugnare(arg. da Sez. 2, n. 28168 del 24/06/2010, Casucci, Rv. 248149 –01). Il cortocircuito ingenerato dalla Corte di appello non sembra arreca re un pregiudizio irrimediabile alla parte civile, in quanto, secondo la giurisprudenza civile di legittimità, l’omessa statuizione non preclude l'autonoma proposizione della domanda in un separato giudizio, nemmeno se tale omissione di pronuncia non sia stata impugnata con ricorso per cassazione, poiché su di essa si forma un giudicato solo processuale e non sostanziale (cfr. Sez. 3 civ., n. 24896 del 21/08/2023, Rv. 668749 –01; Sez. 6, n . 3527 del 13/02/2020 , Rv. 657015 - 01 ) . 4. Il terzo motivo è assorbito. 5. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al capo relativo alle statuizioni civili che va eliminato. Il ricorso va rigettato nel resto. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnatalimitatamente al capo relativo alle statuizioni civ
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