Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 65/1974
ECLI:IT:COST:1974:65
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con ordinanza 29 marzo 1973, il pretore di Codigoro, nel corso di
un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice
penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, "nei limiti in
cui comprende nella tutela penale anche le guardie giurate particolari
dipendenti da privati di cui all'art. 133 del t.u. 18 giugno 1931, n.
773".
Il pretore afferma che dal combinato disposto del citato art. 133
del t.u., dell'art. 225 del relativo regolamento 6 maggio 1940, n. 635,
dell'art. 357 del codice penale e dell'art. 221 del codice di procedura
penale emerge che alle guardie particolari giurate sia da riconoscersi,
in quanto esplichino il servizio cui sono destinate, la qualità di
pubblici ufficiali; e, ravvisando tra dette guardie preposte alla
vigilanza di private proprietà mobiliari ed immobiliari ed altre
categorie di pubblici ufficiali (quali, ad esempio, i componenti l'Arma
dei carabinieri) una diversità di situazioni, tale da non giustificare
l'identico trattamento penale dei fatti lesivi del loro onore e del
loro prestigio (art. 341 cod. pen.), prospetta, sul piano della
ragionevolezza, la violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Non vi è stata costituzione di parte né intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri.
:
1. - La censura concerne l'attribuzione della qualifica di pubblici
ufficiali alle guardie particolari giurate poste a vigilanza di beni
privati e la conseguente ipotizzazione del reato di oltraggio (art. 341
del codice penale) per le offese al loro onore o al loro prestigio.
2. - La questione non è fondata.
Se le guardie particolari giurate siano o no penalmente tutelate
dall'art. 341 del codice penale è un quesito che attiene
all'interpretazione (controversa in dottrina) del giudice di merito.
È, d'altronde, da osservare (e da tenere fermo) che il carattere
della funzione delle guardie particolari giurate non deriva dalla
natura del bene alla cui vigilanza e protezione esse sono preposte (sia
esso di proprietà di privati o di enti pubblici: art. 133 del t.u.
delle leggi di pubblica sicurezza), bensì dalla disciplina
pubblicistica cui la funzione e coloro che la espletano sono
assoggettati dal legislatore nella sua discrezionalità (artt.
134,136,138,140 del t.u.; artt. 249,250,252,253,254, 255,256 del r.d. 6
maggio 1940, n. 635).
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 341 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3
della Coslituzione, dal pretore di Codigoro con l'ordinanza in
epigrafe, in quanto comprenda nella tutela penale anche le guardie
particolari giurate dipendenti da privati di cui all'art. 133 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno
1931, n. 773.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere