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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 65/1974

ECLI:IT:COST:1974:65
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Con ordinanza 29 marzo 1973, il pretore di Codigoro, nel corso di un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, "nei limiti in cui comprende nella tutela penale anche le guardie giurate particolari dipendenti da privati di cui all'art. 133 del t.u. 18 giugno 1931, n. 773".

Il pretore afferma che dal combinato disposto del citato art. 133 del t.u., dell'art. 225 del relativo regolamento 6 maggio 1940, n. 635, dell'art. 357 del codice penale e dell'art. 221 del codice di procedura penale emerge che alle guardie particolari giurate sia da riconoscersi, in quanto esplichino il servizio cui sono destinate, la qualità di pubblici ufficiali; e, ravvisando tra dette guardie preposte alla vigilanza di private proprietà mobiliari ed immobiliari ed altre categorie di pubblici ufficiali (quali, ad esempio, i componenti l'Arma dei carabinieri) una diversità di situazioni, tale da non giustificare l'identico trattamento penale dei fatti lesivi del loro onore e del loro prestigio (art. 341 cod. pen.), prospetta, sul piano della ragionevolezza, la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Non vi è stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. :

1. - La censura concerne l'attribuzione della qualifica di pubblici ufficiali alle guardie particolari giurate poste a vigilanza di beni privati e la conseguente ipotizzazione del reato di oltraggio (art. 341 del codice penale) per le offese al loro onore o al loro prestigio.

2. - La questione non è fondata.

Se le guardie particolari giurate siano o no penalmente tutelate dall'art. 341 del codice penale è un quesito che attiene all'interpretazione (controversa in dottrina) del giudice di merito.

È, d'altronde, da osservare (e da tenere fermo) che il carattere della funzione delle guardie particolari giurate non deriva dalla natura del bene alla cui vigilanza e protezione esse sono preposte (sia esso di proprietà di privati o di enti pubblici: art. 133 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza), bensì dalla disciplina pubblicistica cui la funzione e coloro che la espletano sono assoggettati dal legislatore nella sua discrezionalità (artt. 134,136,138,140 del t.u.; artt. 249,250,252,253,254, 255,256 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635).

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Coslituzione, dal pretore di Codigoro con l'ordinanza in epigrafe, in quanto comprenda nella tutela penale anche le guardie particolari giurate dipendenti da privati di cui all'art. 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Con ordinanza 29 marzo 1973, il pretore di Codigoro, nel corso di un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, "nei limiti in cui comprende nella tutela penale anche le guardie giurate particolari dipendenti da privati di cui all'art. 133 del t.u. 18 giugno 1931, n. 773". Il pretore afferma che dal combinato disposto del citato art. 133 del t.u., dell'art. 225 del relativo regolamento 6 maggio 1940, n. 635, dell'art. 357 del codice penale e dell'art. 221 del codice di procedura penale emerge che alle guardie particolari giurate sia da riconoscersi, in quanto esplichino il servizio cui sono destinate, la qualità di pubblici ufficiali; e, ravvisando tra dette guardie preposte alla vigilanza di private proprietà mobiliari ed immobiliari ed altre categorie di pubblici ufficiali (quali, ad esempio, i componenti l'Arma dei carabinieri) una diversità di situazioni, tale da non giustificare l'identico trattamento penale dei fatti lesivi del loro onore e del loro prestigio (art. 341 cod. pen.), prospetta, sul piano della ragionevolezza, la violazione dell'art. 3 della Costituzione. Non vi è stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. : 1. - La censura concerne l'attribuzione della qualifica di pubblici ufficiali alle guardie particolari giurate poste a vigilanza di beni privati e la conseguente ipotizzazione del reato di oltraggio (art. 341 del codice penale) per le offese al loro onore o al loro prestigio. 2. - La questione non è fondata. Se le guardie particolari giurate siano o no penalmente tutelate dall'art. 341 del codice penale è un quesito che attiene all'interpretazione (controversa in dottrina) del giudice di merito. È, d'altronde, da osservare (e da tenere fermo) che il carattere della funzione delle guardie particolari giurate non deriva dalla natura del bene alla cui vigilanza e protezione esse sono preposte (sia esso di proprietà di privati o di enti pubblici: art. 133 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza), bensì dalla disciplina pubblicistica cui la funzione e coloro che la espletano sono assoggettati dal legislatore nella sua discrezionalità (artt. 134,136,138,140 del t.u.; artt. 249,250,252,253,254, 255,256 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635). P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Coslituzione, dal pretore di Codigoro con l'ordinanza in epigrafe, in quanto comprenda nella tutela penale anche le guardie particolari giurate dipendenti da privati di cui all'art. 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere